ORDINANZA N. 20

ANNO 1986



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. LIVIO PALADIN, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. l. comma terzo, d.l. 10 dicembre 1976 n. 798 (Proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari) Così come modificato dalla legge 8 febbraio 1977 n. 16, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1979 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Avellino sul ricorso proposto da Ingino Antonio ed altra, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 giugno 1979 (R.O. n. 786/79) nel procedimento introdotto con ricorso da Ingino Antonio ed altra, la Commissione Tributaria di secondo grado di Avellino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 10 dicembre 1976 n. 798 (Proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari), convertito, con modificazioni, in legge 8 febbraio 1977, n. 16, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. in quanto risulterebbero esclusi dalla proroga in esso prevista i termini scaduti tra il 3 febbraio 1976 ed il 4 dicembre 1976, relativamente ad atti notificati tra il 5 febbraio 1975 (data di entrata in vigore della legge 2 dicembre 1975, n. 576) ed il 5 ottobre 1976 (sessantesimo giorno antecedente al compimento dell'anno di sospensione, stabilito con la stessa legge n. 576/75 per i termini relativi ai ricorsi in materia di imposte).

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, che sollecita la declaratoria di infondatezza della questione.

Considerato che la questione é già stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 30 luglio 1984, n. 238 e che, con l'ordinanza in epigrafe, non si deducono motivi nuovi o diversi di possibile illegittimità costituzionale della norma denunciata, onde la censura relativa non può sottrarsi alla pronunzia della sua manifesta infondatezza.



PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma terzo, del d.l. 10 dicembre 1976 n. 798, convertito, con modificazioni, in legge 8 febbraio 1977 n. 16, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Avellino con ordinanza emessa il 16 giugno 1979 (R.O. n. 786/79) in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..




Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
LIVIO PALADIN, PRESIDENTE
FRANCESCO GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1986.