Ordinanza n.142 del 1985

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ORDINANZA N. 142

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 658 e 665 cod. proc. civ. e 1180 cod. civ., promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1977 dal Pretore di Biancavilla nel procedimento civile vertente tra Gennaro Vincenzo e Cacia Angelo ed altri, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 dell'anno 1977.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che con ordinanza del 12 febbraio 1977 il Pretore di Biancavilla - chiamato a pronunciarsi, nel corso di un procedimento di convalida di sfratto per morosità, sull'istanza del locatore volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., ordinanza di rilascio dell'immobile locato con riserva delle eccezioni avanzate dal convenuto sulla morosità (istanza della quale il conduttore aveva chiesto il rigetto "in quanto, trattandosi di locali adibiti ad industria di manufatti, ove lavorano diversi operai, il provvedimento potrebbe produrre gravi danni... anche agli operai i quali saranno costretti a subire il licenziamento") - ha sollevato, in riferimento agli artt. 1 e 35 Cost., questione di legittimità:

a) dell'art. 658 cod. proc. civ., "in quanto non prevede che la intimazione di sfratto per morosità, concernente immobili in cui vengono svolte attività industriali, artigianali ecc. con diversi lavoratori dipendenti, debba essere portata, con mezzi idonei, a conoscenza di uno o più lavoratori dipendenti";

b) dell'art. 665 cod. proc. civ., "in quanto non prevede che il lavoratore dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello sfratto, possa comparire in giudizio ed opporre eccezioni o sanare immediatamente la mora";

c) dell'art. 1180 cod. civ., "in quanto non prevede che il lavoratore dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello stato di morosità di quest'ultimo, possa adempiere l'obbligazione senza che il creditore - locatore ed il debitore - locatario possano opporsi";

e che nel presente giudizio é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che le censure in esame sono state proposte senza il previo accertamento da parte del giudice a quo dell'esistenza - prospettata dal conduttore - dei "gravi motivi" che, ex art. 665 cod. proc. civ., avrebbero potuto determinare il rigetto dell'istanza di rilascio dell'immobile;

e che, quindi, risulta carente nella specie il requisito della rilevanza, il quale implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale (v. sentenza n. 300 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 658 e 665 cod. proc. civ. e 1180 cod. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 1 e 35 della Costituzione, dal Pretore di Biancavilla con ordinanza del 12 febbraio 1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Giovanni CONSO

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1985.