Sentenza n.135 del 1987

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SENTENZA N. 135

 

ANNO 1987

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 9 della legge 11 agost 1973, n. 533) promossi con sei ordinanze emesse dal Pretore di Roma rispettivamente: il 10 marzo 1981, il 2 gennaio 1982, il 29 dicembre 1981, il 28 dicembre 1981, due il 2 gennaio 1982, e con ordinanza emessa dal Pretore di Benevento il 16 giugno 1986 ed iscritte al n. 304 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 71, 72, 83, 200, 363 del registro ordinanze 1982 e n. 560 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1981 e nn. 157, 171, 255 e 324 dell'anno 1982 e n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., di Gratta Silvana, di Marcellini Domenico e di D'Andrea Salvatore nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Gratta Silvana, l'avv. Luigi Maresca per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Sergio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

 

A) Con sentenza in data 10 marzo 1981 il Pretore di Roma respingeva la domanda - giudicandola, peraltro, non manifestamente infondata né temeraria - proposta da Concetti Maria nei confronti dell'I.N.P.S. per il riconoscimento del diritto a pensione di invalidità. Dovendo, quindi, provvedere alla liquidazione definitiva del compenso dovuto a C.T.U., già posto provvisoriamente a carico del convenuto con decreto in data 22 ottobre 1980, e stabilire su quale delle parti detto onere dovesse gravare, lo stesso Pretore sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost. (ordinanza del 10 marzo 1981; R.O. n. 304/1981).

Ritenuto di non poter provvedere alle situazioni suddette senza la preventiva soluzione del dubbio di legittimità costituzionale concernente la norma da applicare per le medesime, osserva quanto segue in punto di non manifesta infondatezza:

a) secondo il consolidato orientamento ermeneutico della Corte di Cassazione, la norma impugnata, stabilendo che il lavoratore soccombente nelle cause previdenziali non può in alcun caso (salvo quello di manifesta infondatezza o di temerarietà della sua pretesa) essere assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari in favore dell'ente erogatore delle prestazioni, va applicata anche alle spese di consulenza tecnica, le quali, ai sensi del tuttora vigente art. 125 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, devono essere anticipate dallo stesso ente;

b) tale orientamento da un lato si fonda sull'erroneo assunto della persistente vigenza della norma da ultima citata e, dall'altro concreta ormai, in parte qua, il "diritto vigente" in termini che contrastano con i menzionati parametri costituzionali:

1) invero, per quanto concerne il primo aspetto, va rilevato ch l'art. 125 del r.d. n. 1422/1924 doveva ritenersi abrogato già anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 533/1973, in quanto apparteneva ad un sistema processuale (quello delle Commissioni arbitrali, istituito col r.d. 30 dicembre 1923 n. 3184) venuto meno con la promulgazione del nuovo codice di procedura civile del 1942, contenente norme sulle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. Ne consegue che, non facendo l'art. 152 disp att. cod. proc. civ. - nel testo novellato dalla legge n. 533/1973 - alcuna specifica menzione delle spese di consulenza tecnica fra quelle indicate come non ripetibili nei confronti del lavoratore soccombente (le quali devono ridursi alle sole spese erogate dallo ente vittorioso per soddisfare il suo specifico interesse a contraddire), per esse dovrebbe trovare applicazione il generale principio della soccombenza, temperato, ricorrendone le condizioni, dal sistema di ammissibilità del lavoratore stesso al patrocinio statale (art. 14 1. n. 533/1973). Solo in tal guisa, infatti, resterebbe assicurato giuridico rilievo alla impossibilità di ontologica assimilazione delle spese di consulenza tecnica a quelle per le quali vige l'eccezionale principio dell'esonero posto dall'art 152 cit.;

2) per contro, il criticato orientamento ermeneutico, trascurando tali considerazioni, finisce irrimediabilmente col violare l'art. 3 Cost. in quanto scardina il tendenziale principio della par condicio processuale favorendo una parte a scapito dell'altra, dilatando una previsione di evidente contenuto eccezionale e perciò di stretta interpretazione. Inoltre, argomentandosi la non ripetibilità delle spese di consulenza tecnica dal presupposto che l'onere di anticipazione delle stesse gravi sull'ente erogatore dell prestazioni ex art. 125 r.d. n. 1422/1924, si fa carico a questo di un'imposizione patrimoniale in forza di una mera norma regolamentare (quale é quest'ultima rispetto al r.d. n. 3184/1923) abrogata, in contrasto con l'art. 23 Cost. secondo cui siffatte imposizioni possono trovare fondamento soltanto nella legge.

B) Identica questione é stata ancora sollevata dallo stesso Pretore di Roma, ancorché in riferimento al solo art. 3 Cost., con altre cinque ordinanze emesse in data 28 dicembre 1981 (R.O. n. 83/1982), 2 dicembre 1981 (R.O. n. 72/1982) e 2 gennaio 1982 (R.O. nn. 71, 200 e 363/1982).

Tutte le ordinanze, regolarmente comunicate e notificate, sono state pubblicate rispettivamente con la Gazzetta Ufficiale n. 255/1981; n. 171/1982; n. 157/1982; n. 255/1982; n. 324/1982.

C) É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione.

Ha, in particolare, osservato come debba ritenersi esatta la tesi della persistente vigenza dell'art. 125 del r.d. n. 1422/1924, mantenuto in vigore dall'art. 140 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e non abrogato dalle disposizioni generali in tema di spese processuali contenute nel libro primo del codice di procedura civile. Ha rilevato altresì che la norma impugnata sostanzialmente riproduce il contenuto dell'art. 57 della legge 30 aprile 1969 n. 153, con riferimento al quale questa Corte ha già fugato analoghi dubbi di legittimità costituzionale, giudicandoli manifestamente infondati per la ragione che l'esonero dalle spese processuali stabilito in favore dell'assicurato soccombente, lungi dal determinare una disparità di posizione tra le parti, realizza, invece, attraverso un meccanismo di neutralizzazione della notoria minor resistenza del lavoratore di fronte al rischio processuale, una situazione di sostanziale parità (sentt. nn. 23/1973; 60/1979; 85/1979).

La realizzazione di una sostanziale posizione di parità fra le parti delle controversie in questione si effettua in giudizi nei quali é di norma necessario il ricorso ad indagini tecniche il cui onere economico potrebbe avere la capacità di distogliere l'assicurato dalla tutela giurisdizionale delle sue legittime aspettative e che é simile ad altri costi ugualmente necessari per i perseguimento della detta tutela i quali si configurano come una componente del complessivo costo del processo. Inoltre, detti oneri costituiscono ulteriore costo dei servizi complessivamente considerati, senza ripercussioni, peraltro, sul piano della difesa giudiziale degli enti stessi, la quale può esercitarsi in perfetta parità con l'altra parte.

Non sarebbe pertinente il richiamo all'art. 23 Cost. poiché le "prestazioni imposte" sono solo quelle stabilite come obbligatorie a carico di una persona che non vi ha concorso, mentre la partecipazione ad un processo, con l'assunzione dei relativi oneri economici, si ricollega sempre, direttamente o indirettamente, alla volontà della parte (Corte Cost. sentt. nn. 122, 47, 30 e 4/1957, sulla nozione di "prestazione imposta").

D) Ugualmente nel senso dell'infondatezza della questione hanno concluso le parti private costituitesi nei giudizi introdotti con le ordinanze n. 71/1982 e n. 200/1982, svolgendo argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli fatti propri dalla difesa dell'autorità intervenuta.

E) Di contro, la difesa dell'I.N.P.S. sottolinea in particolare che la citata norma deroga unicamente al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cod. proc. civ., non anche all'altro, di cui all'art. 90 dello stesso codice, secondo il quale ciascuna parte si deve gravare delle spese degli atti che compie e che chiede. Le spese di consulenza tecnica, oltre tutto non menzionate specificamente dall'art. 152 cit., rientrano certamente fra queste ultime e la loro anticipazione, ove si ritenga tuttora vigente l'art. 125 r.d. n. 1422/1924, dall'ente previdenziale serve solo a rendere più spedito lo svolgimento del processo, ma non implica automatica trasformazione di tale anticipazione in carico definitivo. Secondo una più corretta interpretazione, la norma censurata andrebbe letta come la previsione di una forma di compensazione totale ex lege, sottratta cioè alla discrezionale valutazione del giudice. Ma come compensare le spese significa impedire che una parte possa ripetere dall'altra il costo degli atti compiuti o richiesti, così l'esonero di cui all'art. 152 cit. impedisce che questo beneficio accordato al soccombente esorbiti dai suoi limiti naturali e si trasformi in un esonero del soccombente medesimo dal pagamento delle sue spese, eventualmente anticipate in via provvisoria dalla controparte.

Diversamente opinando ne risulta necessariamente intaccato il principio di parità di trattamento introducendosi un'anomala forma d soccombenza della parte vittoriosa, tenuta a sopportare anche gli oneri della difesa della controparte.

F) Con ordinanza emessa il 16 giugno 1986 (R.O. n. 560/1986) il Pretore di Benevento ha prospettato ulteriori dubbi di illegittimità dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3, 24 e 53 Cost. nella parte in cui consente che anche il lavoratore abbiente, se soccombente, non sia assoggettato al pagamento delle spese processuali.

Il giudice a quo ha riconosciuto la rilevanza della questione in ragione del fatto che l'espletata consulenza tecnica consentirebbe la reiezione della domanda di pensione di invalidità proposta dall'assicurato, senza, tuttavia, la possibilità di configurare la pretesa di costui come manifestamente infondata e temeraria.

Nel caso di specie, peraltro, la rimessione degli atti a questa Corte non é stata preceduta dalla pronunzia della sentenza dichiarativa della infondatezza della domanda.

Nel merito, il giudice a quo ha ravvisato il contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 24, primo comma, Cost., nel fatto che in un ordinamento come il nostro, in cui il processo non é gratuito, i riconoscimento costituzionale del diritto di stare in giudizio, per l tutela di un interesse giuridicamente protetto non può non estendersi fino a comprendere il recupero delle spese relative e non può, in tale parte, essere pieno per alcuni soggetti e meno pieno per altri.

Ed inoltre, sussiste contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. perché la norma censurata, mentre pone l'assicurato nella condizione di iniziare il processo e di coltivarlo con "disinvoltura" insistendo nelle sue pretese anche se fondate oltre ogni traguardo, purché entro il limite della temerarietà, impone agli enti erogatori delle prestazioni un uso più prudente dei mezzi processuali di difesa, essendo i legali degli enti stessi indotti ad evitare eccessivi aggravi del costo processuale, eventuali responsabilità disciplinari nascenti da resistenze opinabili e lesioni del proprio prestigio professionale.

Sussisterebbe anche altra violazione dell'art. 24, terzo comma, Cost. perché la disposizione impugnata favorisce anche gli abbienti, opera con riferimento al più ristretto presupposto della soccombenza e fonda il beneficio accordato su un meccanismo di traslazione degli oneri processuali di competenza della parte favorita sul patrimonio della controparte.

Il giudice a quo ha ritenuto in parte qua inappagante l'insegnamento desumibile dalle sentenze n. 23/1973 e n. 60/1979 di questa Corte osservando che:

1) la norma impugnata non può trovare fondamento nel favor operaru cui sono improntati vari precetti costituzionali: la tutela differenziata, anche sul piano processuale, della parte economicamente più debole, mentre ha un senso nei casi in cui si tratti di porre al riparo la notoria minore resistenza del lavoratore nel rapporto sistematicamente conflittuale con la controparte datoriale, non si giustifica ove, come nella materia previdenziale, destinatario delle pretese del lavoratore sia un ente pubblico la cui azione é assistita da una presunzione di legittimità ed il cui disinteressato compito istituzionale é appunto quello di erogare le prestazioni dovute conformemente a legge. La peculiare natura di questa controparte rende molto più remota l'eventualità che una pretesa fondata sia respinta e molto più sfumato il rischio processuale come fonte di dissuasione della via giudiziaria.

2) l'art. 152 cit. sembra poi estraneo alla materia previdenziale poiché, cautelando l'attore nell'ipotesi della soccombenza, riguarda proprio i casi in cui non esiste alcun suo diritto alla prestazione previdenziale, suscettibile di tutela privilegiata.

Infine, il giudice a quo ravvisa anche un contrasto della norma impugnata anche con l'art. 53 Cost. in base al risultato del seguente sillogismo: tutti devono concorrere alle spese pubbliche secondo le proprie capacità; la giurisdizione é un servizio pubblico ed, in materia previdenziale, l'ente erogatore non può esimersene, ove l'utente del servizio voglia appunto avvalersi di questo; ma tale utilizzazione implica il concorso ai relativi oneri, di cui una forma peculiare é proprio il pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza.

G) L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50/1986. Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La difesa dell'autorità intervenuta ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione, fondamentalmente osservando che i rilievi mossi dal giudice a quo non sono idonei ad infirmare le considerazioni desumibili dalle sentenze n. 23/1973 e n. 85/1979 per affermare la legittimità della norma denunciata. In particolare, ha contestato che il limite della temerarietà o della manifesta infondatezza non sia tale da scoraggiare un uso troppo "disinvolto" dello strumento processuale da parte del lavoratore, ed ha rilevato che, se il trattamento di favore a questo riservato può determinare un incremento dell'attività difensiva degli enti, ciò costituisce u mero pregiudizio di fatto ovviabile con opportuno dimensionamento dei competenti uffici pubblici. Ha, inoltre, osservato che é erroneo l'assunto dell'estraneità dell'art. 152 cit. alla materia previdenziale, posto che scopo della norma non é quello di indurre a giudizio chi non é titolare di diritti di tale natura, bensì quello di impedire che l'effettiva tutela di questi possa risultare impedita dal timore di un eccessivo costo del processo. L'avere, poi, dettato la menzionata norma di favore nei rapporti non con la controparte datoriale, ma con un ente pubblico il cui comportamento deve ritenersi improntato a tendenziale legittimità, attiene al novero delle scelte discrezionali del legislatore, rispetto alle quali, nella specie, il suddetto scopo della norma costituisce ragionevole giustificazione.

Del tutto inconferente é, poi, il richiamo all'art. 53 Cost., concernente l'obbligo di contribuire alla spesa pubblica, mentre la norma impugnata attiene al diverso problema della rimozione degli ostacoli al libero esercizio dei diritti.

La parte privata costituita ha svolto nel merito considerazioni non dissimili da quelle testé esposte per sottolineare l'infondatezza della questione, della quale, peraltro, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto di rilevanza. Ha all'uopo osservato che tale questione é stata sollevata, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, in relazione ad una norma che, riguardando le spese di lite, poteva trovare applicazione solo dopo la pronunzia di rigetto della domanda e non nella mera eventualità di tale futuro rigetto: ciò tanto più in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 14 disp. att. cod. proc. civ., in ogni momento, fino alla conclusione de processo, l'orientamento del giudice in tema di invalidità pensionabile può essere modificato per un aggravamento dello stato fisico del lavoratore. Difetterebbe, dunque, il necessario nesso di pregiudizialità della questione rispetto al giudizio a quo.

L'I.N.P.S. ha, invece, concluso nel senso della fondatezza della questione facendo proprie le argomentazioni svolte dal giudice a quo ed, in particolare, sottolineando che l'inesistenza di una distinzione, quanto alla concessione del beneficio de quo, fra cittadini abbienti e non abbienti, irrazionalmente accomuna in un identico trattamento situazioni differenti ed implica un abnorme aggravio degli oneri difensivi degli enti previdenziali, in violazion degli artt. 3 e 24 Cost.

Nella imminenza dell'udienza le parti hanno presentato memoria che sostanzialmente ribadiscono le osservazioni svolte.

Considerato in diritto

 

1. - I sette giudizi (R.O. nn. 304/1981, 71, 72, 83, 200, 363/82, 560/1986) possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni in parte identiche ed in parte connesse.

2. - Il Pretore di Roma, con sei ordinanze, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533, nella parte in cui, eccettuato il caso della lite manifestamente infondata e temeraria, prevede l'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese processuali, comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio, per violazione:

a) dell'art. 3 Cost. in quanto ingiustificatamente equipara le dette spese a quelle sostenute dall'ente previdenziale per la propria difesa, per cui si ha una espressa previsione nello stesso art. 152 suddetto, così derogando irrazionalmente alla regola della par condicio delle parti processuali;

b) dell'art. 23 Cost. perché comporta l'imposizione di una prestazione a carico di detto ente in base ad una norma regolamentare caducata (art. 125 r.d. 28 agosto 1924 n. 1422) alla cui stregua le spese di consulenza tecnica devono essere anticipate dall'ente stesso.

3. - Le questioni sollevate non sono fondate.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale dei giudici di merito e della Corte di Cassazione, sussiste tuttora l'onere dell'istituto previdenziale di anticipare le spese di consulenza tecnica di ufficio perché, per effetto dell'art. 140 del r.d.l n. 1827 del 1935, é tuttora in vigore l'art. 125 del r.d. n. 1422 del 1924 che lo prevedeva espressamente nella procedura arbitrale allora applicabile nelle controversie di natura previdenziale.

Invero, l'art. 140 cit. ha fatto salve le norme regolamentari fino allora vigenti, non espressamente abrogate e non incompatibili con la nuova procedura; e tra esse il richiamato art. 125. La norma non é stata ritenuta incompatibile né con la disciplina del processo del lavoro dettata dal codice di procedura civile del 1942 né con la riforma operata nel 1973 (legge n. 533 del 1973) avendo il legislatore ritenuto il lavoratore parte più debole del processo non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche dell'istituto previdenziale ed avendo voluto realizzare la certezza che il processo possa in ogni caso giungere alla sua conclusione senza essere arrestato dalle difficoltà economiche, facilmente prevedibili, del lavoratore.

Del resto, le esigenze del sollecito svolgimento del processo senza ritardi o sospensioni, specie per eventuali difficoltà economiche di una delle parti, hanno determinato la previsione della concessione del patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, nel caso in cui l'istituto previdenziale non anticipa le spese di consulenza tecnica poste dalle norme vigenti a suo carico, vi provvede l'erario che poi si rivarrà sullo stesso istituto previdenziale cui fanno carico le spese del processo salvo che la lite non sia temeraria e manifestamente infondata. Tanto più che si tratta di spese normalmente necessarie dato l'oggetto del giudizio, la cui definizione richiede accertamenti ed indagini tecniche nonché l'acquisizione di pareri tecnici.

Pertanto, non può minimamente dubitarsi che le spese di consulenza tecnica di ufficio si debbano comprendere nelle spese processuali delle quali é previsto testualmente l'esonero dal pagamento a favore del lavoratore soccombente, tranne le eccezioni operate dallo stesso legislatore (lite temeraria e non manifestamente infondata).

4. - É altresì certo il concorso della medesima ratio, cioè il fine di evitare che il lavoratore possa essere distolto dalla necessità di far valere in giudizio le sue pretese previdenziali od assistenziali per il rischio di subire le conseguenze economiche della soccombenza.

Quello attuato dalla norma censurata é proprio il meccanismo che neutralizza la notoria minore resistenza del lavoratore.

Inoltre, esso realizza anche la sostanziale parità di trattamento del lavoratore, parte debole del processo, e dell'istituto previdenziale, parte certamente più forte. Onde la insussistenza della dedotta violazione dell'art. 3 Cost.

É anche da escludersi che si possano verificare ripercussioni dannose per l'istituto previdenziale sul piano della difesa, assicurata dai servizi legali dell'istituto, se il processo si svolge su un piano di perfetta parità tra le due parti.

I servizi legali dell'ente previdenziale sono completamente liberi di apprestare e svolgere compiutamente le proprie difese.

5. - Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell'art. 23 Cost.

Invero, questa Corte ha più volte ritenuto, e non ha motivo di modificare il proprio orientamento, che l'oggetto dell'art. 23 Cost., secondo cui nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge, é quello di determinare a quali condizioni una prestazione può essere stabilita come obbligatoria a carico di una persona senza che la volontà di questa vi abbia concorso. Per ritenere applicabile il detto articolo é decisivo che si tratti di una prestazione obbligatoria in quanto istituita con atto di autorità senza il concorso della volontà della parte (sentt. nn. 4/1957; 30/1957; 122/1957).

Ora, nel caso in esame, la instaurazione dei relativi oneri economici si ricollega sempre, direttamente o indirettamente, alla volontà della parte e non é mai imposta autoritativamente. E ciò anche per l'istituto previdenziale rispetto al quale l'azione o la resistenza in giudizio costituisce pur sempre il risultato di una libera scelta e frutto di una determinazione volitiva.

6. - Il Pretore di Benevento (ord. n. 560 del 1986) dubita della legittimità costituzionale dello stesso art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo come sopra novellato, in quanto, interpretato nel senso che consente l'esonero dal pagamento delle spese processuali al lavoratore anche se abbiente, importerebbe la violazione:

a) degli artt. 3 e 24 Cost. perché introdurrebbe una arbitraria discriminazione tra le parti processuali, assicurando il diritto di difesa più al lavoratore e meno all'istituto previdenziale. Secondo il giudice a quo, in un ordinamento in cui il processo non é gratuito per tutti, il riconoscimento costituzionale del diritto di stare in giudizio non può estendersi fino al punto di ricomprendere il recupero delle spese giudiziali e non può, per tale aspetto, essere pieno per una parte e meno pieno per l'altra. La norma censurata porrebbe una parte nella condizione di iniziare il processo e coltivarlo con "disinvoltura", e l'altra nella condizione di prudenza anche eccessiva, per evitare aggravi di spese, eventuali responsabilità disciplinari e lesioni del proprio prestigio professionale. Inoltre, la disposizione impugnata, nel favorire gli abbienti, restringe l'applicazione del principio della soccombenza e trasferisce gli oneri processuali dal patrimonio della parte favorita a quello della controparte;

b) l'art. 53 Cost. perché l'esonero concesso al lavoratore non farebbe attuare l'obbligo che egli ha come parte processuale di concorrere, in proporzione della propria capacità, al costo di un pubblico servizio quale é quello giudiziario.

7. - I profili dedotti si risolvono in un'unica censura che deve essere dichiarata inammissibile ma per una ragione diversa da quella prospettata dalla parte privata del giudizio.

Si premette che la censura ha come oggetto la norma che disciplina le spese del processo del lavoro mentre l'art. 53 Cost., secondo cui il cittadino ha l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche secondo la proprio capacità contributiva, trova applicazione nella diversa materia tributaria; che l'eccezione alla regola generale fondata sul principio della soccombenza trova adeguato fondamento nel peculiare oggetto dei giudizi che sono a rilevante contenuto sociale e nella circostanza che parti di esso sono gli enti che realizzano fini previdenziali ed assistenziali, quei fini cioè di natura sociale perseguiti dallo Stato e garantiti dalla Costituzione (art. 38 Cost.); che in definitiva, però, il costo dei processi viene a gravare sulla generalità dei cittadini (ipotesi di lite in materia assistenziale) o sui lavoratori (ipotesi di lite in materia previdenziale).

8. - Si osserva poi che la invocata norma costituzionale (art. 24 Cost.) prende in considerazione la diversità delle situazioni in cui vengono a trovarsi gli abbienti ed i non abbienti, per i quali é previsto il rimedio del gratuito patrocinio, muovendo però dal presupposto della legittimità dell'imposizione di oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi si esplica l'attività giurisdizionale. In altri termini gli indigenti non sono liberati in modo assoluto dai suddetti oneri non escludendosi il rimborso da parte loro delle spese che lo Stato ha anticipato quando il processo si risolve a loro favore e specie nel caso in cui le azioni e le difese proposte sono risultate prive di fondamento.

Per un principio di giustizia distributiva il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento, sebbene sia auspicabile che lo Stato assicuri a tutti i non abbienti la piena tutela giudiziale dei loro diritti e delle loro pretese.

Al momento, però, solo nei confronti dei lavoratori, per indubbie ragioni di politica sociale, é stato previsto un trattamento particolarmente favorevole.

Nelle controversie individuali di lavoro, esso é regolato, sia pure sempre come anticipazione delle spese (art. 10 e segg. legge 11 agosto 1973 n. 533), con maggiore ampiezza e semplicità rispetto al gratuito patrocinio ordinario.

Inoltre nelle cause previdenziali ed assistenziali é concesso al lavoratore l'esonero dal pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, a meno che la lite non risulti manifestamente infondata e temeraria (art. 152 disp. att. cod. proc. civ. che é ripetizione dell'art. 57 della legge n. 153 del 1969).

I due istituti sono distinti ed in particolare il limite reddituale del primo non potrebbe valere per il secondo siccome non idoneo a far venir meno il rischio processuale che si vuole evitare al lavoratore (sent. n. 60/1979).

Tuttavia non sembra che possano ancora valere tutte le ragioni che hanno determinato l'attuale disciplina normativa; che non si possa continuare a non tenere conto delle condizioni economiche del lavoratore ed in specie della sua possibile condizione di "abbiente".

Proprio le possibili elevate condizioni economiche dei "lavoratori" (il termine é comprensivo di varie categorie anche molto differenziate tra loro) che hanno a volte raggiunto retribuzioni di entità notevole e pensioni anche elevate, fondano l'opportunità di una revisione della norma censurata e una sua più restrittiva previsione.

Mentre non può del tutto escludersi che una siffatta modificazione possa produrre effetti utili e benefici sulla situazione generale degli istituti previdenziali ed assistenziali.

Ma la determinazione concreta delle condizioni e degli estremi della situazione di "abbiente", per i fini che interessano specificamente la materia, importa scelte affidate alla discrezione del legislatore e che questa Corte non può compiere.

Né questa Corte può fissare criteri oggettivi, né lo possono i giudici dei processi previdenziali ed assistenziali.

In tale situazione la questione sollevata deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sollevate dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sollevata dal Pretore di Benevento con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI