ORDINANZA N.1158
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), e dell'art. 700 cod. proc. civ.,
promossi con ordinanze emesse: (n. 1 ord.) dal
Pretore di Mineo il 27 gennaio 1988 e (nn. 4 ordd.) dal Pretore di
Trieste il 12 gennaio e il 9 febbraio 1987, iscritte rispettivamente ai nn. 183, 244, 245, 246 e 247 del registro ordinanze 1988 e
pubblicate nelle G.U. della Repubblica nn. 20 e 23/I
ss. dell'anno 1988.
Visti gli atti
di costituzione di Zecchin Guido e di de Leitenburg Eleonora nonché gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il
Pretore di Mineo, con ordinanza emessa il 27 gennaio
1988 (R.O. n. 183/1988) in causa tra Farruggio Giovanni contro il Ministero delle Finanze, e
Ufficio II.DD. di Caltagirone, avente ad oggetto il
pagamento di imposte relative all'anno 1979, iscritte a ruolo nonostante il
ricorso alla Commissione Tributaria e la sospensione della loro riscossione
coattiva, dopo avere sospeso l'esecuzione, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui vietano al giudice,
investito della opposizione all'esecuzione proposta dal debitore della imposta,
di sospendere l'esecuzione, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;
che
l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della
questione e, nel merito, per la sua infondatezza;
che il Pretore
di Trieste, con quattro ordinanze emesse il 12 gennaio ed il 9 febbraio 1987,
ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale anche egli
dopo avere ordinato la sospensione dell'esecuzione coattiva dei tributi, dopo
che era stato impugnato l'accertamento;
che la parte
costituita ha concluso per l'accoglimento della questione, mentre l'Avvocatura
Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità e, nel
merito, per l'infondatezza della questione;
considerato che
i giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento per
l'evidente connessione;
che le
questioni, sollevate dopo che i giudici rimettenti hanno disposto la
sospensione della esecuzione, devono essere dichiarate inammissibili per
mancanza del prescritto requisito della rilevanza, avendo i giudici remittenti
esaurito il loro potere (Ordd. nn.
426 del 1987; 142
del 1988 e 916
del 1988).
Visti gli artt.
26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i
giudizi;
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15, 39, 53, 54, d.P.R. 29
settembre 1973, n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., dai Pretori di Mineo e Trieste con le ordinanze in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/88.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Francesco
GRECO, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 29 Dicembre 1988.