Ordinanza n.268 del 1985

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ORDINANZA N. 268

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sui ricorsi riuniti proposti da Laiolo Adriano ed altri c/ Ufficio Registri Atti pubblici di Genova, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza in data 3 ottobre 1977 (pervenuta alla Corte solo il 9 febbraio 1984), la Commissione tributaria di primo grado di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui dispone che l'incremento di valore imponibile ai fini dell'INVIM sia dato dalla differenza tra il valore iniziale e quello finale del bene, "calcolati in termini monetari nominali" senza tener conto del "mutato potere d'acquisto della moneta per effetto dell'inflazione";

che nel giudizio innanzi alla Corte non vi é stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale é già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 126 del 1979 e che, rispetto ai motivi ivi esaminati, non ne risultano ora addotti altri diversi od ulteriori.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata in riferimento all'art. 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1985.