Sentenza n.506 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.506

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici :

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1980 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Rippa Guido e l'I.R.I. ed altra, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 dell'anno 1981.

Visti gli atti di costituzione di Rippa Guido, dell'I.R.I. e della R.A.I., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

uditi gli avvocati Franco Pomponi per Rippa Guido, Paolo Barile e Michele Savarese per l'I.R.I. e Carmine Punzi per la R.A.I. e l'Avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Chiamato a pronunciarsi sulla domanda proposta da un privato, già azionista della R.A.I., per far dichiarare <non corrispondente all'effettivo valore delle azioni> espropriate l'indennizzo liquidatogli dall'I.R.I. e far condannare, di conseguenza, l'I.R.I. e la R.A.I. a versargli il <maggior valore> delle azioni stesse, il Tribunale di Roma sottopone al vaglio di questa Corte l'art. 47, secondo comma, della legge 17 aprile 1975, n. 103.

Pur coinvolgendo in realtà il contenuto dell'intero comma, la questione viene esplicitata con specifico riguardo alla <parte> di esso che commisura l'indennizzo per il trasferimento di diritto all'I.R.I. delle <azioni della società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare, appartenenti a soggetti privati non aventi titolo ai sensi dell'art. 3> della stessa legge, al <valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della legge>, cioé alla data del 17 febbraio 1975: bilancio da ravvisare, nonostante l'indeterminatezza della formula <bilancio approvato>, nel bilancio di esercizio e, quindi, nel bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1973.

La norma censurata violerebbe gli artt. 3, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione, perchè, con il rinviare esclusivamente alle valutazioni del bilancio di esercizio, risulterebbe <priva di ragionevole giustificazione> e condurrebbe alla determinazione di un compenso <meramente simbolico>, ben lontano, quindi, dal rappresentare un <serio> ristoro per l'espropriato.

Infatti, le valutazioni del bilancio di esercizio -dovendo, per un verso, prescindere da non poche <componenti patrimoniali> e, per altro verso, non superare <limiti massimi> di computo-sarebbero <finalizzate non già alla rilevazione della "reale" consistenza del patrimonio sociale, ma al ben diverso scopo di evitare la distribuzione di utili che potrebbero compromettere la redditività dell'impresa e l'integrità del capitale sociale> e, quindi, non sarebbero <idonee ad esprimere l'effettivo valore del bene espropriato>.

2.-Per poter affrontare il merito della questione proposta, occorre superare l'eccezione formalmente addotta, in ordine alla rilevanza, dalla difesa della R.A.I. nella memoria di costituzione e successivamente fatta propria sia dalla difesa dell'I.R.I. nella memoria per l'udienza sia dall'Avvocatura dello Stato nel corso della discussione orale.

L'eccezione muove dalla premessa che l'attore, come <domanda principale>, avrebbe <dedotto una serie di pretese ragioni di nullità o di annullabilità del bilancio di esercizio, per violazione dei criteri dettati dalla legge o per varie ed inespresse irregolarità nella indicazione di alcune poste di bilancio>. Tale questione sarebbe <logicamente preliminare> alla questione concernente la legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo comma, della legge 17 aprile 1975, n. 103, nel senso che, se <la domanda principale di nullità> del bilancio, sulla cui base era stato corrisposto l'indennizzo in contestazione, fosse risultata meritevole di accoglimento, <sarebbero venute automaticamente meno la rilevanza e la stessa utilità pratica della questione di incostituzionalità>. Non avendo il Tribunale <esaminato per nulla questa domanda principale dell'attore nè qualificato l'azione proposta o la natura dei pretesi vizi del bilancio o deciso circa l'ammissibilità della stessa azione>, il giudizio sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità, traducendosi nella semplice asserzione che i relativi dubbi <investono i criteri che sono stati seguiti per la determinazione dell'indennizzo della cui congruità e legittimità si controverte nel presente giudizio>, si presenterebbe <incompleto ed immotivato>. O, meglio, <immotivato>, cioé inficiato da mancanza di motivazione, e, subordinatamente, <incompleto>, cioé inficiato da insufficienza di motivazione.

3. - In effetti, <circa la rilevanza>, il giudice a quo si limita ad osservare che i dubbi di legittimità costituzionale <investono i criteri che sono stati seguiti per la determinazione dell'indennizzo della cui congruità e legittimità si controverte nel presente giudizio>. Poichè, pero, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, tanto basta a smentire l'assunto di una motivazione mancante, l'esame dell'eccezione di inammissibilità si viene a concentrare sull'altro addebito mosso all'ordinanza di rimessione: quello secondo cui la motivazione in ordine alla rilevanza non sarebbe comunque sufficiente o, per essere più precisi, non sarebbe sufficiente a dimostrare l'<attuale> incidenza della dedotta questione di legittimità costituzionale sugli sviluppi del procedimento a quo.

Ciò premesso, non si può non rimarcare come sia la stessa ordinanza di rimessione a dare atto che due sono gli aspetti oggetto di controversia in tale procedimento: <la congruità> e <la legittimità> dell'avvenuta determinazione dell'indennizzo.

Due aspetti, dunque: l'uno relativo all'astratta idoneità dei criteri formali indicati dall'art. 47, secondo comma, della legge 17 marzo 1975, n. 103, a consentire la determinazione di un <serio ristoro> per l'espropriato; l'altro relativo all'esatta applicazione concreta di questi criteri, indipendentemente dalla loro potenziale idoneità a tradursi in un compenso adeguato.

Orbene, l'eccezione difensiva muove all'ordinanza di rimessione l'addebito di essersi soffermata unicamente sul primo aspetto, nonostante la priorità che <la domanda di nullità> del bilancio di esercizio formulata in via principale dall'attore avrebbe su ogni altra questione.

4.-Dagli atti del procedimento ordinario-cui la formale prospettazione di un'eccezione come quella di specie inevitabilmente rimanda per poterne verificare la serietà - emerge con chiarezza che, nel momento decisivo del deposito della comparsa conclusionale, la difesa dell'attore ha parlato insistentemente di <azione di nullità> e di <formulazione non corretta del bilancio>, denunciando dettagliatamente omissioni ed errori a danno dell'espropriato. Questa Corte non può, pertanto, esimersi dal constatare che, nella parte dedicata alla rilevanza, il giudice a quo ha completamente trascurato un punto fondamentale ai fini non soltanto dell'eccezione difensiva, ma anche dell'impostazione data dall'ordinanza di rimessione al giudizio sulla rilevanza.

Una volta messo in risalto che oggetto di controversia nel procedimento ordinario sono tanto <la congruità> quanto <la legittimità> della determinazione dell'indennizzo corrisposto al privato già azionista, il Tribunale, per poter sollevare una questione di costituzionalità nei confronti della norma concernente i criteri di determinazione dell'indennizzo, avrebbe dovuto, prima di tutto, respingere la domanda volta a contestare la regolare applicazione dei criteri indicati dalla legge.

Nella irrisolta persistenza di tale preliminare aspetto della controversia, la questione di legittimità costituzionale ciononostante proposta si presenta come meramente eventuale (v. sentenza n. 300 del 1983 ed ordinanze n. 142 del 1985, n. 595 del 1987, n. 26 del 1988). Qualora, infatti, la domanda di nullità dovesse risultare meritevole di accoglimento, con la conseguente necessita di un ricalcolo dell'indennizzo e l'eventuale determinazione del suo nuovo ammontare in termini non <simbolici>, non vi sarebbe motivo di porre in discussione la legittimità costituzionale della norma che fissa i criteri per la determinazione dell'indennizzo stesso.

La questione, così come motivata in ordine alla rilevanza, va, dunque, dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo comma, della legge 17 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 3 dicembre 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.