Ordinanza n.298 del 1987

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ORDINANZA N. 298

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 60, ultimo comma, 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1982 dal Pretore di Palestrina nel procedimento penale a carico di Carollo Stefano, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1982 dal Pretore di Napoli-Barra nei procedimenti penali riuniti a carico di Torino Antonietta ed altri, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 5 maggio 1983 dal Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Rughetti Francesco ed altri, iscritta al n. 761 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 24 maggio 1983 dal Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Mannaioli Ferrantino, iscritta al n. 762 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;

5) ordinanza emessa il 21 giugno 1983 dal Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Capucci Iolanda ed altro, iscritta al n. 1056 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;

6) ordinanza emessa il 28 febbraio 1984 dal Pretore di Brunico nel procedimento penale a carico di Irsara Francesco, iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza del 13 ottobre 1982, il Pretore di Napoli-Barra, con ordinanza del 16 dicembre 1982, il Pretore di Orvieto, con tre ordinanze del 5 maggio 1983, del 24 maggio 1983 e del 21 giugno 1983, ed il Pretore di Brunico, con ordinanza del 28 febbraio 1984, tutte emesse in procedimenti penali nel corso dei quali era stato contestato agli imputati il reato di cui all'art. 17 lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, hanno denunciato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive per i reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia anche quando le violazioni contestate siano di modesta entità, non comportino alcuna compromissione dell'assetto territoriale o siano conformi agli strumenti urbanistici generali ed agli interessi ambientali;

che il Pretore di Palestrina, con la detta ordinanza del 13 ottobre 1982, ha anche denunciato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui condizionano al parere favorevole del pubblico ministero l'applicazione delle sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;

e che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto un'identica questione, vanno riuniti;

Considerato, altresì, quanto alla prima questione, che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, é entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 38, secondo comma, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, stabilisce, con riguardo alle opere ultimate entro il 31 ottobre 1983, che "l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086";

che, quindi, risultando le opere abusive oggetto di contestazione tutte ultimate entro il 31 ottobre del 1983, spetta ai giudici a quibus verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v., analogamente, ordinanze nn. 75 del 1986, n. 226 del 1985, n. 209 del 1985, n. 117 del 1985);

e che identica decisione va adottata anche con riferimento alla seconda questione - peraltro, già dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 120 del 1984 - in quanto proposta dal Pretore di Palestrina solo in via subordinata all'accoglimento della prima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Palestrina, di Napoli-Barra, di Orvieto e di Brunico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI