Sentenza n.226 del 1985

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SENTENZA N. 226

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Pro. Oronzo REALE, Presidente

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) promosso con la ordinanza emessa il 19 aprile 1977 dalla Corte d'Appello di Catanzaro nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la Coop. Edilizia "Parco degli Aranci" s.r.l. ed altri ed il Comune di Crotone, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza emessa il 19 aprile 1977 (n. 279 del reg. ord. 1977) la Corte di Appello di Catanzaro sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Nel corso di un procedimento di opposizione alla stima effettuata dall'U.T.E. in una procedura espropriativa di immobili, il collegio rileva che l'opposizione stessa era stata proposta al di là del termine di giorni 30, previsto dal surricordato art. 19, decorrente dalla prescritta pubblicazione nel Foglio Annunzi Legali della Provincia. Premesso che il termine previsto in detta norma é perentorio, si evidenzia che la decorrenza del termine stesso dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione dell'U.T.E. nel F.A.L. menomerebbe "in grado elevato" il diritto di difesa, atteso che mentre porrebbe la pubblica amministrazione in una posizione "di supremazia o almeno di privilegio" per il fatto che essa ha diretta ed immediata conoscenza degli atti, obbligherebbe il cittadino ad una diligenza che supera quella normale, atteso che questi non potrebbe "prevedere" il momento in cui avverrà l'inserzione di cui al citato art. 19.

Si rileva altresì che appare "strano" che la stessa legge (art. 10) prescriva la notifica agli espropriandi dell'avvenuto deposito degli atti previsto nello stesso articolo e non preveda lo stesso sistema per la decorrenza del termine di opposizione. Si propone pertanto questione di costituzionalità relativamente all'art. 19 della legge n. 865 del 1971 nella parte in cui non prevede che dell'avvenuto deposito della relazione di stima da parte dell'U.T.E. venga data notifica o comunicazione ai proprietari ed agli altri interessati al pagamento ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione alla stima.

In punto di rilevanza l'ordinanza é adeguatamente motivata.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato ed ha chiesto che la proposta questione sia dichiarata infondata.

Rileva all'uopo l'Avvocatura che la censura relativa alla lamentata disparità di trattamento sarebbe del tutto "fuori questione" in quanto il sistema predisposto dal legislatore svuoterebbe di ogni consistenza la doglianza.

A norma degli artt. 10, 11, 12 e 15 della stessa legge infatti si hanno ben tre notificazioni nelle forme degli atti processuali civili agli espropriandi, relativamente all'ammontare della indennità provvisoria e, eventualmente, a quella definitiva determinata dall'U.T.E.. Da ciò conseguirebbe che gli interessati sarebbero a perfetta conoscenza del procedimento di espropriazione, e sia dell'indennità provvisoria che di quella definitiva, la cui notificazione precede la imminente inserzione nel F.A.L.; non sarebbe quindi necessaria una particolare vigilanza da parte degli espropriandi che sarebbero adeguatamente tutelati.

Non vi sarebbe perciò violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Corte d'Appello di Catanzaro con l'ordinanza di cui in epigrafe chiama la Corte a decidere se non sia costituzionalmente illegittimo l'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 "nella parte in cui non prevede che dell'avvenuto deposito della relazione di stima da parte dell'U.T.E. venga data notifica o comunicazione ai proprietari ed agli altri interessati al pagamento ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione alla stima".

La norma violerebbe l'art. 3 della Costituzione nonché il diritto di difesa (e quello alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione) perché porrebbe l'Amministrazione "in una situazione di supremazia o almeno di privilegio", conoscendo essa, senza bisogno della "particolare vigilanza" necessaria al cittadino per conoscerla, la pubblicazione dell'avviso di deposito della relazione di stima; e perché non prescrive anche per questo atto del procedimento di stima la notificazione prevista per altri atti che la precedono, con conseguente violazione anche del principio di eguaglianza.

2. - La questione non é fondata.

Come osserva l'Avvocatura dello Stato, non si può isolare la disposizione dell'art. 19 della legge n. 865, ma, per valutarne la congruità, ai fini della possibilità di difesa dell'espropriando, bisogna considerare l'intero corso del procedimento, quale é determinato dagli artt. 10, 11 e 15 della legge.

Ora la procedura regolata dalle citate disposizioni prevede: a) la notifica agli espropriandi, oltre che l'affissione nell'albo del comune e la pubblicazione nel F.A.L. della Provincia, dell'avvenuto deposito presso il comune di una "relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali nelle quali siano individuate le aree da espropriare, dell'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali nonché della planimetria dei piani urbanistici vigenti"; b) decorso il termine assegnato agli interessati per la presentazione di deduzioni, la notifica (ove l'esproprio sia disposto) dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata nel decreto del Presidente della Giunta regionale che dichiara, ove occorra, la pubblica utilità nonché l'indifferibilità e l'urgenza dell'opera; c) se l'indennità non é accettata, e non é stata convenuta cessione volontaria degli immobili, la richiesta alla Commissione competente di determinare l'indennità e successivamente - come prevede l'art. 15 della legge n. 865 del 1971 - "l'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della Commissione nella segreteria del Comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito" mediante affissione nell'albo del Comune e inserzione nel F.A.L. della Provincia.

Pertanto, anche a voler considerare l'ipotesi (esclusa dall'Avvocatura dello Stato e che sembrerebbe non consentita dal testo della legge) che la notifica dell'indennità venga eseguita in tempo posteriore alla pubblicazione della relazione, appare decisiva la considerazione che, se e quando i proprietari espropriati intendono proporre opposizione alla stima davanti alla Corte d'Appello, essi sono stati partecipi di un procedimento del quale hanno potuto seguire tutte le fasi.

Se poi l'interessato all'opposizione non la propone entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito della relazione, come l'impugnato art. 19 della legge n. 865 dispone, egli deve attribuirne la responsabilità alla sua propria negligenza. Pretendere che tutti e ciascuno gli atti di una procedura della quale si é partecipi siano personalmente notificati significherebbe andare oltre i limiti di una ragionevole tutela del diritto di difesa, non richiedere, come si afferma nell'ordinanza di rimessione, "una particolare (perché al di fuori del normale) vigilanza".

La Corte in altre occasioni (mancata notifica alla parte contumace dell'avvenuto cambiamento di rito a seguito della riforma del processo del lavoro con la conseguente necessità di integrazione - sentenza n. 14 del 1977; mancata previsione dell'obbligo di ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio prima della sua dichiarazione di fallimento - sentenza n. 141 del 1970, o prima di pronunziarsi sulla domanda di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo - sentenza n. 110 del 1972; decorrenza del termine per l'opposizione da parte del debitore alla sentenza dichiarativa di fallimento - sentenza n. 151 del 1980) é stata sensibile nel colpire previsioni legislative che finivano col rendere estremamente difficile, o addirittura impossibile, l'esercizio tempestivo del diritto di difesa; ma non ha vanificato il richiamo al principio vigilantibus iura succurrunt fino al punto da accordare tutela al dormiens, come certamente, nella specie ora in esame, dovrebbe essere considerata la parte di un procedimento di espropriazione che, conosciuti per notifica tutti gli atti essenziali del procedimento, omette di proporre opposizione davanti alla Corte d'Appello entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito della relazione che motiva la determinazione dell'indennità.

Le suesposte considerazioni valgono ad escludere la fondatezza della questione sollevata non solo con riferimento all'art. 24, ma anche in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulle espropriazioni per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), "nella parte in cui non prevede che dell'avvenuto deposito della relazione di stima da parte dell'Ufficio tecnico erariale venga data notifica o comunicazione ai proprietari ed agli altri interessati al pagamento, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione alla stima", questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Catanzaro con l'ordinanza (n. 279 del reg. ord. 1977) di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.

Oronzo REALE

Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1985.