Sentenza n. 249 del 1986

 

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 249

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 35, quarto comma, 37, 38 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto da Roscio Laura ed altra contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 23 giugno 1983 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Bozzao Paola contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 933 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 13 febbraio 1984 dal T.A.R. per il Lazio su ricorso proposto da Rimini Silvana contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Roscio Laura ed altra, di Rimini Silvana nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

uditi l'avv. Carlo Rienzi per Roscio Laura e Rimini Silvana e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

l. - Con ordinanza del 16 maggio 1983 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III, su ricorso proposto da Roscio Laura e Maltarello Chiara Maria, e con ordinanza del 23 giugno 1983 il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, su ricorso proposto da Bozzao Paola contro il Ministero della P.I. ed altri, sollevano questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, per sospetta violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, il T.A.R. del Lazio anche con riferimento all'art. 46, secondo comma, della citata legge n. 270.

Con ordinanza del 13 febbraio 1984 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III, su ricorso proposto da Rimini Silvana contro il Ministero della P.I. ed altro, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 37,38 e 57 della stessa legge 20 maggio 1982, n. 270, per sospetta violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione anche con riferimento all'art. 46, secondo comma, della anzidetta legge n. 270.

2. - Le prime due ordinanze argomentano il dubbio di costituzionalità circa la trascuranza da parte del legislatore del 1982 degli insegnanti precari divenuti supplenti annuali soltanto nel 1981-82 "per le circostanze indubbiamente casuali di aver proposto domanda di partecipazione al concorso bandito con l'O.M. 30 aprile 1980, in province particolarmente affollate". Costoro, infatti, satura la graduatoria per l'anno scolastico 1980-81, assegnati a quella dell'anno successivo, non hanno potuto ottenere che una "supplenza annuale", essendo sopravvenuto il d.l. 6 giugno 1981, n. 281, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 392, recante il divieto di conferimento di nuovi incarichi.

La legge n. 270 del 1982, d'altra parte, pur avendo a suo fine la sistemazione di tutti i docenti precari in servizio alla data della sua entrata in vigore, ferma le sue previsioni all'anno scolastico conclusosi, per i ritardi dell'iter parlamentare, sette mesi prima del 20 maggio 1982, data della sua definitiva approvazione.

6. - L'Avvocatura dello Stato ritiene giustificata la previsione più favorevole della immissione in ruolo dei docenti dei corsi CRACIS dalla soppressione, ex art. 47 della legge n. 270 del 1982, della scuola popolare e dalla inclusione dei compiti di istruzione degli adulti, finalizzata al conseguimento dei titoli di studio, tra i compiti istituzionali della scuola.

7. - La parte privata costituita, Rimini Silvana, svolge ampia dimostrazione della equivalenza - se non talora della qualità inferiore - dei corsi CRACIS rispetto alla scuola ordinaria, tale da far considerare irragionevole un trattamento deteriore dei docenti di quest'ultima.

Considerato in diritto

l. - Le questioni sollevate sono due: a) se i supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 abbiano eguale titolo degli incaricati dell'anno scolastico precedente alle procedure stabilite dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, per la riqualificazione professionale e conseguente immissione in ruolo del personale docente in servizio precario; b) se i supplenti in servizio nella scuola ordinaria debbano ottenere parità di trattamento in ordine sempre alle procedure suddette rispetto ai supplenti nei corsi CRACIS.

2. - Con le ordinanze 16 maggio 1983 del T.A.R. Lazio, Sezione III, e 23 giugno 1983 del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia si sostiene che l'intento perseguito dal legislatore con la legge n. 270 del 1982 di evitare la formazione di nuovo precariato e di sistemare quello esistente é frustrato dalla mancata previsione, nella anzidetta legge, del precariato venutosi a costituire nell'anno scolastico 1981-82. La legge, infatti, formulata alla fine dell'anno scolastico 1980-81, per i tempi di approvazione nei due rami del Parlamento allungatisi fino all'anno scolastico successivo, con pubblicazione nel maggio 1982, hapretermesso di disciplinare la situazione dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981 -82. Questa omissione "non rispondente allo scopo prefissosi dal legislatore, e risalente ad una contraddizione interna della legge, dovuta alla formazione delle suddette disposizioni in tempi cronologici distanziati, con conseguente divergenza fra l'intento programmato e risultato ottenuto", fonda il dubbio di un trattamento diseguale degli insegnanti non abilitati a seconda che abbiano ottenuto un incarico nell'anno scolastico 1980-81 - per i quali é prevista ex art. 35 della legge n. 270 del 1982 l'ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione e, una volta conseguita l'abilitazione, la immissione in ruolo ex artt. 37 e 57 della stessa legge n. 270 del 1982, con decorrenza giuridica 10 settembre 1984 - e gli insegnanti che alla data di entrata in vigore della legge n. 270, e cioé nel maggio 1982, non avevano potuto ottenere per l'anno scolastico 1981-82 che una supplenza annuale a norma dell'art. 3, d.l. 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 392, e che risultavano pertanto esclusi dai benefici della sessione riservata di abilitazione ex art. 35 e dalla conseguente immissione in ruolo ex artt. 37 e 57 della legge n. 270 del 1982.

Così come prospettata la questione é fondata.

Si evince dai lavori parlamentari e dal contesto delle disposizioni della legge n. 270 del 1982 che il legislatore intendeva dettare con essa una disciplina esauriente per tutte le forme di precariato esistenti alla data della sua entrata in vigore. L'anno scolastico 1980-81 vi appare infatti come termine ad quem solo perché si considerava potersi con quello concludere l'iter bicamerale di approvazione.

La posizione di supplente annuale, conseguita dagli insegnanti per l'anno scolastico 1981-82, non può essere valutata come differenziata rispetto a quella di incaricato, conferita dalla stessa autorità scolastica - il Provveditore agli studi - e con gli stessi fini organizzatori ed effetti giuridici ed economici e in base ad una medesima graduatoria provinciale.

La diversità del nomen iuris - supplenti annuali in luogo di incaricati - non ha alcuna rilevanza data la identità della fattispecie sostanziale.

Ne consegue che la mancata previsione, nella disciplina di cui agli artt. 35, 37 e 57 impugnati della legge n. 270 del 1982, dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 accanto agli incaricati del precedente anno scolastico 1980-81 configura una discriminazione ad excludendum palesemente contrastante con lo scopo che il legislatore si era prefisso nel riordino dell'assetto del personale docente in servizio non di ruolo.

La violazione degli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione appare di tutta evidenza.

3. - Con l'ordinanza del 13 febbraio 1984 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, si sostiene che i supplenti non abilitati, contemplati dall'art. 38, primo comma, della legge n. 270 del 1982 quali beneficiari della riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della indicata legge n. 270 del 1982 ai sensi dell'art. 20 della stessa legge, riceverebbero trattamento sfavorevole se comparato a quello previsto dall'art. 46, secondo comma, della legge stessa per i supplenti dei Corsi di Richiamo e Aggiornamento Culturale Istruzione Secondaria (CRACIS), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e, rispettivamente, agli artt. 35 e 37 della legge citata, a seconda che siano abilitati o non abilitati.

Appare infatti al giudice a quo che "il servizio prestato dai docenti dei corsi CRACIS non si rappresenta come distinto da un particolare carattere di specialità rispetto a quello reso dai docenti delle classi ordinarie, tale così da rendere particolarmente meritoria la categoria in esso impiegata e da giustificare, sul piano logico, l'equiparazione fra incarico e supplenza (purché prestata per l'intera durata dei corsi CRACIS o per 180 giorni nell'anno scolastico) ai fini del conseguimento del beneficio della sistemazione in ruolo (direttamente o per effetto della conseguita abilitazione ex art. 35)".

Il Tribunale amministrativo rimettente ritiene inoltre che alla luce dell'art. 46 "si rivelano lesive anche le disposizioni contenute nell'art. 38 che, mentre consentono la sistemazione dei supplenti abilitati, sia pure postergata rispetto alle immissioni in ruolo ex art. 37 e su una percentuale dei posti disponibili, non contemplano analoga possibilità per i supplenti non abilitati con requisiti di servizio coincidenti, ancorché condizionata al conseguimento dell'abilitazione ex art. 35 e senza il beneficio del mantenimento in servizio fino alla nomina, analogamente a quanto disposto dall'art. 46".

Così come prospettata, la questione é fondata.

Non solo la struttura didattica dei corsi CRACIS é identica a quella dei corsi scolastici ordinari, salvo l'esserne destinatari adulti e non ragazzi in età scolare, ma in base all'art. 4 d. lg. C.P.S. n. 1599 del 17 dicembre 1947 (uscito indenne dal vaglio di questa Corte con sentenza n. 62 del 22 aprile 1970), si disponeva che la nomina degli insegnanti incaricati o supplenti avesse luogo su designazione degli enti e associazioni che avessero organizzato tali corsi CRACIS, prescindendo dall'ordine di collocazione nelle graduatorie provinciali. Il che dimostra a fortiori l'equivalenza all'insegnamento prestato nei corsi CRACIS di quello esplicato nella scuola ordinaria suffragato quest'ultimo da più esigenti garanzie di merito.

Del resto l'Amministrazione della P.I., in sede di applicazione dell'art. 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ha con circolare ministeriale n. 26 del 24 gennaio 1983, n. 6982, riconosciuto la fungibilità del servizio prestato durante l'anno scolastico 1981-82 in uno dei predetti corsi CRACIS con quello prestato nelle scuole secondarie statali.

La disparità di trattamento tra i supplenti non abilitati ex art. 38 e i docenti dei corsi CRACIS ex art. 46 della legge n. 270 del 1982 non ha razionale giustificazione e viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione e quello del buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi in epigrafe;

dichiara la illegittimità costituzionale:

a) degli articoli 35, quarto comma, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevedono l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81;

b) degli articoli 35, 37, 38 e 57 della stessa legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non consentono ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.