SENTENZA N.32
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 8, della legge 26 maggio 1965, n.
590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) e 7
della legge 14 agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle
provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), promosso con
ordinanza emessa il 18 aprile 1989 dalla Corte d'appello di Venezia nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Pavanello
Lucia ved. Schiavo e Ortica Wally ed altri, iscritta al n. 405 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,
prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di
costituzione di Ortica Wally;
udito
nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
udito l'avv.
Alberto Borella per Ortica Wally.
Ritenuto in fatto
1.- Chiamata ad
applicare nel giudizio di rinvio il principio di diritto, enunciato dalla Corte
di cassazione, secondo cui "fuori dalle ipotesi contemplate dal terzo e
dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in caso di
trasferimento a titolo oneroso della propria quota da parte del proprietario di
quota indivisa del fondo rustico non spetta al comproprietario il diritto di
prelazione", la Corte di appello di Venezia, con ordinanza del 18 aprile
1989, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 44 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 8
della legge n. 590 del 1965 e dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817,
"nella parte in cui non attribuiscono il diritto di prelazione e di
riscatto anche al comproprietario di quota indivisa di un fondo, oggetto di
comunione volontaria, che coltivi direttamente una parte individuata del fondo
stesso".
Secondo il
giudice a quo la disparità di trattamento, che nell'ipotesi di comunione
volontaria é riservata dalle norme denunciate, così come
interpretate nella sentenza di rinvio, al comproprietario coltivatore di una
parte individuata del fondo comune, rispetto al coltivatore diretto di un fondo
confinante, non sarebbe giustificata nè da una
sostanziale differenza delle rispettive posizioni soggettive, chè anzi il primo avrebbe titoli maggiori del
secondo al riconoscimento del diritto di prelazione, nè
da una diversità di ratio in relazione agli
obiettivi di politica fondiaria ai quali é preordinato l'istituto della
prelazione agraria.
2.- Nel
giudizio davanti alla Corte si é costituita la parte alienante eccependo
in principalità l'inammissibilità, in
subordine l'infondatezza della questione.
L'inammissibilità
é affermata sia sul riflesso che al giudice sarebbe preclusa la
promozione di incidenti di costituzionalità in contrasto coi principio
di diritto enunciato dalla Cassazione, al quale é tenuto ad uniformarsi,
sia sul riflesso che nella specie non sarebbe stata dimostrata la
qualità di coltivatore diretto del comproprietario che pretende di
riscattare la quota di fondo alienata.
Nel merito si
sostiene l'infondatezza della questione facendo osservare anzitutto la
diversità di ratio delle ipotesi di prelazione
legale previste dalle norme impugnate e il loro carattere di norme di stretta
interpretazione, in quanto limitatrici del diritto di
proprietà garantito dall'art. 42 Cost., in secondo luogo la differenza
sostanziale tra la comunione volontaria di un fondo, della quale si tratta
nella specie, e l'ipotesi, contemplata nel terzo comma dell'art. 8 citato, di
comunione ereditaria tra i membri della famiglia coltivatrice insediata sul
fondo.
D'altro lato,
l'alienazione di una quota indivisa del fondo, in quanto lascia immutata la
comunione del diritto di proprietà, non é nemmeno assimilabile
all'ipotesi di fondi contigui, di cui uno venga alienato, alla quale l'art. 7
della legge n. 817 dei 1971, ha esteso il diritto di prelazione.
Considerato in diritto
1.- La Corte
d'appello di Venezia dubita della legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione, dell'art. 8 della legge n. 5
90 del 1965 e dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971 <nella parte in cui
non attribuiscono il diritto di prelazione e di riscatto anche al
comproprietario di quota indivisa di un fondo, oggetto di comunione volontaria,
che coltivi direttamente una parte individuata del fondo stesso>.
Vanno
preliminarmente disattese due eccezioni di inammissibilità opposte
dall'appellante in riassunzione. La prima riprende la tesi contraria
all'ammissibilità della questione di costituzionalità sollevata
dal giudice di rinvio contro il principio di diritto enunciato dalla Corte di
cassazione, al quale è vincolato. Gli argomenti addotti non sono
però tali da scalfire la tesi favorevole all'ammissibilità,
seguita dalla giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. sentenze nn.
138 del 1977, 11
del 1981, 21
del 1982, 2
e 345 del 1987).
Sotto un altro
profilo l'inammissibilità è eccepita sul riflesso che la
questione è basata sul presupposto che il comproprietario, il quale
pretende il riscatto della quota alienata, sia coltivatore diretto di una parte
individuata del fondo, mentre di tale fatto non sarebbe stata ancora acquisita
la prova. Sotto questo profilo l'eccezione coinvolge la valutazione del
materiale probatorio di causa, per la quale è competente esclusivamente
il giudice a quo.
2. - La
questione non è fondata.
Le norme
impugnate non violano il principio di eguaglianza perchè
la situazione del comproprietario di un fondo, nel caso in cui un altro
partecipante alla comunione alieni la propria quota, non è paragonabile
a nessuna delle posizioni considerate dalla legge come titolo del diritto di
prelazione. Non, evidentemente, alla posizione dell'affittuario, del mezzadro o
colono contemplati nel primo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, o
del coerede dell'alienante, membro della famiglia coltivatrice insediata sul
fondo, contemplato nel terzo comma; ma neppure alla posizione del coltivatore
diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, al
quale il diritto di prelazione è stato esteso dall'art. 7 della legge n.
817 del 1971, perchè la contiguità
è un concetto spaziale inapplicabile alle quote pro indiviso (ideali) di
un fondo in comunione tra più persone, la quota essendo la misura, non
l'oggetto, del diritto di ciascuna sul fondo.
3. -Nemmeno
è violato il principio di razionalità, rapportato alle varie
ragioni che, nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 44 Cost.,
giustificano volta a volta il diritto di prelazione nelle tre ipotesi testè ricordate. Nel caso di cui si controverte non
ricorre la ratio sottesa all'art. 8, primo comma,
della legge n. 590 del 1965, che mira a far coincidere la titolarità
dell'impresa agricola con la titolarità della proprietà del
fondo, e quindi inerisce ai rapporti di affitto a coltivatore diretto, di
mezzadria e di colonia, mentre è estranea ai rapporti tra proprietari.
Non ricorre la ratio sottesa al terzo comma dell'art.
8, il quale tutela l 'interesse dei coeredi dell'alienante a evitare
l'ingerenza di un estraneo nella conduzione familiare del fondo.
Non ricorre
infine la ratio sottostante all
' ipotesi aggiunta dall'art. 7, secondo comma, n. 2 della legge n. 817 del
1971, intesa a favorire la ricomposizione fondiaria mediante l'accorpamento di
terreni limitrofi. Nella specie si tratta, invece, di unico fondo in
comproprietà: l'alienazione della quota di un partecipante non scioglie
la comunione, non produce un frazionamento del fondo, di fronte al quale possa
prospettarsi un interesse alla ricomposizione. L'alienazione lascia immutata la
condizione giuridica del fondo, che è quella di un fondo indiviso, onde
si tratta di impedire, in ossequio alla direttiva costituzionale di razionale
sfruttamento del suolo, che la divisione ne pregiudichi la funzione economica.
A tale esigenza provvedono gli artt. 720 e 1114 cod. civ. vietando la divisione
in natura delle cose non comodamente divisibili.
4. -Non solo
manca una ragione che, ai sensi dell'art. 44 Cost., possa giustificare
l'imposizione al diritto di libera disponibilità della quota (art. 1103
cod. civ.), garantito dall'art. 42 Cost., del limite proposto dal giudice
remittente, ma il diniego al comproprietario del diritto di prelazione nel caso
oggetto del giudizio a quo ha una specifica ragion d'essere nell'art. 714 cod.
civ., richiamato dall'art. 1116 per la divisione delle cose comuni.
In questo caso
il diritto di prelazione frustrerebbe la norma citata del codice civile,
secondo cui per sottrarre alla comunione, e quindi alla divisione, una parte
individuata del fondo comune non basta che un partecipante l'abbia goduta
separatamente, ma occorre che l'abbia usucapita.
Fino a quando
non sia intervenuta l'usucapione per effetto del possesso esclusivo, il
godimento separato di una parte concreta del fondo è giuridicamente
irrilevante, e quindi non è idoneo ad attribuire al fruitore la qualità
di coltivatore diretto, che è un presupposto essenziale della prelazione
agraria.
Il godimento
separato non dà diritto, in sede di divisione, all'inclusione della
parte individuata nel proprio lotto: in via di estrazione a sorte, se le
porzioni sono eguali, o in via di attribuzione ad opera del giudice se sono
diseguali, essa potrà trovarsi nel lotto assegnato a un altro
condividente. Concedere il diritto di prelazione nell'ipotesi in esame
significherebbe consentire al comproprietario di far cessare la comunione,
acquistando la proprietà del fondo intero, senza sottostare alla regola
della divisione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della
legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della
proprietà coltivatrice) e dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817
(Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della
proprietà coltivatrice), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 44 della
Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Luigi MENGONI,
REDATTORE
Depositata in cancelleria
il 26 Gennaio 1990.