SENTENZA N.975
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e
dell'Unione artigiani CNA ed latro;
udito nell'udienza pubblica del 27 settembre
1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
uditi l'avv. Roland Riz
per
Considerato in diritto
1. -
L'eccezione non può essere accolta perché muove dal presupposto errato
che la censura di illegittimità costituzionale investa
la norma impugnata per il fatto di non riconoscere anche all'Unione artigiani
la legittimazione a designare una rosa di nomi ai fini della nomina di cui
trattasi, mentre la ragione della censura risiede piuttosto nel fatto che la
norma privilegia una determinata associazione sindacale, anziché attribuire in
astratto la preferenza alle associazioni più rappresentative.
Anche se, per ipotesi, i dati dell'organizzazione sindacale degli
artigiani esistenti nella Provincia di Bolzano all'epoca del rinnovo della Commissione per l'assistenza creditizia per il
quadriennio 1984-88 fossero tali da giustificare la preferenza accordata alla
sola Associazione provinciale dell'artigianato, la sollevata questione di
legittimità costituzionale sarebbe rilevante perché il suo accoglimento
comporterebbe comunque l'invalidità della delibera della Giunta provinciale n.
2590 del 1984 per difetto di motivazione circa tale preferenza.
2.- La
questione é fondata.
Ai fini della individuazione da parte sindacale
di rose di nomi dalla quali l'autorità competente dovrà scegliere i
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi pubblici
(commissioni, comitati, collegi, consigli di amministrazione di enti, ecc.) in
cui tale rappresentanza é prevista, si é affermato nel nostro ordinamento un
principio organizzativo operante attraverso un meccanismo di selezione delle
associazioni legittimate, imperniato sul concetto di "sindacato
maggiormente rappresentativo". Questo principio organizzativo si concilia
con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
Cost., certamente applicabile anche ai soggetti collettivi (cfr. Corte cost. n. 25 del 1966,
n. 15 del 1975
e n. 68 del 1980),
in quanto sia assicurata dalla legge "a tutte le organizzazioni sindacali,
allo stesso modo, la possibilità astratta di essere rappresentante nella
composizione dell'organo" (Corte cost. n. 2
del 1969).
Ciò significa che la legge non può individuare a priori, una volte per
tutte, una o più determinate organizzazioni come maggiormente rappresentative,
ma deve rimettere tale determinazione all'autorità amministrativa preposta alla
nomina, la quale volta per volta valuterà comparativamente
il grado di rappresentatività delle associazioni sindacali esistenti. Fra gli
indici di rappresentatività il dato quantitativo costituito dal grado di
adesione formale al sindacato ha un'importanza primaria, ma non possono essere
trascurati altri indici, precisati da una collaudata giurisprudenza, ai quali, nella speciale situazione della Provincia di
Bolzano, deve aggiungersi anche il riferimento alla componente etnica.
Una volta operata la graduatoria tra i sindacati in funzione del
rispettivo livello di rappresentatività, dipende dal numero dei posti
disponibili stabilire quali associazioni, nell'ordine della graduatoria, hanno titolo per essere invitate a proporre i nome degli eligendi.
3. - Non vale obiettare che al momento della promulgazione della legge
contenete la norma impugnata (1951), e ancora al tempo della legge di modifica
n. 12 del 1971, nella Provincia di Bolzano esisteva
un'unica organizzazione sindacale degli artigiani. Il legislatore provinciale
avrebbe dovuto tuttavia prevedere per l'avvenire la
possibile costituzione di altre associazioni sindacali, col conseguente obbligo
della Giunta provinciale di prenderle tutte in considerazione ai fini della
valutazione del rispettivo grado di rappresentatività.
Né vale osservare, infine, che il forte divario tra il numero degli
iscritti all'Associazione provinciale dell'artigianato e quello degli iscritti
all'Unione artigiani esclude di fatto, a cagione della
limitatezza dei posti disponibili (due), che la seconda possa pretendere
l'assegnazione di un posto a un proprio candidato. Come già
si é detto, il dato quantitativo-numerico, pur avendo un rilievo prioritario,
non é un criterio esclusivo del giudizio di maggiore rappresentatività.
D'altra parte, come rileva il giudice remittente, il privilegio rigidamente
attribuito a una determinata organizzazione può scoraggiare l'adesione alle
altre, sicché il minore livello di affiliazione a queste finisce
con l'essere, almeno in parte, proprio una conseguenza pregiudizievole della
norma di cui si controverte. Sotto questo profilo, in quanto
ostacola i principio della pluralità sindacale, essa urta anzitutto contro il
comma 1 dell'art. 39 Cost., del quale il principio di parità di trattamento
delle associazioni sindacali, specificamente argomentabile dal quarto comma, é
un corollario.
In ogni caso, la limitazione della preferenza a una sola organizzazione
sindacale non può essere disposta dalla legge, perpetuando così una situazione
che invece va considerata contingente, ma deve essere il risultato di una
valutazione della Giunta provinciale, adeguatamente motivata con riferimento
alla situazione esistente al momento della nomina della Commissione.
4. - Il nuovo ulteriore di incostituzionalità,
addotto in relazione all'art. 97 Cost., resta assorbito.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11/10/88.
Francesco SAJA - Luigi MNGONI
Depositata in cancelleria il 19/10/1988.