ORDINANZA N. 41
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Nuova
disciplina del contenzioso tributario) promossi con quindici ordinanze emesse
il 5 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto
iscritte ai nn. da
udito nella camera di consiglio del 23 novembre
1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che la commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, con
quindici ordinanze di identico contenuto, emesse il 5
maggio
Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte nella quale esclude
l'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. (condanna nelle
spese) é stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 28 e 113 della Costituzione,
ma é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n.
196 del
Considerato che la questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 39, nella parte nella quale esclude
l'applicabilità al processo tributario degli artt.
90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c.,
appare ictu oculi
irrilevante, dato che alla commissione tributaria, secondo quanto risulta dalle
stesse ordinanze di rimessione, era stata richiesta
unicamente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese
processuali.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i Giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara:
a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario") - nella
parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c.;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - nella
parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario dell'art. 91 c.p.c., proposta dalla commissione
tributaria di secondo grado di Grosseto, con le ordinanze di cui in epigrafe,
in rifornente agli artt. 3,23,24 e 113 della
Costituzione
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.