SENTENZA N. 2
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 18, terzo comma, della legge regionale siciliana 10
agosto 1965, n. 21, recante "Trasformazione dell'Ente per la riforma
agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo", promosso con ordinanza
emessa il 22 febbraio 1967 dal Consiglio di giustizia amministrativa per
Visti gli
atti di costituzione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste e della
Federazione regionale siciliana delle cooperative, e di intervento
del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 23
ottobre 1968 la relazione del Giudice Angelo De Marco;
uditi l'avv. Mario Nigro,
per
Ritenuto
in fatto
L'Associazione
generale delle cooperative italiane e
A sostegno
del gravame si deduceva l'illegittimità derivata dell'impugnato decreto, in
quanto fondato sull'art. 18 della legge regionale 5 (rectius 10) agosto 1965, n. 21,
nei confronti del quale si sollevava questione di illegittimità
costituzionale sotto diversi aspetti.
Premesso,
infatti, che il detto art. 18, disponendo circa la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. prevede,
fra gli altri, due rappresentanti della cooperazione, stabilendo espressamente
che devono essere designati uno dalla Lega nazionale cooperative ed uno dalla
Confederazione nazionale cooperative ed escludendo, così, in modo assoluto e
definitivo, che nel Consiglio di amministrazione dell'Associazione generale
delle cooperative italiane, si prospettavano i seguenti vizi di
incostituzionalità:
1) Contrasto
con l'art.
2) Contrasto
con l'art. 97, primo comma, della Costituzione ,in
quanto, come risulta dalla sentenza della Corte costituzionale 23 marzo 1966, n. 25,
se rientra nei principi di buon andamento dei pubblici uffici il disporre che
determinati organi collegiali vengano composti anche con la partecipazione di
membri che provengano da gruppi sociali operanti nel settore, é necessario
tuttavia predisporre un sistema che assicuri la parità fra i gruppi stessi.
3) Contrasto
con gli artt. 1, 5, 97 e con tutte le norme della
Costituzione, da cui si può desumere l'esistenza di un principio di
democraticità nell'Amministrazione, in quanto tale principio impone, quando si
prevede la partecipazione degli interessati o dei loro rappresentanti alla
gestione dei pubblici affari, di dar voce in capitolo a tutti gli interessati
ed é, quindi, violato quando si includono alcuni e si
escludono altri.
4) Contrasto
con le stesse norme e lo stesso principio, in quanto
nella specie, sia pure ad altri fini, l'art. 6 della legge regionale n. 21 del
1965 riconosce la rappresentatività dell'Associazione generale delle
cooperative.
Il Consiglio
di giustizia amministrativa, con ordinanza 22 febbraio 1967, dopo averne
affermata la rilevanza, ai fini della decisione del ricorso davanti ad esso proposto, riteneva non manifestamente infondata la
questione di illegittimità costituzionale sollevata sotto il profilo di
violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione,
affermando che anche l'asserito contrasto con il principio di democraticità, si
risolve, in sostanza, in un altro aspetto della Violazione del principio di
eguaglianza.
In sostanza,
nella scelta in via permanente di due sole, su tre associazioni di categoria e
l'esclusione, sempre in via permanente, dell'altra per l'esercizio del diritto
di designazione di due membri del Consiglio di amministrazione
dell'E.S.A., con l'ordinanza suddetta, si ravvisa una
violazione del principio di eguaglianza, in quanto, mentre in mancanza di
specifica motivazione, il criterio di tale scelta non può ravvisarsi che nella
maggiore rappresentatività, non può escludersi che l'Associazione esclusa, alla
scadenza del termine di durata in carica del Consiglio di amministrazione, al
quale si riferisce il decreto impugnato, possa avere avuto un incremento tale
da avere maggiore rappresentatività di una o di entrambe le associazioni
prescelte.
Dopo le
comunicazioni, notificazioni e pubblicazioni di legge, la questione viene ora portata alla cognizione della Corte.
Si sono costituite
in giudizio, da un lato,
Con la
memoria di costituzione il patrocinio della
Federazione si é richiamata alla ordinanza di rimessione
ed alle deduzioni svolte davanti al Consiglio di giustizia amministrativa,
chiedendo che
Alla sua
volta l'Avvocatura generale dello Stato, sia nell'interesse del Presidente,
quanto in quello dell'Assessore per l'agricoltura e foreste della Regione
siciliana, con le memorie di costituzione ha eccepito l'infondatezza della
questione, in quanto non sussisterebbe il denunziato contrasto tra la norma
impugnata e l'art. 3 della Costituzione, tenuto conto che la individuazione
dei due organismi da parte del legislatore costituirebbe la risultante
dell'apprezzamento compiuto in ordine alla maggiore rappresentatività, del
resto non contestata, degli organismi prescelti mentre la mancata previsione di
un sistema di adeguamento alla misura della rappresentatività non attiene al
contenuto del giudizio di eguaglianza, dato che spetta, se mai, al futuro
legislatore di procedere in modo analogo a quanto operato con la norma
impugnata.
Questi
stessi concetti vengono, poi, richiamati e sviluppati
con una memoria depositata il 2 ottobre 1968, con la quale si aggiunge che,
come affermato nella sentenza di questa Corte n. 25 del 1966,
richiamata ad altri fini nell'ordinanza di rinvio, non si può ravvisare
violazione del principio di eguaglianza quando il legislatore ha provveduto in
conformità della concreta situazione di fatto esistente nel momento
dell'emanazione della legge.
Con ampia
memoria, depositata il 10 ottobre 1968, il patrocinio della Federazione
regionale siciliana delle cooperative, sostiene che, attraverso un'indagine
intima e penetrante dell'ordinanza di rinvio, quale
In
base a questa
premessa ed attraverso l'esame della motivazione dell'ordinanza di rinvio si
sostiene che l'illegittimità della norma impugnata sussiste sotto tutti e tre i
profili sopra esposti e cioé non soltanto per
contrasto con l'art. 3 ma anche per contrasto con l'art. 97 della Costituzione
e con il principio della democraticità dell'amministrazione.
Si
insiste,
pertanto, nel chiedere che questa Corte dichiari fondata la questione proposta.
Considerato
in diritto
Non occorre,
anzitutto, accertare la fondatezza dell'assunto del patrocinio della
Federazione regionale siciliana delle cooperative, secondo il quale, attraverso
una indagine penetrante sulla esatta estensione della
questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza di rinvio,
si dovrebbe giungere a ritenere che l'illegittimità costituzionale dell'art. 18
della legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, sarebbe stata sollevata
non soltanto in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ma anche in riferimento
all'art. 97 ed al principio della democraticità dell'Amministrazione, essendo
assorbente il rilievo che tale questione risulta fondata, sotto il profilo
della violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della
Costituzione.
Come é stato
affermato, tra le altre, dalla sentenza di questa Corte n. 25 del 1966,
richiamata ad altri fini nell'ordinanza di rinvio, il principio di eguaglianza deve essere osservato non soltanto nei
confronti delle persone fisiche, ma, in quanto sia possibile, anche nei
confronti delle persone giuridiche.
Se,
pertanto, una legge - come nelle specie - dispone che debbono
essere chiamati a far parte di un organo amministrativo i rappresentanti di
talune categorie, sindacalmente organizzate, é
evidente che - salvo a stabilire, in astratto, quali siano i criteri in base ai
quali, quando le organizzazioni di categoria siano in numero superiore a quello
dei componenti da nominare, questi ultimi debbono essere di volta in volta
prescelti e designati - la legge stessa deve assicurare a tutte le
organizzazioni di categoria, allo stesso modo, la possibilità astratta di
essere rappresentate nella composizione di quell'organo.
Ove avvenga
altrimenti é chiaro che il principio della parità di trattamento viene violato.
Nella
specie, su tre organizzazioni di categoria esistenti ed operanti nella Regione
siciliana, la norma impugnata ne ha esplicitamente ammesse due e implicitamente
esclusa una, senza che ne risultino le ragioni e senza
che siano previste per l'avvenire possibilità di avvicendamento.
Anche
ammesso che, in siffatta previsione normativa, il legislatore regionale si sia
ispirato - così come suole fare il legislatore statale - al criterio della
maggiore rappresentatività, é evidente che per diverse considerazioni il
principio di eguaglianza risulta del pari violato.
Anzitutto,
la rappresentatività é, per sua natura, soggetta a variazioni sia in aumento
sia in diminuzione e, quindi, non si può, in base a
quel criterio, perpetuare una situazione che, invece, si deve considerare
contingente.
Non vale in
secondo luogo, obbiettare, come fa l'Avvocatura generale dello Stato, che la
legge ben può essere ancorata alla situazione esistente al momento in cui si é
provveduto alla prima composizione dell'organo, salvo ad emanarne una nuova,
quando, all'atto delle successive composizioni, si dovesse constatare una
variazione nella rappresentatività. A parte il fatto che la legge impugnata non
contiene - come si é detto - alcun limite di tempo per la statuizione di cui
trattasi, non bisogna dimenticare, infatti, che, specie in simili condizioni,
la designazione di una associazione e l'esclusione di
un'altra viene a creare alla prima una situazione di privilegio, suscettibile
di non trascurabili effetti psicologici sugli appartenenti alla categoria, con
evidenti possibilità di ripercussione sull'orientamento di essi verso l'una o
l'altra associazione, e deformazione del naturale evolvere della loro
consistenza, e quindi del loro titolo alla partecipazione a organi come quelli
di cui ora si controverte.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 18, terzo comma, della legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n.
21, recante "Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in
Ente di sviluppo agricolo", nella parte in cui, relativamente alla nomina
dei due rappresentanti della cooperazione, da effettuarsi su designazione degli
organismi regionali, stabilisce: "uno dalla Lega nazionale delle
cooperative, uno dalla Confederazione nazionale delle cooperative".
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 15 gennaio 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA -
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ -
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
- Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata
in cancelleria il 24 gennaio 1969.