Sentenza n.11 del 1981
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SENTENZA N.11

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 296, 311, 312, n. 3, e 314/17 cod. civ. e dell'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431 (adozione di minorenni), promosso Con ordinanza emessa il 20 luglio 1979 dalla Corte d'appello di Torino Sezione speciale per i minorenni, sui ricorsi riuniti proposti da Marino Gioacchino e Scalia Vincenza, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 28 novembre 1979.

Visto l'atto di costituzione di Marino Gioacchino e Scalia Vincenza;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

udito l'avv. Luigi Maniscalco Basile per Marino Gioacchino e Scalia Vincenza e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Torino-sezione speciale per i minorenni-pronunziando come giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione 3 ottobre 1978-19 gennaio 1979, n. 399, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: - dell'art. 314/17 del codice civile (nella parte in cui dispone che < lo stato di adottabilità cessa per adozione >) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, della Costituzione; - degli artt. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431 e 311 del codice civile (nel loro combinato disposto sul punto della competenza in ordine all'adozione ordinari a) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 25, primo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, della Costituzione; -degli artt. 296 e 311 del codice civile (nel loro combinato disposto sul punto del consenso all'adozione ordinaria del legale rappresentante dell'adottando minore) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 312, n. 3 del codice civile (sul punto della verifica se l'adozione ordinaria convenga all'adottando) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, della Costituzione.

2. - Peraltro le questioni sollevate in ordine agli artt. 296, 311, 312, n. 3 del codice civile e all'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, non possono considerarsi rilevanti ai fini del presente giudizio, in quanto attengono alla competenza e ai poteri del tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottante ed al consenso dei genitori del minore adottando nell'adozione ordinaria; infatti a tali norme si è già data applicazione in altre sedi, mentre la Corte d'appello di Torino trova una precisa delimitazione al tema del suo decidere nel principio di diritto enunziato dalla Cassazione che attiene alla cessazione dello stato di adottabilità nel procedimento di adozione speciale, a seguito di < dichiarazione definitiva > della adozione ordinaria.

3. - Certamente applicabile nel giudizio a quo è invece l'art. 314/17, nella parte sopra indicata. Tale norma dev'essere valutata, ai fini del sindacato di costituzionalità, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di cassazione in sede di enunciazione del principio di diritto e, al riguardo, non si può ritenere che il regime delle preclusioni, proprio del giudizio di rinvio, impedisca la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale in ordine a quella norma dalla quale è stato tratto il principio di diritto cui deve uniformarsi il giudice di rinvio (cfr. da ultimo la sentenza n. 138 del 1977 di questa Corte). Né la priorità attribuita dalla Corte di Torino alle questioni di legittimità costituzionale rispetto all'altra pregiudiziale (parimenti rilevabile d'ufficio, e relativa alla sospensione o meno del procedimento instaurato in sede di rinvio in attesa della definizione della causa per la dichiarazione di nullità dell'adozione ordinaria di Gioia Stefania, promossa dai coniugi Risso-De Grandis presso altro giudice) può essere rimessa in dubbio dalla affermata irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale circa le norme in tema di adozione ordinaria; in effetti la sospensione non può avere carattere pregiudiziale rispetto alla quaestio di cui all'art. 314/17, primo comma, del codice civile, risultando evidente che l'accoglimento di questa impedirebbe alla pronunziata adozione ordinaria di produrre gli effetti relativi sul procedimento di adozione speciale e precluderebbe così il condizionamento del giudizio a quo all'esito della causa promossa con la quaerela nullitatis.

La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 314/ 17, primo comma, del codice civile è dunque da ritenersi rilevante; ed essa risulta fondata.

4. - Com'è noto, con il nome generale di < adozione > si designano già nelle fonti romane e medioevali istituti assai diversi.

Nell'epoca moderna (ma non mancano in quelle precedenti esperienze significative) vi si raccolgono discipline che rispondono tendenzialmente a finalità ben distinte in linea di principio, anche se non di rado congiunte nella realtà della vita e nelle previsioni normative: la finalità del provvedere un figlio e un erede a chi non abbia figli e si presume non possa averne; e l'altra di allevare un cittadino allo Stato (come si diceva dopo la rivoluzione francese) compiendosi un atto di beneficenza verso il minore, eventualmente designato poi all'adozione.

Il codice civile francese del 1804 ha per la prima volta inquadrato e regolato unitariamente l'istituto (artt. 343-360 del libro I) in conformità alle esigenze economiche e sociali dell'epoca moderna, e gli ha attribuito in via primaria scopi successori (richiedendo il consenso da parte dell'adottato, fornito di capacità di agire, e lasciando inalterati i rapporti con la famiglia originaria, anche in ordine alla patria potestà).

Tuttavia la disciplina del codice non ha ignorato gli scopi di carattere assistenziale ed educativo; cosi, se l'art. 346 disponeva non potersi far luogo all'adozione prima della maggiore età dell'adottando, l'art. 361 prevedeva l'istituto della < tutela officiosa >, che serviva normalmente da prologo all'adozione stessa. Secondo l'art. 364 la tutela poteva aversi solo a profitto di minori inferiori ai quindici anni; e dopo cinque anni, il tutore ufficioso, in previsione di morire prima della maggiore età del pupillo, poteva conferirgli l'adozione con atto di ultima volontà (art. 366).

Singolarmente isolata (anche nel panorama dei codici preunitari, nessuno dei quali richiedeva un minimo di età nell'adottando) è dunque la disciplina in proposito sia del codice albertino sia di quello unitario del 1865, perchè, ricalcando nel resto la normativa del codice Napoleone, trascurava del tutto l'esigenza di allevare fin dalla prima infanzia il figlio adottivo in seno alla nuova famiglia, esigenza corrispondente, oltrechè a finalità filantropico-assistenziali, anche all'intento di supplire e meglio imitare la natura.

Non può stupire, perciò, che specie in occasioni di varie calamità collettive (a cominciare dal terremoto calabro-siculo), si proponessero modifiche rilevanti, dal punto di vista ora accennato, alla disciplina sull'età degli adottandi, fissata in anni diciotto; modifiche che introdusse il decreto legge 31 luglio 1919, n. 1357, consentendo l'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati in quel periodo che non avessero raggiunto il limite di età (e quindi senza il loro consenso). Fu buon profeta chi ritenne che queste norme eccezionali (conversione in legge 6 dicembre 1925, n. 2137) contenessero il germe di provvide innovazioni da accogliere poi nel diritto civile comune.

Infatti il codice del 1942 estese a tutti i minori la possibilità di essere adottati (art. 296), riflettendosi peraltro tale non soltanto in una modifica quantitativa delle possibilità di applicazione dell'istituto, ma in un suo mutamento qualitativo in ordine alle finalità e alla struttura.

Ciò che nelle disposizioni eccezionali del 1919 era un rimedio reso necessario dalla condizione degli orfani di entrambi i genitori e dei trovatelli (e cioè il conferimento all'adottante dei poteri e dei doveri attribuiti al tutore dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143) diventava con l'art. 301, primo comma, del nuovo codice una radicale alterazione della precedente disciplina rispetto ai genitori naturali consenzienti all'adozione: la patria potestà sul l'adottato minorenne spettava così all'adottante, dandosi seguito ad una proposta contenuta nella relazione del 1931 della Commissione reale per la riforma del codice civile, secondo cui < l'adozione opera di fatto il distacco dell'adottato dalla famiglia di origine e la sua assunzione in quella che l'adottante tende ... a costituirsi con esso ed i suoi discendenti >.

Ora, con tale riforma, non solo ci si è allontanati dallo schema del codice napoleonico ma si sono affiancate normative assai diverse, attinenti l'una all'adozione dei maggiori, l'altra alla adozione dei minori di età. D'altra parte l'accoglimento nel nuovo codice dell'istituto dell'affiliazione, nettamente distinto dall'adozione (anche se sostenuto nei lavori preparatori con la formula della < piccola adozione >), indicava chiaramente la volontà del legislatore di soddisfare, insieme con l'affidamento dei minori previsto dall'art. 404 del codice civile, esigenze ritenute in parte comuni con quelle cui rispondeva l'adozione estesa ai minori, giudicata peraltro troppo impegnativa e, comunque, possibile soltanto in difetto di prole.

Le successive innovazioni in tema di adozione ordinaria hanno accentuato la possibilità di utilizzare l'istituto a fini assistenziali ed educativi: così l'abbassamento dell'età degli adottanti (art. 291, cod. civ.), la previsione di una pluralità di adottati (art. 294, cod. civ.), la normativa sulla competenza (artt. 311 e 313, cod. civ.). A queste significative modifiche, disposte con la legge 5 giugno 1967, n. 431, ha fatto seguito, nell'ambito della riforma del diritto di famiglia attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, la nuova disciplina dell'assenso all'adozione da parte dei genitori dell'adottando, assenso del quale può prescindersi in talune circostanze, quando essi non esercitino la potestà che ad essi compete (art. 297, cod. civ.).

Tuttavia la maggiore riforma sopravvenuta in questo campo e sicuramente rappresentata dalla legge 5 giugno 1967, n. 431, che ha inserito nel titolo VIII del libro I del codice civile un nuovo capitolo terzo intitolato < Dell'adozione speciale >. Questo complesso normativo, chiaramente indirizzato alla tutela dell'interesse del minore infraottenne in stato di abbandono, interesse considerato in posizione di preminenza rispetto a tutti gli altri, compresi quelli dei genitori naturali, si caratterizza per alcuni tratti decisamente innovatori: a) ampi poteri degli organi giurisdizionali cui spetta accertare lo stato di abbandono del minore, adottando i migliori mezzi per porvi rimedio; b) applicazione più conseguente del criterio della imitazione della natura, intendendosi offrire al minore una famiglia sostitutiva che, per completezza di ruoli-materno e paterno e per l'età degli adottanti, meglio supplisca la famiglia di origine; c) miglior garanzia di riuscita dell'inserimento del minore nella nuova famiglia, giacché il provvedimento di adozione speciale deve essere preceduto da un periodo di affidamento preadottivo, di natura esplicitamente sperimentale; d) scelta degli adottanti più idonei in base ad un giudizio attitudinale tra le coppie disponibili all'adozione speciale; e) tra gli altri effetti della adozione speciale, acquisto dello stato di figlio legittimo degli adottanti e cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine (salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela).

5. - Si suol dire che la riforma del 1967 ha spostato il centro di gravità dell'adozione dall'interesse dell'adottante a quello dell'adottato. Ed è innegabile che a livello di legislazione ordinaria la legge n. 431 ha alterato a favore del minore l'equilibrio che poteva ormai riconoscersi, nell'adozione ordinaria per i minori, tra l'interesse di chi si continua attraverso un figlio- erede e l'interesse del minore ad essere allevato ed educato in condizioni più vantaggiose. Ma lo spostamento del centro di gravità dell'istituto era imposto ancor prima sul piano superiore della normativa costituzionale, per il combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione. Queste norme, riconoscendo come fine preminente lo svolgimento della personalità in tutte le sedi proprie, assumono a valore primario la promozione della personalità del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a ciò più idoneo: da ravvisare in primissima istanza nella famiglia di origine, e, soltanto in caso di incapacità di questa, in una famiglia sostitutiva. L'art. 30, secondo comma, della Costituzione, prevede infatti il dovere del legislatore e dell'autorità pubblica in generale di predisporre quegli interventi che pongano rimedio nel modo più efficace al mancato svolgimento dei loro compiti da parte dei genitori di sangue: e cioè alle funzioni connesse al dovere-diritto di mantenere, istruire ed educare i figli. Ma la finalità di una educazione sostitutiva al meglio comporta la soddisfazione del bisogno di famiglia avvertito con forza dal minore, che richiede per la sua crescita normale affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali.

Del resto, anche sulla base di ben noti documenti di organismi internazionali (nè è casuale che la legge n. 431 del 1967 sia stata preceduta di pochi mesi dalla firma a Strasburgo della Convenzione europea in materia di adozione dei minori), deve procurarsi al minore, mediante l'adozione, < un foyer stable et harmonieux > (art. 8, n. 2 Convenzione europea-ratificata e resa esecutiva in base a legge 22 maggio 1974, n. 357).

Se dai dati normativi presenti nel nostro ordinamento a livello costituzionale e legislativo risultano il dovere-diritto dei genitori d'origine ed il dovere dello Stato di predisporre le condizioni in cui possa meglio realizzarsi il diritto del minore all'educazione e all'educazione in famiglia. non si possono trascurare talune conseguenze: così il carattere < funzionale > del diritto dei genitori del sangue, che sta e viene meno in relazione alla capacità di assolvere i compiti previsti nel primo comma dell'art. 30 della Costituzione; il carattere di < effettività > che deve rivestire l'assolvimento dei compiti stessi, non delegabili ad altri e dunque da svolgersi con impegno personale e diretto; infine il carattere di < adeguatezza > (cfr. sentenza n. 145 del 1969, in fine) che deve presiedere alla individuazione della famiglia sostitutiva quando trovi applicazione l'art. 30, secondo comma, della Costituzione il che comporta la ricerca della soluzione ottimale < in concreto > per l'interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior < cura della persona >.

6. - La posizione preferenziale riconosciuta alla situazione soggettiva del minore in sede di art. 30, primo e secondo comma, della Costituzione non ha mancato di riflettersi, come si é visto, sulla disciplina legislativa delle varie forme di adozione.

Per quella speciale è superflua ogni ulteriore considerazione in merito, essendo unanime, in giurisprudenza ed in dottrina, il riconoscimento che la legge n. 431 del 1967 rappresenta un esempio di legge chiaramente ispirata a precetti costituzionali (cfr. da ultima sentenza n. 234 del 1975).

Ma, come si è detto, anche la normativa sulla adozione ordinaria dei minori è stata modificata nel periodo 1967-1975, nel senso di consentire condizioni più favorevoli all'assistenza ed all'educazione dei soggetti adottati nonché al loro inserimento nella famiglia adottiva; e le norme costituzionali predette spiegano un'influenza non secondaria nella formazione del giudizio di convenienza per l'adottando che tribunale dei minorenni e Corte d'appello (sezione corrispondente) debbono premettere alla emissione del decreto di adozione (art. 312 n. 3, cod. civ.). Si può dire che la normativa costituzionale ha esercitato una forte spinta tendente ad unificare le due forme di adozione per i minori sul piano delle finalità ad esse comuni, orientando giudici ed amministratori (senza dire degli organi del potere legislativo) a far prevalere, nella maggiore misura possibile, la tutela degli interessi fondamentali del minore.

Questa tendenza unificante, promossa dalla Costituzione e dalla Convenzione europea del 1967, ha reso entro certi limiti compatibili i vari istituti previsti a favore dei minori dal codice del 1942 e dalla legge n. 431 del 1967 ed in particolare le due forme di adozione: ciò spiega perchè già con la sentenza n. 158 del 1971 questa Corte abbia ritenuto < ben possibile ... che, sia pure rivolti a finalità concorrenti o comuni, coesistano istituti distinti, quali l'affidamento e l'affiliazione, e le due forme di adozione, e le norme circa l'assistenza pubblica all'infanzia abbandonata, ecc., e che la complessiva disciplina sia variamente articolata >.

Peraltro la tendenza all'unificazione, pur agendo vigorosamente sul piano delle finalità degli istituti e degli sviluppi interpretativi in sede giurisprudenziale e dottrinale, non era in grado di superare certi limiti rappresentati dalla profonda diversità di struttura e soprattutto di procedimento caratterizzante le due forme di adozione. La coesistenza può quindi essere pacifica quando ad un unico giudice, territorialmente e funzionalmente competente, fanno capo il procedimento di adozione ordinaria e quello di adozione speciale, per modo che la concordanza pratica dei criteri si realizza attraverso la scelta del giudice, orientato a far precedere, nell'interesse del minore, l'una o l'altra serie procedimentale.

Ma la coesistenza rischia di divenire fonte di conflitti, quando diversi siano il giudice chiamato a pronunziare sull'adozione ordinaria (sede dell'adottante) ed il giudice competente a pronunziare sul l'adozione speciale e, prima ancora, sullo stato di adottabilità (sede dell'adottando).

É evidente che solo l'auspicata ed auspicabile revisione da parte del legislatore può rimuovere del tutto simili antinomie dal corpo dell'ordinamento, attuando quell'opera coordinatrice e di necessaria convergenza delle discipline richiesta dalla Costituzione, dalla Convenzione europea e dalla unità del sistema.

Tuttavia in questo giudizio non si domanda alla Corte costituzionale di porre rimedio ad un mancato coordinamento legislativo, ma piuttosto di verificare se, alla luce degli artt 2, 3 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione, l'art. 314/ 17, primo comma, del codice civile (secondo l'interpretazione contenuta nel principio di diritto enucleato dalla Corte di cassazione) contrasti in modo positivo e diretto con i parametri costituzionali ora evocati.

Si potrebbe forse nutrire qualche dubbio circa la consistenza del < supporto normativo > che sostiene il risultato ermeneutico acquisito a questo proposito nella pronuncia che ha dato luogo al giudizio di rinvio; essendo quanto meno opinabile l'affermazione che lo stato di abbandono, da accertare nei confronti dei genitori di origine e dei parenti tenuti all'assistenza del minore, possa automaticamente venir meno, dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità, per il sopravvenire del decreto di adozione ordinaria. Ma in relazione ai giudizi di rinvio non può certo disconoscersi la qualità di < diritto vivente > al principio di diritto affermato dalla Cassazione; secondo il quale, come si e già riferito nella parte in fatto, la < dichiarazione definitiva > di adozione ordinaria di un minore nel corso del procedimento di adozione speciale, cui lo stesso sia sottoposto, determina la cessazione dello stato di adottabilità già dichiarato.

Orbene, l'ammettere che il decreto di adozione ordinaria possa ex se determinare la caducazione dello stato di adottabilità contrasta, secondo questa Corte, con la particolare tutela riconosciuta al minore dall'art. 30, commi primo e secondo, della Costituzione.

In effetti non si vede come l'esito di un procedimento che offre minori garanzie (tra l'altro il decreto di adozione ordinaria non deve essere motivato) possa ragionevolmente caducare gli effetti di un atto motivato, che conclude una serie procedimentale in cui i genitori di origine ed i parenti, tenuti all'assistenza del minore, hanno tutti i mezzi per provare la idoneità e disponibilità loro ad assolvere i compiti assistenziali ed educativi previsti in Costituzione. A differenza del decreto di adozione ordinaria, il decreto sullo stato di adottabilità, in sé e nello stato che produce, è poi suscettibile di impugnazione e di revoca, sicché la validità e la sussistenza dei suoi presupposti possono essere rigorosamente vagliati.

Inoltre non si intende come, senza violare l'art. 30, secondo comma, della Costituzione, sia possibile far prevalere sul procedimento certamente più < comprensivo > previsto per l'adozione speciale quello in cui un solo soggetto o una sola coppia si propone come adottante: da una parte i requisiti di cui ai nn. 2) e 3) dell'art. 312 del codice civile possono in concreto non equipararsi alle condizioni dell'adottabilità speciale, dall'altra la dichiarazione dello stato di adottabilità è all'origine di subprocedimenti (affidamento preadottivo e dichiarazione di adozione speciale) nei quali si cerca, con criterio comparativo e non assoluto (e cioè non in relazione ad un solo soggetto o ad una sola coppia), la soluzione migliore nell'interesse del minore ad una assistenza ed educazione familiare.

La prevalenza accordata dall'art. 314/17, primo comma del codice civile (secondo l'interpretazione della Cassazione) al provvedimento di adozione ordinaria non è dunque conforme ai principi costituzionali che impongono anche sul piano della garanzia della difesa dei diritti in sede di giudizio una adeguata tutela dell'infanzia quando sia necessario avvalersi di una famiglia sostitutiva di quella originaria; non assicura un trattamento ragionevolmente eguale di tutti i minori in stato di abbandono; ed infine, favorendo indirettamente la conclusione di vicende iniziate in chiara elusione delle norme sull'adozione speciale, può incentivare quel < mercato dei bambini > cui si oppongono non soltanto lo spirito e la lettera della nostra disciplina costituzionale e legislativa ma il comune sentire dei cittadini.

Coesistenza di istituti adottivi in ordine ad uno stesso soggetto di età infraottenne non può quindi significare indifferenza dell'ordinamento riguardo ai procedimenti più o meno idonei che ad essi si ricollegano, come ha ben visto la giurisprudenza della stessa Cassazione, specialmente nella pronunzia del 1978 ricordata nella parte in fatto: sicché non sarebbe in armonia con i principi costituzionali, ex art. 30, primo e secondo comma, della Costituzione, un'applicazione ad effetto automatico del criterio di priorità temporale che sacrifichi il preminente interesse del minore alla ricerca della soluzione più adeguata per lo sviluppo della sua personalità.

Del resto, anche a voler insistere su considerazioni di ordine temporale, non sembra che debba parlarsi di possibilità di scelta tra la messa in opera dei due istituti soltanto ex ante giacche, quando il procedimento di adozione speciale ha dato luogo alla dichiarazione dello stato di adottabilità, è piuttosto ex post che devono valutarsi gli effetti del decreto di adozione ordinaria.

Quanto si è detto non comporta, com'é evidente, una opzione in assoluto tra adozione speciale e adozione ordinaria, perchè, in concreto, può essere proprio questa forma dell'istituto adottivo ad offrire la soluzione più adeguata alle condizioni particolari di un minore infraottenne (dovendo tra l'altro il giudice valutare sempre la consistenza dei legami affettivi che si siano creati col tempo tra il minore e la famiglia comunque affidataria).

Ma ciò non significa che in sede di ricerca della soluzione più idonea per lo sviluppo educativo del minore si possa da parte del giudice rimettere in gioco la scelta a suo tempo compiuta dal legislatore, che fa discendere dalla pronunzia di adozione speciale la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine; in particolare il mantenimento di tali rapporti non può essere invocato per giustificare l'automatica caducazione dello stato di adottabilita, previsto dall'art. 314/17, primo comma, del codice civile.

Le considerazioni di carattere più generale formulate in precedenza valgono peraltro, nella fattispecie normativa sottoposta a questa Corte, in riferimento ad un thema decidendum qualificato in senso riduttivo sia dal principio di diritto enunziato dalla Cassazione sia dal profilo di rilevanza quale emerge dal giudizio a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 296, 311, 312, n. 3, del codice civile e dell'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe dalla Corte d'appello di Torino-sezione speciale per i minorenni in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 25, primo comma, 30, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314/17, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, anche quando l'adozione ordinaria è pronunciata da giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, dispone che lo stato di adottabilità cessa per adozione ordinaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/01/81.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10/02/81.