ORDINANZA N. 75
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 15, terzo comma, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 settembre 1978 dal TAR per
2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1982 dal TAR per
Visto l'atto di costituzione del Comune di S. Giorgio a Cremano, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986
il Giudice relatore Giovanni Conso;
uditi l'avv. Michele Scudiero e l'avvocato dello
Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con
ordinanza del 27 settembre
e che lo stesso Tribunale amministrativo
regionale della Campania, con ordinanza del 10 febbraio
che in entrambi i giudizi é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate,
mentre nel secondo dei due giudizi si é anche costituito il Comune di San
Giorgio a Cremano;
che i giudizi, concernendo analoghe questioni,
possono essere riuniti;
considerato che dopo la pronuncia delle
ordinanze di rimessione é entrata in vigore la legge
28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 31, primo comma, legittima i proprietari
di opere abusive ultimate entro il 31 ottobre
che il conseguimento di tale sanatoria comporta,
a norma dell'art. 38, quarto comma, della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47,
come modificato dall'art. 5-ter del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito nella legge 21 giugno 1985, n.
che, ai sensi dell'art. 43, primo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, il regime della concessione in sanatoria trova
applicazione anche quando, come nella specie, siano stati emessi provvedimenti sanzionatori sottoposti ad impugnazione;
e che, quindi, potendo gli interessati evitare
le sanzioni contro le quali hanno proposto icorso,
spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della normativa
sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti (v., per analoghi
precedenti, sentenze
n. 109 del 1985 e n. 310 del 1983,
ordinanza n. 32
del 1983).
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.