Ordinanza n.334 del 1987

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ORDINANZA N. 334

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1985 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Treviso, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/prima serie speciale dell'anno 1986;

Udito l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza del 15 maggio 1985 la Commissione tributaria di primo grado di Treviso sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 Cost., ritenendo viziata per eccesso di delega la presunzione assoluta posta dal terzo comma dell'art. 76 circa la natura speculativa delle lottizzazioni intese a rendere edificabili i terreni inclusi in strumenti urbanistici e seguite dalla vendita, anche parziale, dei terreni stessi; la Commissione riteneva altresì in contrasto con il principio di capacità contributiva sia l'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze realizzate nell'anno di vendita del bene, trascurando l'ipotesi che l'attività di lottizzazione si sia protratta per più anni, sia il trattamento riservato alle plusvalenze in oggetto, deteriore rispetto a quello previsto dagli artt. 12 e 13 dello stesso decreto, relativi a situazioni simili;

che la Commissione denunciava, inoltre, il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. dell'art. 76, secondo comma, perché il sistema di calcolo delle plusvalenze ivi previsto non terrebbe in alcun modo conto dell'eventuale perdita del potere d'acquisto della moneta, col risultato di consentire la tassazione anche di redditi in realtà inesistenti;

che la Presidenza del Consiglio intervenuta, deduceva l'infondatezza della questione;

Considerato che, in relazione al primo dei profili denunciati, il ricorso, da parte del legislatore delegato, a presunzioni fiscali non può ritenersi escluso, in quanto l'art. 2, punto 5, della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, non contiene alcuna determinazione specifica rispetto alla quale possa ravvisarsi contrasto nelle disposizioni dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597;

che, ad ogni modo, come questa Corte ha più volte chiarito (cfr. sentt. nn. 103, 109 del 1967; n. 99 del 1968; n. 200 del 1976; n. 42 del 1980), le presunzioni tributarie non sono di per sé illegittime purché si fondino su "indici concretamente rivelatori di ricchezza" ovvero su "fatti reali" quand'anche difficilmente accertabili, affinché l'imposizione non abbia una "base fittizia";

che, con ogni evidenza, il legislatore può prendere a riferimento per la prestazione tributaria il solo periodo d'imposta nel corso del quale ha avuto luogo la vendita dei terreni lottizzati che costituisce il presupposto economico, espressione della capacità contributiva del soggetto, al quale la prestazione stessa risulta collegata;

che, quanto alla mancata considerazione da parte del legislatore della componente inflazionistica presente nella differenza tra prezzo d'acquisto e prezzo reale conseguito, questa Corte ha affermato che il "principio della capacità contributiva non può dirsi violato solo per il fatto che una fluttuazione del valore della moneta abbia accresciuto l'incidenza fiscale di un tributo pur nella incontestabile presenza di una effettiva capacità del contribuente" (sent. n. 126 del 1979 e ord. n. 268 del 1985);

che deve, pertanto, dichiararsi la manifesta infondatezza della sollevata questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI