SENTENZA N.44
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
44, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1989
dalla Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, sul ricorso proposto
da Dal Colle Franco, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie
speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione di Dal Colle Franco nonchè l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
uditi l'Avv. Ezio Adagi per Dal Colle Franco e l'Avvocato
dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- La Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni,
con ordinanza emessa il 28 aprile 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 30, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 4
maggio 1983, n. 184, nella parte in cui subordina la possibilità di
adottare un minore alla condizione che l'adottante abbia unità di almeno
diciotto anni maggiore anzichè di sedici,
"come é stabilito invece per il riconoscimento di paternità
e maternità ex art. 250 cr- e per la
legittimazione ex art. 284 cc.".
Il giudice a quo ravvisa nella predetta limitazione una
discriminazione in danno del minore adottando rispetto al minore che debba
essere riconosciuto o legittimato dal genitore che abbia compiuto sedici anni.
E ritiene che la differenza di sedici anni anche per i "casi
particolari", contemplati dalla norma denunziata, non solo risponderebbe
ad un criterio biologico, ma varrebbe anche a garantire un'applicazione
più estesa della norma in linea con l'evoluzione del costume,
segnatamente nel caso in cui il minore adottando sia figlio dell'altro coniuge,
come nella specie.
A ciò si aggiunga, osserva il giudice a quo, che nel
sottosistema costituito dai capi I e II del titolo IV (artt. 44-57) della legge
n. 183 dei 1984 l'adottante non deve esprimere un convincimento che richieda
quella maturità che deve avere chi scelga d'accordo col coniuge di voler
intraprendere l'adozione legittimante di un minore ai sensi dell'art. 22 della
legge n. 183 del 1984.
Il giudice a quo ricorda infine come questa Corte, nella sentenza n. 183 del
10 febbraio 1988, abbia sostenuto che il motivo che condizionò il
legislatore del 1983 a fissare il divario di età fra adottanti e
adottando nel minimo di diciotto anni e nel massimo di quaranta fu dettato
dalla necessità di adeguare la legislazione in materia di adozione agli
artt. 7, numero 1, e 8, numero 3, della Convenzione di Strasburgo.
2.- Si é costituita la parte privata aderendo alle
argomentazioni del giudice rimettente e depositando altresì,
nell'imminenza dell'udienza, una memoria in cui si osserva come il legislatore
da un lato, consentendo ai genitori sedicenni di riconoscere e legittimare il
figlio naturale, abbia riconosciuto la loro idoneità fisiologica alla
procreazione, dall'altro contraddittoriamente non abbia ritenuto tale scarto di
anni sufficiente a consentire al minore l'attribuzione di uno status familiare.
Secondo la difesa, i principi dei favor minoris e
della parificazione della filiazione adottiva a quella naturale consentono di
verificare l'irrazionalità della norma impugnata, che violerebbe l'art.
3 della Costituzione "per manifesta diversità di regolamenta2ione
di ipotesi analoghe".
3.- É intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato la quale ha concluso per la
declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza, osservando come il
giudice a quo abbia posto a raffronto situazioni non omogenee ed abbia
altresì confuso la differenza minima di età tra adottante ed
adottando con l'età minima necessaria per avere la capacità di
riconoscere il proprio figlio o di richiedere la legittimazione.
Considerato in diritto
1. - La Sezione per i minorenni della Corte d'appello di
Venezia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), in relazione agli artt. 3 e 30, primo, secondo e
terzo comma, della Costituzione <nella parte in cui prevede per colui che
voglia adottare un minore la differenza minima di età di diciotto anni anzichè sedici, come è stabilito invece per
il riconoscimento di paternità e maternità ex art. 250 c.c. e per
la legittimazione ex art. 284 c.c.>.
2.-Non sono invocabili i tertia comparationis di cui agli artt. 250 e 284 del codice
civile, in quanto regolano situazioni non omogenee, con la conseguenza che su
di essi non può argomentarsi violazione del principio di eguaglianza
contenuto nel precetto dell'art. 3 della Costituzione.
Non è sufficiente infatti che la norma impugnata e
quelle richiamate a confronto abbiano a denominatore comune l'acquisto di uno
status familiare di filiazione riconosciuta, legittimata, adottiva. Le tre
norme sono ispirate ciascuna da una peculiare ratio,
e le due, artt. 250 e 284 del codice civile, che richiedono il compimento del
sedicesimo anno d'età per i genitori che intendono procedere al
riconoscimento o alla legittimazione della prole naturale, stabiliscono un dato
temporale iniziale concettualmente non assimilabile al dato temporale di
distanza quale quello di diciotto anni richiesto dalla norma impugnata come
differenza d'età tra adottante e adottando.
L'impostazione erronea del rapporto tra soglia minima
d'età per il riconoscimento o per la legittimazione della prole generata
e distanza d'età tra adottante e adottando deriva da una non corretta
quanto tradizionale interpretazione del criterio <adoptio
imitatur naturam>. Tale
criterio, innanzi tutto, non assume la consistenza di un principio giuridico,
per cui l'istituto dell'adozione debba essere regolato come species
artificiale della filiazione e modellarsi, al pari di questa, sugli stessi
presupposti di natura, tra i quali la maturità fisiologica alla
generazione.
La formula riflette piuttosto una esigenza etico-sociale avvertita già prima del diritto
giustinianeo, che l'adottivo non fosse più anziano dell'adottante,
così come il figlio generato non può esserlo per natura rispetto
al proprio padre. E tuttavia, che non si trattasse di una regola di diritto, lo
prova il dibattito interno al diritto romano classico se l'adottante potesse
essere più giovane dell'adottando, come è attestato essere alcune
volte realmente accaduto. É Giustiniano ad imporre la regola che
l'età dell'adottante preceda di almeno diciotto anni quella
dell'adottando. E siffatta regola, attraverso il diritto comune, ha raggiunto
le legislazioni moderne.
L'indicazione giustinianea dei diciotto anni come plena pubertas non ha alcun
riferimento biologico, intesa com'è ad utilizzare una mera analogia nominis per definire un intervallo temporale più
esteso dei quattordici anni richiesti per la pubertà.
La fissazione della distanza d'età in diciotto anni
deve intendersi storicamente dettata da ragioni di opportunità sociale
ponderate dal legislatore senza giustificazioni naturalistiche esterne alla sua
volontà.
3. - Il legislatore italiano ha recepito dal Codice sardo
del 1838, art. 188, l'intervallo dei diciotto anni nel codice civile del 1865,
art. 202, e in quello del 1942, art. 291. In quest'ultimo, la
possibilità di deroga (<Quando eccezionali circostanze lo
consigliano, la Corte d'appello può autorizzare la adozione se
l'adottante ha raggiunto almeno l'età di anni quaranta e se la
differenza di età tra l'adottante e l'adottando è di almeno
sedici anni>) non era prevista dal Progetto e nella Relazione del
Guardasigilli Grandi fu giustificata sia perchè
rimesso alla Corte d'appello <il valutare le circostanze del caso> sia perchè <la differenza minima di sedici anni salva
sempre il tradizionale principio: adoptio imitatur naturam>.
La legge n. 431 del 1967, art. 1, sull'adozione speciale,
ripristinava la differenza d'età di diciotto anni (<Quando
eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare la
adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma
restando la differenza di età di cui al comma precedente [scil. diciotto anni]>).
La legge n. 184 del 1983, nel riordinare e innovare
organicamente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori,
stabilisce all'art. 6, secondo comma: <L'età degli adottanti deve
superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età
dell'adottando>.
Si tratta qui dell'adozione cosiddetta
<legittimante>, destinata a dare ai minori in stato di abbandono una
famiglia degli affetti sostitutiva di quella del sangue. Come ha già
rilevato questa Corte, <il legislatore italiano, che nel codice civile si
era limitato alla regola romana, nella legge del 1983, stabilendo la distanza
minima di età, che coincide oggi con gli anni della maggiore età,
si adegua alla Convenzione europea: infatti ex art. 84 del codice civile, la
capacità matrimoniale si acquista con la maggiore età,
cioè a 18 anni. Se si calcolano i tre anni di matrimonio richiesti ex
art. 6, primo comma, della legge n. 184 del 1983 perchè
i coniugi possano adottare, si raggiunge il limite minimo dei 21 anni stabilito
dall'art. 7, n. 1, della Convenzione di Strasburgo. <Il limite massimo
stabilito in 40 anni 5 in più rispetto ai 35 della Convenzione europea
è dovuto alla elevazione dell'età degli adottabili da 8 anni
della legge del 1967 ai 18 della legge del 1983. <La diminuzione del minimo
da 20 a 18 e del massimo da 45 a 40 ha la funzione di offrire al minore
genitori adottivi giovani, in modo che il modello della famiglia degli affetti
sia non dissimile nel divario generazionale da quello della famiglia del
sangue> (sentenza
n. 183 del 1988).
Il criterio <adoptio imitatur naturam> liberato da
vincolanti riferimenti biologici e opportunamente collegato con usi sociali,
trova la sua traduzione moderna nell'art. 8, numero 3, della Convenzione di
Strasburgo: <En règle
gènèrale, l'autoritè
compètente ne considèrera pas comme remplies
les conditions prècitèes si la diffèrence
d'age entre l'adoptant et l'enfant est infèrieure à celle qui sèpare
ordinairement les parents de leur enfants>.
Nel contesto della stessa legge n. 184 del 1983, per i casi
particolari sussunti nel titolo IV è richiesta
ancora una volta la distanza d'età di diciotto anni (art. 44, quinto
comma: <In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni
l'età di coloro che intende adottare>).
Il ricorrere del dato temporale dei diciotto anni nella
tradizione legislativa italiana, la lungamente meditata elaborazione della
vigente legge n. 184 del 1983, nonchè la
considerazione storicamente innanzi dimostrata che il termine diciottennale è frutto di ponderazione del
legislatore senza immediato riferimento naturalistico che valga ricerca di
giustificazione esterna alla voluntas legis, fanno sì che l'art. 3 della Costituzione,
come non risulta valido ai fini della individuazione di lesione del principio
di eguaglianza, non lo è del pari per fondare una valutazione di non
ragionevolezza.
4.-La questione è, invece, fondata con riferimento all 'art . 30 , primo e terzo comma, della Costituzione,
nel valore complessivo espresso, che è quello dell'unità della
famiglia. La particolare specie di adozione prevista sub b), dal primo comma
dell'art. 44 - il coniuge che adotta il minore figlio anche adottivo dell'altro
coniuge - è ispirata al fine di consolidare l'unità familiare.
Senza lo strumento adozionale
così impiegato, malgrado la coppia genitoriale sia legata nel
matrimonio, la prole riconosciuta o adottata da uno dei coniugi resterebbe
estranea all'altro coniuge, non porterebbe il cognome dei fratelli uterini
generati in costanza di matrimonio, vivrebbe, anche in una forte coesione
affettiva, il disagio sociale della manifesta diversità di origine con
possibili disarmonie nella formazione psicologica e morale. II ricorso
all'adozione ex art. 44, primo comma, lett. b), evitando le conseguenze dello
scenario descritto, agevola una più compiuta unione della coppia e della
prole.
Se però il non raggiunto divario d'età dei
diciotto anni tra il coniuge adottante e il minore adottando fosse considerato
in ogni caso inderogabile, la realizzazione del valore costituzionale
dell'unità della famiglia potrebbe risultarne compromessa. Affinchè la norma impugnata non risulti in contrasto
con l'art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione, limitatamente
all'ipotesi di cui alla lett. b), dell'art. 44, primo comma, della legge n. 184
del 1983, il giudice competente, previo attento e severo esame delle
circostanze del caso, al fine di corrispondere all'indicato preminente valore etico-sociale inscritto in Costituzione, può
accordare una ragionevole riduzione del termine diciottennale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art.
44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, limitatamente al disposto
della lett. b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre,
quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità
familiare, l'intervallo di età di diciotto anni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco PAOLO CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.