Sentenza n. 197 del 1986

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SENTENZA N. 197

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1984 dal Tribunale per minorenni di Torino sul ricorso proposto da Santanera Francesco ed altri, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione di Santanera Francesco ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 i1 Giudice relatore Ugo Spagnoli,

uditi l'avv. Bianca Guidetti Serra per Santanera Francesco ed altri e l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Decidendo sul ricorso dell'11 gennaio 1984 con cui coniugi Santanera Francesco e Gilardi Maria avevano chiesto che nei confronti delle proprie figlie Elisabetta e Annamaria, adottate nel 1968 con adozione speciale (di cui alla legge 431/ 1967) venisse disposta l'estensione degli effetti della adozione, come disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, i1 Tribunale per minorenni di Torino - premesso che nella specie sussistevano requisiti di fatto previsti per tale estensione dall'art. 79 della citata 1. 184/83 - osservava che, peraltro, detta norma la prevede espressamente per soli "affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291 C.C." e non anche per gli adottati ex 1. 431/1967.

Il Tribunale escludeva, in via interpretativa, che tale omessa menzione potesse essere determinata da un'automatica estensione all'adozione speciale (ex l. 431/1967) degli effetti della "nuova adozione" osservando che se é vero "che l'adozione prevista dalla legge n. 184/1983 si pone come perfezionamento e compimento della "adozione speciale" senza alcuna soluzione di continuità con essa" "é vero del pari che - in assenza di esplicite disposizioni in tal senso - non é consentito all'interprete (oltre che di dubbia legittimità costituzionale) ricollegare ad un istituto giuridico, al di fuori della volontà degli interessati, conseguenze diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma nel momento in cui di tale istituto si é fatta applicazione".

Ciò posto, il Tribunale, con ordinanza del 15 ottobre 1984 (r.o. 6/85), sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale del citato art. 79, assumendo che la diversità di trattamento riservata agli adottati ex lege n. 431/1967 rispetto agli afflliati e agli adottati ex art. 291 del c.c. - nonostante che primi godessero, prima dell'entrata in vigore della legge 184/1983, di una disciplina più favorevole - sarebbe priva di razionale giustificazione: basterebbe, a dimostrarlo, la circostanza "che affiliati ed adottati ex art. 291 del c.c., una volta esperita la procedura di cui all'art. 79 della legge n. 184/1983, assumono in toto lo status di figli legittimi, mentre questa possibilità é preclusa agli adottati ex lege n. 431/ 1967, quali - pur avendo assunto sin ab initio lo stato di figli legittimi - restano nella impossibilità di estendere questo status anche ai rapporti con parenti collaterali degli adottanti (vds. art. 314/26, primo comma, seconda parte del c.c.)".

Tale disciplina si tradurrebbe, inoltre, in una insufficiente (e comunque comparativamente ridotta) tutela accordata ai minori inseriti in una famiglia in forza di adozione speciale ex lege n. 431/1967: il che, oltre a sottolineare ulteriormente la violazione del principio di uguaglianza, darebbe luogo, ad avviso del Tribunale, ad un autonomo profilo di incostituzionalità, sub specie di violazione degli artt. 30, terzo (rectius: secondo) comma e 31, secondo comma Cost.. In punto di rilevanza, il giudice a quo escludeva, infine, che l'estensione degli effetti dell'adozione ex 1. 184/1983 nei confronti degli adottati ex 1. 431/1967 potesse essere ritenuta in via interpretativa ai sensi dell'art. 12, secondo comma, preleggi: "e ciò per difetto non della "somiglianza" tra l'ipotesi de qua e quelle contemplate nell'art. 79, primo comma (sussiste certamente sotto questo profilo l'eadem ratio) ma del coessenziale presupposto della "impossibilità di decidere la controversia con una precisa disposizione" (l'art. 79 é infatti disposizione suscettibile di applicazione al caso di specie; il suo vizio non riguarda la precisione ma la - sospetta - legittimità costituzionale)".

2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato osservava che, se é vero che l'impugnato art. 79 é inapplicabile alla fattispecie in questione, é anche vero che la "nuova adozione speciale prevista dalla legge 184/83" sostituisce integralmente l'adozione speciale prevista dalla precedente 1. 431/1967 (abrogata ai sensi dell'art. 67 1.184/83); non introduce cioé un nuovo istituto, ma conserva il vecchio istituto dell'adozione speciale, modificandone disciplina ed effetti.

Ne consegue che gli effetti della adozione speciale effettuata secondo la previgente disciplina devono ritenersi integralmente disciplinati dalla nuova normativa; sicché gli adottati ex 1. 4311 1967 hanno lo status disciplinato dall'art. 271.184/1983, senza che sia necessario alcun procedimento di estensione degli effetti dell'adozione ex art. 79 stessa legge.

3. - Le parti private Santanera Francesco, Elisabetta ed Annamaria e Gilardi Maria - costituitesi a mezzo degli avv.ti Bianca Guidetti Serra e Giuseppe Mattina - sostenevano che un'interpretazione teleologica dell'impugnato art. 79, anche alla luce delle norme costituzionali richiamate e dello stesso art. 12 preleggi, avrebbe dovuto condurre il Tribunale a ritenere che la norma, "laddove usa il termine di "adottati", pur accompagnato dalla locuzione "a sensi dell'art. 291 c.c.", debba intendersi come una indicazione di genere (e cioé tutti gli istituti adottivi così come regolati dalle vecchie leggi), e pertanto estendersi nella sua efficacia anche alla "adozione speciale"". In subordine chiedevano che la proposta questione venisse accolta.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale per minorenni di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3,30, terzo (rectius: secondo) comma e 31, secondo comma Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 recante la "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", in quanto tale disposizione, stabilendo che "entro tre anni dall'entrata in vigore" della legge medesima possa essere - a determinate condizioni - dichiarata "l'estensione degli effetti dell'adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore" (c.d. adozione ordinaria), non prevede che analoga estensione degli effetti della adozione ex lege 184/1983 possa avvenire nei confronti di coloro che sono stati adottati ai sensi della legge 5 giugno 1967, n. 431 (adozione speciale).

2. - Nel sollevare la questione, il Tribunale rimettente muove esplicitamente dal presupposto secondo cui non sarebbe possibile ritenere che gli effetti dell'adozione disciplinata dalla legge n. 184 del 1983 siano automaticamente applicabili ai rapporti adottivi insorti nel vigore della legge n. 431 del 1967. Tale presupposto interpretativo é peraltro erroneo; e, di conseguenza, la questione sollevata va dichiarata non fondata.

3. - Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che l'adozione, quale disciplinata dalla legge 184/1983, non é istituto nuovo rispetto all'adozione c.d. speciale di cui alla legge 431/ 1967. Il legislatore, al contrario, nel fondato convincimento che la disciplina dell'adozione dei minori contenuta in tale legge corrispondesse, in linea generale alle direttive costituzionali in materia (cfr. in tal senso, la sent. n. 11/1981), ha inteso mantenerla in vita nei suoi tratti fondamentali, elevandola a modello generale di adozione e prevedendo discipline diverse solo per taluni casi particolari, tassativamente indicati. Afferma significativamente, al riguardo, la relazione al Senato sul testo unificato: "L'adozione già definita come "speciale" assume la denominazione di adozione, essendo essa ormai nella cultura e nel costume considerata e vissuta come tale". Il legislatore ha così provveduto a redigere un testo organico comprensivo di tutta la materia (ivi compresa la nuova disciplina dell'adozione internazionale), nell'ambito del quale, al titolo secondo, é stata integralmente trasfusa, salvo rettifiche e adattamenti, la previgente disciplina dell'adozione speciale; e correlativamente, il capo III del titolo VIII del libro del codice civile, in cui tale disciplina era stata inserita, é stato espressamente abrogato con l'art. 67 1. cit..

4. - Per quanto in particolare attiene alla disciplina, che qui interessa, degli effetti dell'adozione, il legislatore, ispirandosi alla fondamentale esigenza di tutela dell'interesse del minore, ha mantenuto la scelta già operata nel 1967 di garantire il diritto dello stesso ad avere un'unica famiglia, ove risulti necessario sostituirne una nuova a quella d'origine. Tale scelta, corrispondente alle direttive di cui agli artt. 30, secondo comma, e 31, terzo comma Cost., é stata anzi rafforzata e perfezionata: sia nel senso di sancire la definitiva parificazione dello status del figlio adottivo a quella del figlio legittimo a titolo originario, sia nel senso di recidere residui legami del minore adottato con la famiglia di origine. Sotto il primo profilo, é stata perciò soppressa, nell'art. 27, primo comma, la disposizione - contenuta nel corrispondente primo comma dell'art. 314/26, cod. civ. - che limitava l'acquisizione di un pieno status di figlio legittimo escludendo l'instaurazione di rapporti di parentela tra l'adottato ed parenti collaterali degli adottanti. Sotto il secondo profilo, col terzo comma del medesimo art. 27 é stata esclusa la rilevanza del vincolo dell'adottato con la famiglia di origine per quanto attiene agli effetti penali previsti dall'art. 540 c.p., eliminando il rinvio alle "norme penali fondate sul rapporto di parentela" contenuto nel secondo comma del citato art. 314/26 e lasciando inalterata solo per divieti matrimoniali la rilevanza di tale rapporto. La tutela del diritto del minore ad avere un'unica famiglia é stata, poi, ulteriormente rafforzata sia attraverso una più appropriata formulazione della disciplina delle certificazioni attinenti al rapporto adottivo (art. 281.184/1983, modificativo e integrativo dell'art. 314/28 c.c.), sia attraverso la configurazione di un'apposita previsione incriminatrice per qualsiasi rivelazione di notizie concernenti lo status di figlio legittimo per adozione (art. 73).

5. - Il Tribunale per minorenni di Torino, pur ammettendo che "l'adozione prevista dalla legge n. 184/1983 si pone come perfezionamento e compimento della "adozione speciale" senza alcuna soluzione di continuità con essa", fonda la tesi dell'inapplicabilità della suesposta normativa ai rapporti adottivi sorti nel vigore della legge n. 431/1967 sull'assunto che - "in assenza di esplicite disposizioni in tal senso - non é consentito all'interprete (oltre che di dubbia legittimità costituzionale) ricollegare ad un istituto giuridico, al di fuori della volontà degli interessati, conseguenze diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma nel momento in cui di tale istituto si é fatta applicazione".

Tale tesi, però, non tiene conto né della natura e funzione della normativa disciplinante l'adozione dei minori, né delle caratteristiche del fenomeno di successione di leggi verificatosi nella specie.

6. - Sotto il primo aspetto, l'assunto secondo cui la piena espansione dello status di figlio legittimo dell'adottato ex lege 431/1967 non potrebbe verificarsi "al di fuori della volontà degli interessati", suppone evidentemente una concezione privatistica dell'istituto dell'adozione che non solo é sfornita - nella motivazione dell'ordinanza - di qualsiasi aggancio normativo o supporto argomentativo, ma contrasta nettamente con la funzione pubblicistica che a tale istituto va assegnata (cfr. esplicitamente, in tal senso, la già citata relazione al Senato sul testo unificato).

Questa Corte invero ha già avuto modo di sottolineare, nella sentenza n. 11 del 1981, che dai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost., discende che l'adozione deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore il proprio centro di gravità; il che significa, tra l'altro, che a questi interessi vadano subordinati tanto quelli degli adottanti (o aspiranti tali) quanto quelli della famiglia di origine.

La connotazione pubblicistica dell'istituto trovava già sostanziale riconoscimento nella legge 431/1967, come nella stessa sentenza non si mancò di evidenziare; ed ora essa é stata per più versi accentuata e rafforzata con la disciplina introdotta con la legge 184/1983.

Ora, é evidente che tra preminenti interessi del minore rientra, innanzitutto, l'acquisizione dello status di figlio legittimo pleno iure: sicché, sotto questo profilo, é quanto meno arduo comprendere - né il giudice rimettente lo spiega - per quali motivi il conseguimento di tale status per legge ed "al di là della volontà degli interessati" sarebbe "di dubbia legittimità costituzionale".

Il rilievo, poi, che si pretende di attribuire alla volontà degli interessati - ove per tali si intendano, come sembra, gli adottanti - é in netta contraddizione con la struttura dell'istituto, quale configurato sia nella legge 431/67 che nella legge 184/1983. L'adozione, invero, pur traendo origine da un atto di autonomia degli adottanti, non si perfeziona con la mera domanda dei medesimi, bensì solo con un provvedimento giudiziario rispetto al cui contenuto il rilievo attribuito alla volontà degli istanti soggiace alla preminente considerazione dell'interesse del minore.

Inoltre, ed é ciò che più conta, le situazioni giuridiche che da tale provvedimento discendono - cioé gli status, le potestà, diritti, le facoltà, gli obblighi, ecc. degli interessati e dei terzi - sono interamente predeterminate dalla legge. Il legislatore perciò, così come é libero - nel rispetto dei principi costituzionali - di configurare in un certo modo tali situazioni, altrettanto é libero - sempre nel rispetto dei medesimi principi - di modificarle.

Ove, poi, per "interessati" il Tribunale rimettente abbia inteso parenti collaterali degli adottanti, nei cui confronti l'adottato acquisisce con la nuova legge un rapporto di parentela, é agevolmente osservabile che essi, allo stesso modo in cui subiscono le conseguenze dell'altrui filiazione legittima o naturale, non possono non subirle ove trattisi di filiazione per adozione: tant'è che nessun ruolo specifico é ad essi riservato nel relativo procedimento.

7. - Sotto il secondo degli aspetti considerati, occorre ricordare che la legge 184 del 1983 ha non solo regolato l'intera materia già disciplinata dalla legge 431/1967 ma ha, altresì, espressamente abrogato, con l'art. 67, l'intera normativa posta con quest'ultima (cfr. art. 15 preleggi).

A fronte di tale duplice fenomeno, - e tenuto conto che esso verte in materia di status, regolati con una normativa ispirata ad esigenze pubblicistiche - il dato che occorrerebbe desumere da esplicite disposizioni legislative non é quello dell'attitudine della nuova disciplina a regolare per il futuro gli effetti di rapporti anteriormente insorti, bensì quello dell'idoneità in tal senso della normativa abrogata, che comporterebbe una sorta di ultratttività di essa.

A convincere che quest'ultimo fenomeno non si verifichi nel caso in esame, basta considerare la singolarità - oltre che l'evidente contrasto con l'intento legislativo - delle conseguenze implicate dalla tesi prospettata dal Tribunale rimettente: la quale condurrebbe, ad esempio, ad ipotizzare, in relazione all'epoca di insorgenza del rapporto adottivo, un doppio regime di certificazione anagrafica e differenti doveri al riguardo degli ufficiali di stato civile e di anagrafe (cfr. art. 28 cit.); ed a ritenere la non configurabilità del reato di cui al l'art. 73 1. 184/1983 ove le notizie e rivelazioni vietate da tale disposizione concernano un minore adottato anteriormente all'entrata in vigore di tale legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 30, terzo (rectius: secondo) comma e 31, secondo comma, Cost. dal Tribunale per minorenni di Torino con ordinanza del 15 ottobre 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1986.