SENTENZA N.27
ANNO
1991
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44,
lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1990
dalla Corte d'appello di Torino - Sezione speciale per i minorenni, nel ricorso
proposto da Mora Patrizio ed altra, iscritta al n. 523 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie
speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12
dicembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 19 giugno 1990,
Nel caso di specie,
Ad avviso della Corte rimettente, un
simile provvedimento, in quanto sostituisce, o quanto meno sovrappone il rapporto
di filiazione adottiva a quello di filiazione biologica, sarebbe contrario
all'ordine pubblico italiano, dato che la legge italiana non conosce casi in
cui il genitore biologico diventi genitore adottivo, prevede la prevalenza del
primo rapporto sul secondo solo nei casi di abbandono da parte dei genitori
biologici o morte di essi e vieta a costoro di adottare i figli nati fuori del
matrimonio (art. 293 cod. civ.).
La legislazione svizzera - osserva
peraltro
Lo stesso ordinamento italiano, d'altra
parte, non considera il rapporto biologico di per sé sufficiente ai fini
dell'inserimento del bambino nella famiglia in quanto figlio, ed anzi tende a
far prevalere sul fattore biologico quello della "responsabilità" che
è proprio della filiazione adottiva, pur se connota anche quella biologica.
Tale prevalenza sarebbe dimostrata dall'inefficacia del riconoscimento di
figlio naturale quando sia intervenuta la dichiarazione di adottabilità e
l'affidamento preadottivo e dall'estinzione del
giudizio per la dichiarazione di paternità o maternità naturale quando
l'adozione sia divenuta definitiva (art. 11, settimo comma, legge n. 183 del
1984). Nello stesso senso deporrebbe poi la riconosciuta possibilità di ridurre
la differenza minima di età tra adottante e adottato - ispirata al principio di
adoptio imitatur naturam - quando lo richieda il superiore interesse
dell'unità familiare (Corte cost., sent. n. 44 del
1990).
La disposizione impugnata - che ad
avviso della Corte rimettente costituisce un insuperabile ostacolo alla
delibazione del provvedimento svizzero - continua, invece, a privilegiare il
dato biologico: ed essa sarebbe perciò in contrasto col principio
dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, in quanto non dà luogo ad
un'adozione legittimante.
2. - Il Presidente del Consiglio dei
ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Sotto il primo profilo, l'Avvocatura
osserva che, essendo la declaratoria di efficacia di provvedimenti stranieri
correlata al rispetto dei "principi fondamentali" della materia (art.
32, lettera c), legge cit.), - tra i quali
necessariamente rientrano quelli costituzionali - è contraddittorio ritenere
che le norme straniere poste a base del provvedimento sub iudice
siano coerenti con l'ordinamento costituzionale italiano e che ciononostante a
tale declaratoria non possa pervenirsi se non previa rimozione di norme di
legge ordinaria. E proprio perché la verifica demandata al giudice nazionale va
fatta alla stregua dei suddetti principi, e non di singole norme - come quella
impugnata - sarebbe erroneo ritenere che questa impedisca la dichiarazione
d'efficacia. Né d'altra parte sarebbe consentito prospettare
l'incostituzionalità di tale disposizione, dato che di essa non deve farsi
diretta applicazione nel giudizio principale.
Nel merito, l'Avvocatura rileva che
l'art. 293 cod. civ. - richiamato dall'art. 55, legge n. 184 cit., ai fini
della disciplina dell'"adozione in casi particolari" - non è oggetto
di censura, e che il richiamo alla sentenza n. 44 del
1990 di questa Corte è improprio, dato che, essendosi con essa dilatato
l'ambito di applicabilità della disposizione impugnata (adozione da parte del
coniuge non genitore), la si è implicitamente riconosciuta idonea a
salvaguardare l'unità familiare.
D'altro canto, la previsione di
un'adozione da parte del genitore biologico contestuale all'adozione da parte del di lui coniuge non risponde, secondo l'Avvocatura, ad
alcuna esigenza costituzionale, sicché la diversa scelta del legislatore non è
censurabile.
Tale mutamento del rapporto del genitore
biologico non sarebbe imposto, infatti, né dall'esigenza - perseguita dalla
norma impugnata - di tutelare l'interesse del minore alla ricostruzione della
coppia genitoriale ed all'inserimento nel nucleo familiare costituito da detto
genitore; né da quella di garantire l'uguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, dato che nel caso in esame la potestà sul minore ed il relativo
esercizio spettano ad entrambi (art. 48, primo comma, legge cit.).
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in
epigrafe,
2. - In punto di rilevanza, presupposto
dell'impugnativa è che la suddetta disposizione osti alla delibazione di un
provvedimento straniero (nella specie, svizzero) che pronuncia l'adozione da
parte di entrambi i coniugi di un minore che è figlio biologico di uno di essi
(cioè da lui generato).
Riferendosi a tale assunto, l'Avvocatura
dello Stato contesta l'ammissibilità della questione, sostenendo che sarebbe
erroneo ritenere che la norma in questione impedisca la declaratoria
d'efficacia del provvedimento straniero di adozione, dato che la relativa valutazione
va fatta alla stregua dei principi fondamentali della materia ( ex art. 32,
lettera c), legge cit.) e non di singole norme. Poiché, quindi, della
disposizione impugnata
Anche a prescindere dal rilievo che il
giudizio principale ha ad oggetto non la dichiarazione d'efficacia di cui al
citato art. 32, ma la delibazione di cui agli artt. 796 ss. cod. proc. civ. -
con la conseguenza che non si tratta della costituzione di un effetto nuovo
sulla base del provvedimento straniero, ma del riconoscimento di questo con gli
effetti suoi propri - l'eccezione non può essere accolta.
Essa, invero, comporta che si valuti se
dalla norma impugnata sia o meno ricavabile un
principio fondamentale rientrante nella nozione di ordine pubblico: ciò che
sicuramente
3. - Nel merito, la questione non è
fondata.
Questa Corte ha più volte sottolineato che, alla stregua delle direttive
costituzionali (artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost.), l'istituto dell'adozione
deve avere il proprio centro di gravità nella tutela del preminente interesse
del minore, rispetto al quale devono essere subordinati tanto gli interessi
degli adottanti (o aspiranti tali), quanto quelli della famiglia di origine (sentenze nn. 11 del 1981, 197 e 198 del 1986, 182 del 1988).
In quest'ottica, la disciplina predisposta deve tendere alla soluzione che sia
"in concreto" ottimale per il minore, e quindi, da un lato, conferire
al giudice poteri idonei alla sua individuazione e, dall'altro, tenere in
adeguata considerazione i legami che il minore abbia instaurato in precedenza (sentenze nn. 11 del 1981 e 198 del 1986).
Di conseguenza, ove manchi il basilare presupposto per l'adozione piena
costituito dallo stato di abbandono, non può dirsi precluso il ricorso
all'istituto dell'adozione ordinaria, sempreché nella sua regolamentazione sia
salvaguardata l'esigenza di tutela dei fondamentali interessi del minore (cfr. sentenza n. 11 del
1981).
L'adozione del figlio del coniuge è
indubbiamente un "caso particolare" di adozione, e come tale è stata
considerata dal legislatore del 1983: in linea, del resto, con quasi tutte le
legislazioni europee, che, pur nella varietà delle soluzioni, le hanno
riservato una regolamentazione autonoma quanto a presupposti ed effetti.
La particolarità del caso sta nella
congiunta esigenza, per un verso, di consolidare l'unità familiare, agevolando
l'inserimento in essa del minore che sia figlio (anche adottivo) di uno solo
dei coniugi, ed in particolare evitando il disagio sociale e le disarmonie
nella formazione morale e psicologica che possono derivargli dal restare
estraneo all'altro coniuge - pur se a lui affettivamente legato - e dal portare
un cognome diverso da quello degli altri figli facenti parte del medesimo
nucleo familiare (cfr. sentenza n. 44 del
1990); per altro verso, di evitare che l'instaurazione del nuovo rapporto
comporti la rottura di quello esistente con l'altro genitore biologico e/o con
i di lui parenti, pur quando con costoro il minore abbia instaurato e mantenga
legami significativi.
4. - Nella non facile composizione di
tali esigenze, il legislatore del
Nella medesima prospettiva si colloca -
dopo quanto deciso da questa Corte con la sentenza n. 182 del
1988 - anche la disciplina dei presupposti dell'adozione.
Il consenso dell'adottante e
dell'adottando (art. 45) non ha infatti carattere
negoziale, ma è solo un dato della procedura equivalente a due concorrenti domande
di pronuncia dell'autorità giudiziaria; e quello del legale rappresentante del
minore non ha più carattere dirimente, essendo degradato a mero parere non
vincolante. L'assenso del genitore dell'adottando, poi, ha valore decisivo solo
se costui eserciti la potestà sul minore, ed il Tribunale può invece
prescinderne non solo se egli sia incapace o irreperibile, ma anche quando il
rifiuto risulti ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando; ed
anche l'eventuale coniuge di questi può impedire l'adozione solo se sia
convivente (art. 46).
Sul piano degli effetti, il legislatore
ha inteso, da un lato, garantire la pienezza dei rapporti personali tra minore
e coniuge del genitore, attribuendo a costui (art. 48) l'esercizio della piena
potestà - con i connessi obblighi di mantenimento,
educazione e istruzione - e stabilendo che il minore ne assuma il cognome, da
anteporre al proprio (art. 55, che richiama l'art. 299 cod. civ.); dall'altro,
però, assicurare che il rapporto adottivo, nella sua origine e nel suo
svolgersi, sia scevro da interessi di altra natura. Ha disposto, perciò, che
l'adottante abbia bensì l'amministrazione dei beni dell'adottato, con obbligo
di inventario, ma non abbia l'usufrutto legale sui medesimi e non possa perciò
destinarli al mantenimento proprio e degli altri membri della famiglia od
all'educazione e istruzione degli altri figli. Coerentemente a ciò, i diritti
successori sono regolati a senso unico: l'adottato, cioè, succede pienamente
all'adottante, mentre questi non partecipa in alcun modo alla successione del
primo (art. 55, che richiama l'art. 304 cod. civ.).
Per converso, all'esigenza che non siano
artificiosamente troncati i rapporti del minore con la famiglia di origine -
cioè con l'"altro" genitore biologico e con i suoi parenti - risponde
la statuizione per cui il minore, da un lato, mantiene nei confronti di
costoro, tutti i diritti (anche successori) ed i corrispondenti doveri;
dall'altro, non instaura rapporti con i parenti dell'adottante né partecipa
alla loro successione (art. 55, che richiama l'art. 300 cod. civ.).
5. - Certo, una regolamentazione più
analitica della materia, che cioè tenesse conto del vario atteggiarsi dei
rapporti del minore col genitore biologico non convivente, avrebbe forse potuto
suggerire soluzioni parzialmente diverse e magari far propendere, in alcune
peculiari situazioni, per l'instaurazione di un rapporto di adozione piena. Ma
nella valutazione generale dell'istituto che
Va negato, in particolare, che ne resti
violato il principio di parità morale e giuridica tra i coniugi (art. 29,
secondo comma, Cost.). Sul piano dei rapporti personali, una sostanziale parità
è, infatti, assicurata dall'attribuzione ad entrambi della piena potestà sul
minore e dei correlativi diritti ed obblighi; su quello dei rapporti
patrimoniali, le differenze si connettono, come si è visto, non all'intento di
privilegiare il genitore biologico ma a quello di meglio garantire l'interesse
del minore, nei cui confronti quello del genitore adottivo deve cedere.
per
questi motivi
Dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lettera b), della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),
sollevata in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, dalla
Corte d'appello di Torino, Sezione speciale per i minorenni, con ordinanza del
19 giugno 1990.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio
1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo
CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI -
Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI -
Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 24 gennaio
1991.