Ordinanza n.595 del 1987

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ORDINANZA N. 595

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1982 dal Pretore di Trecastagni, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di determinazione del canone, il Pretore di Trecastagni ha sollevato - in relazione agli artt. 41, 42 e 47 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, osservando che il calcolo del canone basato sul costo di produzione anziché sul valore di mercato dell'immobile - che si asserisce essere superiore al primo - scoraggerebbe gli investimenti immobiliari penalizzando chi voglia locare un immobile;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione richiamando la discrezionalità della scelta legislativa verso un regime di prezzi amministrati delle locazioni, basata su un sistema parametrico predeterminato (il quale non necessariamente esprimerebbe valori inferiori a quelli "di mercato", evidentemente controvertibili);

Considerato che nella narrativa dell'ordinanza di rimessione il giudice a quo dà esplicitamente atto di come la locatrice convenuta in giudizio per la determinazione dell'equo canone abbia eccepito l'inapplicabilità di quest'ultimo al rapporto controverso trattandosi di immobile locato per uso stagionale;

che la Corte ha affermato che "il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale: solo quando il dubbio investa una norma dalla cui applicazione il giudice ordinario dimostri di non poter prescindere, si concretizza il fenomeno della pregiudizialità costituzionale e trova posto la sospensione del procedimento" (sent. 5 ottobre 1983, n. 300);

che nella fattispecie dedotta dinanzi al giudice rimettente soltanto la soluzione negativa dell'eccezione sollevata da parte convenuta renderebbe rilevante il giudizio di costituzionalità;

che quest'ultimo, pertanto, non può essere ammesso per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata in riferimento agli artt. 41, 42 e 47 della Costituzione, dal Pretore di Trecastagni con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI