ORDINANZA N.92
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale degli
artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con
ordinanza emessa il 7 agosto 1989 dal Pretore di
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 31 gennaio
1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento innanzi alla Commissione
tributaria di I grado di
che il Pretore adito emetteva il provvedimento
d'urgenza e poi, con ordinanza del 7 agosto 1989 (R.O.
n. 519 del 1989), sollevava questione di legittimitą costituzionale degli artt.
15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
nella parte in cui dette norme escludono dalle attribuzioni del giudice
tributario il potere di sospendere il procedimento di riscossione coattiva
fiscale;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme
censurate violerebbero gli artt.24 e 113 della
Costituzione, risolvendosi in una negazione della tutela giurisdizionale;
che nel giudizio č intervenuta l'Avvocatura
generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per la inammissibilitą e, nel merito, per la manifesta
infondatezza della questione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione č
stata pronunziata dopo che il Pretore aveva emanato il richiesto provvedimento
cautelare di sospensione dell'esecuzione ex art. 700 del codice di procedura
civile, e, di conseguenza, essendo il giudizio a quo gią esaurito, manca il
requisito della rilevanza della questione nel giudizio stesso;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v.Ordinanze nn. 252 del 1985
, 68 del 1986, 428 del 1987, 142 e 1158 del 1988).Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilitą della questione
di legittimitą costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della
Costituzione, dal Pretore di
Cosģ deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/02/90.