Sentenza n.282 del 1987

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SENTENZA N. 282

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 "Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270" promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 luglio 1985 dal TAR del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Liusso Carla contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n. 838 del registro ordinanza 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 1a serie speciale dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 17 luglio 1985 dal TAR del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Facchini Cristiana Maria contro Ministero Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n. 839 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 1a serie speciale dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal TAR per la Sicilia - Sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Leone Maria Teresa ed altri contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n. 595 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 1a serie speciale dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal TAR per la Sicilia - Sez. staccata di Catania su ricorso proposto da Romagnolo Pasquale contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n. 596 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 1a serie speciale dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal TAR per la Sicilia - Sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Dato Pina contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 1a serie speciale dell'anno 1986;

6) ordinanza emessa il 24 gennaio 1986 dal TAR del Lazio - Sez. staccata di Latina sul ricorso proposto da Forte Rosanna ed altra contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 1a serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Liusso Carla, Facchini Cristina Maria, Forte Rosanna e Camillo Ornella nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Carlo Rienzi per Liusso Carla, Facchini Cristiana Maria, Forte Rosanna e Camillo Ornella e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze emesse in data 17 luglio 1985, il TAR del Friuli-Venezia Giulia, in seguito ai ricorsi presentati da Liusso Carla e Facchini Cristiana Maria contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326, in relazione all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 19 della stessa legge, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La prima delle ricorrenti, in servizio nelle scuole secondarie negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982 in qualità di supplente annuale per nomina del capo d'istituto ed in possesso del titolo di abilitazione conseguito ai sensi dell'art. 76 della l. 20 maggio 1982, n. 270, era stata esclusa dalle immissioni in ruolo rispettivamente previste:

a) dall'art. 38, comma secondo, della legge per ultimo citata (così come novellato dall'art. 19 della legge n. 326 del 1984), in quanto al momento della sua entrata in vigore era priva del requisito dell'abilitazione;

b) dall'art. 3 della l. 16 luglio 1984, n. 326, poiché aveva ottenuto la supplenza con provvedimento del capo d'istituto, anziché del provveditore agli studi.

Il giudice a quo, nell'affermare la legittimità dei provvedimenti di esclusione, ritiene rilevante il dubbio di costituzionalità delle due citate disposizioni dal momento che la eventuale dichiarazione di illegittimità di entrambe, o anche di una soltanto di esse, determinerebbe l'immissione nei ruoli della ricorrente in virtù dell'incarico annuale conferitole dal capo dell'istituto nell'anno scolastico 1981-1982, ovvero in virtù dell'abilitazione conseguita in data posteriore all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982 ed ai sensi dell'art. 76 della stessa.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità concernente l'art. 38, secondo comma, legge n. 270 del 1982 (come modificato dall'art. 19 della legge n. 326 del 1984) nella parte in cui prescrive per l'immissione in ruolo il possesso del titolo abilitante al momento dell'entrata in vigore della legge, il tribunale amministrativo rileva anzitutto che se lo scopo della normativa in esame consiste - come sostiene l'avvocatura dello Stato - nella sistemazione del personale precario in servizio ad una certa data, apparirebbe irragionevole escludere da tale beneficio quei docenti che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano conseguito l'abilitazione in base ai concorsi (quale quello previsto dall'art. 76) che proprio l'anzidetta normativa di sanatoria avrebbe loro riservato.

Inoltre mentre per gli insegnanti delle scuole materne e per i docenti di educazione musicale e di educazione fisica la successiva legge n. 326 del 1984 (rispettivamente agli artt. 7 e 15) attribuisce rilevanza, ai fini dell'immissione in ruolo, all'abilitazione conseguita in base all'art. 76 della legge n. 270 del 1982, lo stesso beneficio non é previsto per i supplenti delle scuole secondarie, venendosi così a creare una disparità di trattamento non giustificata dalla diversità delle situazioni.

La norma impugnata, infine, realizzando nei sensi dianzi precisati diversità di trattamento tra categorie di insegnanti sostanzialmente omogenee, verrebbe a porsi in contrasto anche con i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

2. - Per quanto attiene, invece, alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità concernente l'art. 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326, nella parte in cui esclude l'immissione in ruolo dei supplenti nominati con provvedimento del capo d'istituto anziché del provveditore agli studi, il giudice a quo osserva anzitutto che fra le due categorie di insegnanti non esisterebbero, sul piano sostanziale, diversità tali da giustificare l'esclusione della seconda dal beneficio dell'immissione in ruolo. La disciplina dei due istituti prevederebbe infatti il conferimento della nomina da parte del provveditore agli studi entro il 31 dicembre di ogni anno e per i posti sicuramente vacanti e disponibili per l'intera durata dell'anno scolastico, mentre il capo di istituto sarebbe competente solo nelle ipotesi in cui il provveditore non abbia completato la procedura entro tale data, ovvero, non ci siano più aspiranti da nominare per esaurimento delle graduatorie provinciali, o infine quando il docente nominato abbia rinunciato o sia decaduto dalla nomina successivamente al 31 dicembre.

In almeno due delle ipotesi descritte, le aspettative degli interessati in relazione all'immissione in ruolo si fonderebbero sulla medesima stabilità di rapporto che assiste la supplenza conferita dal provveditore agli studi.

Inoltre, anche in questo caso, come nella questione precedentemente esaminata, le argomentazioni svolte evidenzierebbero ad avviso del giudice a quo la sussistenza di una contraddizione interna tra lo scopo che il legislatore avrebbe inteso perseguire con la legge n. 326 del 1984 e le norme a tal fine emanate, le quali, in base a distinzioni formali, creerebbero irrazionali ed ingiustificate disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente eguali. In tale ordine di idee, il dubbio di costituzionalità trarrebbe ulteriore conforto dalla sentenza di questa Corte n. 46 del 1985 che, in tema di riordinamento della docenza universitaria ed in relazione all'art. 3 Cost., avrebbe dichiarato l'illegittimità di una fattispecie normativa analoga a quella impugnata.

3. - Con tre diverse ordinanze pronunciate in data 26 febbraio 1986, il TAR per la Sicilia, sezione di Catania, su distinti ricorsi proposti da Leone Maria Teresa ed altri, Romagnolo Pasquale, e Dato Pina, ha impugnato, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, l'art. 3 della legge n. 326 del 1984, sempre in riferimento alla parte che esclude dall'immissione in ruolo i supplenti nominati con provvedimento del capo di istituto.

Anche in questo caso, ritiene il giudice a quo, che le supplenze sottoposte al suo esame, conferite su posti vacanti resisi disponibili dopo il 31 dicembre, siano sostanzialmente identiche, sia per la durata del servizio che per la natura del posto ricoperto, a quelle conferite dal provveditore.

Inoltre, nel sottolineare come la legge n. 326 del 1984 abbia inteso eliminare tutto il precariato costituito dai supplenti annuali nominati nell'anno scolastico 1981-1982, così "azzerando le situazioni pregresse" ed attivando finalmente il reclutamento fisiologico rappresentato dai concorsi, il tribunale remittente ravvisa nell'esclusione dall'immissione in ruolo di quei soggetti chiamati a coprire posti privi di titolare anche in zone disagiate la violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

4. - La medesima disposizione, questa volta nella parte in cui esclude dall'immissione in ruolo i supplenti nominati dal provveditore agli studi nell'anno scolastico 1982-1983, ha formato oggetto di altra questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo regionale del Lazio sezione di Latina, con ordinanza del 24 gennaio 1986, in seguito al ricorso proposto da Forte Rosanna e Camillo Ornella contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri.

Osserva al riguardo il giudice remittente che benché la legge 16 luglio 1984 n. 326 sia stata emanata allo scopo di sanare le situazioni di precariato formatesi fino alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982 n. 270, e in particolare quelle relative all'anno scolastico 1981-1982, in molti casi ha finito con l'attribuire rilevanza anche a situazioni maturatesi successivamente a tale epoca. Così, l'art. 15 prevede l'immissione in ruolo dei docenti di educazione musicale ed educazione fisica che alla data di entrata in vigore della legge n. 326 del 1984 abbiano conseguito il titolo di studio o l'abilitazione all'insegnamento, mentre l'art. 16 considera, per l'ammissione ai concorsi riservati al personale non docente, anche la supplenza annuale svolta nell'anno scolastico 1982-1983. La stessa norma impugnata, infine, attribuisce rilievo all'abilitazione conseguita nei concorsi in via di espletamento "alla data di entrata in vigore della presente legge". Tutto ciò, ad avviso del giudice a quo, evidenzierebbe l'incoerenza degli strumenti normativi rispetto al fine legislativo teso al semplice completamento temporale della sanatoria introdotta dalla legge n. 270 del 1982 mediante l'estensione dei benefici in essa previsti alle situazioni di precariato maturatesi nell'anno scolastico 1981-1982.

Tale incoerenza priverebbe di fondamento, rendendola arbitrariamente discriminatoria, la norma censurata nella parte in cui limita l'immissione in ruolo ai docenti in servizio nell'anno scolastico 1981-1982 escludendo quelli dell'anno successivo, in quanto, fra l'altro, l'elemento temporale si ricollegherebbe a circostanze essenzialmente casuali, quali l'iscrizione per l'anno scolastico 1981-1982 in graduatorie relative a classi di concorso con pochi aspiranti ovvero in province meno "affollate".

Inoltre, l'immissione in ruolo dei supplenti nominati nel 1981-1982 ma ancora in attesa di dimostrare la propria preparazione professionale attraverso l'esame di abilitazione e l'esclusione dei supplenti che invece, pur se nominati nell'anno successivo, hanno già conseguito il riconoscimento legale della loro preparazione, non sembra al giudice a quo "conciliarsi né col valore attribuito dall'art. 33 Cost. all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, né col principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97".

5. - Le parti private costituite, Liusso Carla, Facchini Cristina Maria, Forte Rosanna e Camillo Ornella, nel ribadire quanto sostenuto dai giudici a quibus nei vari atti di rimessione, hanno osservato come, sia nella nomina conferita dal provveditore che in quella conferita dal capo di istituto, il provvedimento ha lo stesso contenuto e le stesse finalità ed é adottato da autorità diverse soltanto per esigenze organizzative interne all'ammistrazione.

Per quanto concerne poi il titolo abilitante che l'art. 38 comma secondo l. n. 270 del 1982 prescive sia posseduto al momento dell'entrata in vigore della legge, hanno rilevato l'irragionevolezza di tale prescrizione che, tra l'altro, creerebbe una disparità di trattamento con i supplenti dell'anno scolastico 1981-1982, i quali possono ottenere l'immissione in ruolo anche quando conseguano l'abilitazione con i concorsi in via di espletamento.

In relazione alla esclusione dai benefici di cui all'art. 3 legge n. 326 del 1984, dei supplenti nominati nell'anno scolastico 1982-1983, hanno infine osservato come tale discriminazione non trovi alcun fondamento nella diversità delle fattispecie, e contrasti con l'intento legislativo di sanare definitivamente tutte le situazioni di precariato esistenti allo scopo di attivare il nuovo sistema di reclutamento indicato dalla legge n. 270 del 1982.

6. - L'avvocatura dello Stato, intervenendo nei giudizi relativi alle diverse questioni su enunciate, ha sostenuto che, con le varie modifiche introdotte, la legge n. 326 si sarebbe preoccupata di estendere la sanatoria della legge n. 270 del 1982 a quegli insegnanti che si trovavano in servizio alla sua entrata in vigore (6 giugno 1982), e cioè nell'anno scolastico 1981-1982, tanto più che quest'ultimi avevano conseguito la nomina a supplente in base alle medesime graduatorie, a validità biennale, utilizzate per gli incarichi del precedente anno 1980-1981. In questo senso, e cioè per ricostituire una certa omogeneità di trattamento nei confronti degli appartenenti ad una medesima categoria, si giustificherebbe l'equiparazione (art. 3) del titolo abilitante conseguito successivamente all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982 a quello ottenuto anteriormente, in analogia a quanto previsto anche dagli artt. 24, 25, 26 e 37 della stessa legge n. 326.

Diversa funzione avrebbe invece l'art. 19 che, modificando norme (art. 27 comma secondo, art. 31 comma secondo, art. 38 comma secondo, art. 48 comma secondo) attinenti a personale proveniente da graduatorie diverse, fra loro non comparabili, si preoccupa soltanto di comprendere l'anno scolastico 1981-1982 nell'ambito di un più ampio presupposto (relativo ai periodi di servizio effettuati in archi temporali diversi) che assumerebbe rilievo preminente nel disposto normativo. Non vi sarebbe così stata alcuna ragione di modificare gli altri requisiti, e in particolare, il possesso dell'abilitazione al momento di entrata in vigore della legge n. 270 del 1982. Del resto per le sessioni di esami abilitanti riservate ai docenti in servizio negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982 l'art. 76 precisa che l'ammissione é esclusivamente finalizzata al conseguimento del titolo, escludendone l'utilizzabilità ai fini dell'immissione in ruolo.

Quanto all'asserita disparità di trattamento, che si determinerebbe, in relazione alla data di conseguimento dell'abilitazione, nei confronti dei docenti di cui agli artt. 7 e 15 della stessa legge n. 326, l'avvocatura osserva che si tratta di categorie di personale assunto senza titolo di studio specifico per esigenze eccezionali e transitorie della scuola, la cui disciplina - come ha pure rilevato il TAR Friuli-Venezia Giulia - troverebbe "particolarissima giustificazione in ragioni connesse anche a politiche di copertura di determinati posti in relazione al tipo di scuola o di materia", senza considerare che già la legge n. 270 del 1982 aveva consentito alle predette categorie di beneficiare della abilitazione ottenuta successivamente alla sua entrata in vigore.

In relazione all'altra questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 3 della legge n. 326 del 1984 nella parte in cui esclude dall'immissione in ruolo i docenti nominati con provvedimento del capo di istituto, l'interveniente rileva che il conferimento delle supplenze da parte del provveditore in base alle graduatorie provinciali ha la natura di una vera e propria procedura concorsuale in quanto impedirebbe la possibilità di nomine "non aderenti alla graduazione dei titoli posseduti da ciascun docente, comparativamente con quelli degli altri concorrenti". Conseguentemente, anche il beneficio della graduale immissione in ruolo sarebbe assistito dalla medesima garanzia.

Le nomine del capo di istituto verrebbero invece disposte sulla base di una graduatoria di circolo o di istituto che tiene conto della graduazione operata in ambito provinciale ma limitatamente a coloro che hanno presentato domanda presso il circolo o l'istituto cui la graduatoria si riferisce. Pertanto, l'immissione nei ruoli di quest'ultimi discriminerebbe ingiustamente quei docenti che sono meglio collocati nell'ambito della graduatoria provinciale ma non hanno presentato domanda di supplenza in un circolo didattico, o in una scuola od istituto.

Tra i docenti nominati dal provveditore agli studi e quelli nominati dal capo di istituto non é dunque sostenibile alcuna forma di equiparazione, attesa la diversità delle rispettive graduatorie, delle quali, soltanto quella a livello provinciale appare coerente con l'ambito di reclutamento (anch'esso provinciale) cui si riferisce la graduale immissione in ruolo prevista dall'art. 3 della legge n. 326 del 1984.

Ciò posto, per quanto attiene al collegato profilo relativo all'art. 97 della Costituzione, l'avvocatura si limita a rilevare che una norma ispirata ad obiettivi e giusti criteri di valorizzazione delle distinte situazioni degli insegnanti non può in alcun modo violare il principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, mentre, con riferimento alla questione sollevata dal TAR Lazio, sezione di Latina, osserva che per consentire l'individuazione degli aventi diritto all'immissione in ruolo, l'art. 3 della legge n. 326 del 1984, non poteva non trovare un "ancoraggio temporale" in una data precisa.

Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte all'esame della Corte riguardano l'art. 3 della legge 16 luglio 1984 n. 326 (Modifiche ed integrazione alla legge 20 maggio 1982 n. 270) e l'art. 19 della legge 16 luglio 1984 n. 326 che ha novellato l'art. 38 della legge 20 maggio 1982 n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente).

L'art. 3 della legge n. 326 del 1984 é censurato con riferimento a due parti:

a) quella in cui prescrive, per l'immissione in ruolo dei docenti in servizio per l'anno scolastico 1981/1982, il requisito della nomina di durata annuale, relativa a tale anno, da parte del provveditore agli studi, escludendo così dall'immissione in parola i docenti nominati, anche essi per tale durata annuale, dal capo d'istituto;

b) quella in cui limita il beneficio dell'immissione in ruolo ai docenti in servizio nell'anno scolastico 1981/1982, senza estenderlo anche a quelli in servizio nell'anno successivo.

L'art. 19 comma terzo della legge n. 326 del 1984 viene censurato perché nel novellare l'art. 38, comma secondo, della legge 20 marzo 1982, n. 270 ha lasciato immutato, fra i requisiti necessari per l'immissione in ruolo di alcune categorie di insegnanti, quello relativo al possesso dell'abilitazione al momento dell'entrata in vigore della legge del 1982 n. 270, escludendo così rilevanza alle abilitazioni conseguite successivamente, in virtù delle sessioni riservate di esami bandite ai sensi dell'art. 76 della stessa legge del 1982 n. 270.

2.1. - Ad avviso dei giudici a quibus la parte dell'art. 3 della legge n. 270 del 1982, che attribuisce rilevanza solo alle nomine annuali effettuate dal provveditore agli studi, escludendo quelle effettuate dai capi di istituto, contrasterebbe (TAR Friuli-Venezia Giulia reg. ord. n. 838, 839 del 1985) con l'art. 3 Cost., e (TAR Sicilia - Sez. di Catania reg. ord. n. 595, 596 e 597 del 1986), sia con l'art. 3 che con l'art. 97 Cost.

2.2. - La questione non é fondata.

Questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui si ha violazione dell'art. 3 Cost. quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo diverso. Di recente, con la sentenza n. 249 del 1986, questo principio é stato ribadito proprio con riferimento ad altra norma della stessa legge n. 270 del 1982, sul precariato nella scuola, di cui é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, perché aveva escluso l'immissione in ruolo di "supplenti" annuali nominati dal provveditore agli studi per l'anno 1981-1982, utilizzando la medesima graduatoria provinciale in base alla quale, per l'anno precedente, erano stato nominati, dallo stesso organo, gli "incaricati" annuali ammessi invece al beneficio. In tale caso, si é ritenuto che una differenza meramente nominalistica, costituita dalla diversa denominazione - supplenti invece che incaricati - attribuita ad una categoria di insegnanti, rispetto ad un'altra, non potesse giustificare il trattamento discriminatorio quando i presupposti e la provenienza della nomina erano gli stessi.

Diversamente questa Corte ha sempre ritenuto che non si manifesti il accennato contrasto con l'art. 3 Cost., quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, essendo insindacabile in casi del genere la discrezionalità del legislatore. Così si é espressa questa Corte anche di recente (sent. nn. 20, 222 e 229 del 1986) relativamente ad altre norme della medesima legge n. 270 del 1982.

Nel caso che forma oggetto dell'incidente di costituzionalità ora in esame, si é proprio in presenza di situazioni fra loro obiettivamente differenti. É certo diversa la situazione del docente nominato dal provveditore agli studi, sulla base di graduatorie provinciali - che rispecchiano le posizioni ed i titoli di tutti gli insegnanti della provincia che aspirano ad un incarico e quindi mediante un procedimento che presenta le medesime garanzie delle procedure concorsuali - dalla situazione del docente che, anche se per una durata annuale e su un posto vacante, abbia conseguito la nomina da parte del capo di istituto, sulla base di graduatorie circoscritte all'ambito locale e formate quindi in un contesto limitato a quei soli docenti che abbiano presentato la domanda presso quel determinato istituto e senza tutte quelle garanzie procedimentali che circondano le nomine in sede provinciale.

Al riguardo va rilevato come, appunto in occasione della discussione parlamentare della legge n. 326 del 1984, diretta ad apportare modifiche correttive alla legge del 1982 n. 270, la questione della equiparazione degli insegnanti annuali, nominati dai capi di istituto, a quelli nominati dal provveditore agli studi, formò oggetto di approfondito esame (atti Camera, 8a Comm. perm., seduta 16 marzo 1984, boll. pag. 10 e segg.; sedute 5 aprile 1984, boll. pag. 23 e segg.; 16 aprile 1984, boll. pag. 11 e segg.; atti Senato, 7a Comm., seduta 1ø giugno 1984, boll. pag. 12 e segg.; seduta 27 giugno 1984, boll. pag. 31 e segg.; seduta 5 luglio 1984, boll. pag. 3 e segg.) che tenne anche conto del parere (cui non é possibile annettere quel valore determinante e decisivo asserito dalla difesa delle parti private) espresso dalla Commissione affari costituzionali (atto Camera, prima Comm., seduta 5 aprile 1984, boll. pag. 12 e segg.) la quale, mostrandosi favorevole all'equiparazione, aveva posto l'accento sulla identità della funzione e del periodo in cui la stessa era stata esercitata. Nonostante questa indicazione, come risulta dalla discussione successiva, si ritenne di non poter operare l'assimilazione suggerita, essendo prevalsa la considerazione diretta ad attribuire maggior importanza alla diversità di ambito, di contesto e di garanzie in cui avvengono le nomine effettuate dal provveditore agli studi rispetto a quelle effettuate dal capo di istituto.

La discrezionale valutazione operata dal legislatore e la scelta legislativa che ne é conseguita non appaiono dunque irragionevoli, attesa la sostanziale diversità delle situazioni prese in considerazione, e quindi non appare arbitraria l'esclusione dal beneficio dell'immissione in ruolo della categoria di insegnanti, nominata dai capi d'istituto.

2.3. - Ininfluente rispetto alla questione in esame appare perciò il riferimento fatto in qualcuna delle ordinanze di rimessione, alla sentenza n. 46 del 1985. Con tale pronuncia la Corte ritenne ingiustificato il diverso trattamento operato dal legislatore a categorie di personale universitario nominato da organi diversi, essendosi allora rilevato come, nonostante la diversa provenienza delle nomine, esse risultavano effettuate in un contesto sostanzialmente identico e cioè "in base agli stessi presupposti oggettivi e soggettivi (esigenze delle cliniche ed adeguatezza delle qualità professionali) e con le medesime garanzie di imparzialità e obiettività di criteri", identità che non può certo ravvisarsi nel caso ora in esame.

2.4. - Le considerazioni che precedono inducono altresì a far escludere il contrasto - asserito dal TAR Sicilia, sez. di Catania (reg. ord. nn. 595, 596 e 597 del 1986) - della norma denunciata con l'art. 97 Cost. sia pure come riflesso della presunta violazione dell'art. 3 Cost. Non si vede difatti perché la maggiore probabilità per gli insegnanti, nominati dai capi di istituto, di essere assegnati in sedi disagiate, imporrebbe che essi debbano essere equiparati agli insegnanti nominati dai provveditori agli studi, risultandone altrimenti, come si sostiene, compromessi i principi di imparzialità e di buon andamento. Inoltre, il preteso carattere disagiato delle sedi assegnate alla prima categoria di insegnanti, é un elemento di fatto che, anche se costituisse veramente una costante per coloro che vengono nominati dai capi di istituto, non potrebbe certo indurre la Corte ad estendere a tale categoria il beneficio della immissione in ruolo previsto per la categoria degli insegnanti nominati dai provveditori, trattandosi di una valutazione di merito che solo il legislatore può compiere. Se mai, un raffronto comparativo che dovesse essere compiuto in questa sede sotto il profilo indicato, condurrebbe a conclusioni opposte a quelle cui perviene l'ordinanza di rinvio perché, se gli insegnanti nominati dal provveditore agli studi sono assegnati in sedi migliori, ciò accade perché evidentemente essi vantano maggiori titoli, il che giustificherebbe, proprio sotto il profilo degli artt. 3 e 97 Cost., la maggiore considerazione avuta nei loro confronti da norme dirette alla immissione in ruolo di personale precario.

3. - L'altra parte dell'art. 3 della legge 1984 n. 326 é stata censurata con riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost. (TAR Lazio, Sezione di Latina, reg. ord. n. 715 del 1986) ritenendosi non giustificato che l'immissione in ruolo sia stata riservata ai docenti in servizio nell'anno scolastico 1981/1982, mentre ne sono stati esclusi quelli in servizio nell'anno 1982/1983. In proposito va rilevato che, come risulta da tutto il contesto degli atti parlamentari già citati, la legge n. 326 del 1984 fu ispirata dall'esigenza di correggere alcune disposizioni della legge del 1982 n. 270, rispetto alle quali, in sede di concreta applicazione, si erano manifestate alcune incongruenze. La circostanza, cui si fa riferimento nelle ordinanze di rinvio, secondo cui in occasione della emanazione della legge del 1984 il legislatore abbia ritenuto, per taluni aspetti, di considerare anche posizioni maturatesi successivamente alla entrata in vigore della legge del 1982 n. 270 (come ad esempio nell'art. 15 relativamente ai docenti di educazione musicale e di educazione fisica e nell'art. 16, relativamente al personale non docente), non comporta necessariamente che dovessero essere considerate anche tutte le altre posizioni maturatesi durante il periodo intercorso fra le due leggi.

Non può perciò condividersi la tesi della ingiustificata disparità di trattamento, la quale assume come tertium comparationis le cennate situazioni intercorrenti fra le due leggi, situazioni che sono state invece prese in considerazione dalla legge correttiva del 1984, perché una tesi del genere potrebbe essere in ipotesi condivisa solo se le situazioni non considerate dovessero risultare sostanzialmente identiche alle altre. Invece, proprio quelle cui si é fatto riferimento nelle ordinanze di rinvio e cioè quelle considerate negli artt. 15 e 16, sono peculiari a categorie di personale regolate da discipline diversificate. Non vi é quindi motivo per reputare irragionevole o per altri profili contrastante con gli artt. 33 e 97 Cost.- il cui richiamo appare peraltro generico e non pertinente - il fatto che il legislatore, salvo marginali eccezioni giustificate dalle peculiarità di alcune situazioni, abbia in linea di massima ritenuto di ancorare una legge, quale quella del 1984 n. 326, avente finalità prevalentemente correttiva di quella del 1982 n. 270, alle situazioni già maturate alla data dell'entrata in vigore di quest'ultima.

4. - Per le stesse ragioni non é fondata anche la questione - sollevata (TAR Friuli-Venezia Giulia, reg. ord. n. 838 del 1985) con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - relativa all'art. 19 comma terzo, della legge n. 326 del 1984 che, nel novellare l'art. 38, comma secondo, della legge 20 maggio 1982 n. 270, ha mantenuto, fra i requisiti necessari per l'immissione in ruolo, il possesso dell'abilitazione alla data di entrata in vigore della legge n. 270 del 1982, escludendo con ciò le abilitazioni, conseguite successivamente, in base agli esami speciali da indirsi in virtù dell'art. 76 della stessa legge.

Il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. non può perciò ritenersi sussistente perché, come si é già detto, in una sede legislativa avente precipuamente finalità correttive di una legge precedente, spettava al legislatore stabilire se e quali delle situazioni nel frattempo maturatesi dovessero essere prese in considerazione, nel mentre una pronuncia di illegittimità costituzionale per arbitraria disparità di trattamento, sarebbe potuta conseguire solo in presenza di una accertata identità di situazioni, il che é da escludersi nella specie.

In particolare, non sembra che possa costituire punto di riferimento idoneo a sostenere l'asserita violazione del principio di parità, la circostanza che, nell'art. 3 della legge 16 luglio 1984 n. 326, nel prevedersi altre forme graduali di immissione in ruolo, siano stati equiparati a coloro che fossero in possesso di abilitazione, ove prescritta, quelli che l'avessero conseguita "nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore" della legge del 1984. É di tutta evidenza la diversità sostanziale di chi consegua l'abilitazione per effetto della partecipazione ad un concorso ordinario da chi la consegua sulla base di esami speciali, quali quelli previsti dall'art. 76 della legge del 1982 e quindi la diversa valutazione operata dal legislatore non appare in sé arbitraria, né irragionevole.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 16 luglio 1984 n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982 n. 270), 38 comma secondo, della legge 20 maggio 1982 n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) come novellato dall'art. 19, comma terzo, legge 16 luglio 1984 n. 326, sollevate con riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost. dai TAR Friuli-Venezia Giulia, (reg. ord. 838 del 1985); Sicilia, sez. di Catania, (reg. ord. nn. 595, 596, 597 del 1986); Lazio, sez. di Latina, (reg. ord. n. 715 del 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI