SENTENZA N. 85
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp.att.
del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11
agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1978 dal
pretore di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Calò Maria e il Ministero della Sanità, iscritta al n. 258 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 215 del 2 agosto 1978.
Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.
- Nel corso di procedimento civile promosso da Calò Maria
nei confronti del Ministero della Sanità per il riconoscimento dello stato di invalida civile, il pretore di Palermo ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp.att. c.p.c. così come modificato dall'art. 9
della legge 11 agosto 1973, n. 533 (il quale dispone che "il lavoratore
soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non é
assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli
istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia
manifestamente infondata e temeraria"), nella parte in cui esclude, dalla
sua sfera di applicabilità, i destinatari di assistenza pubblica.
Secondo
il giudice a quo, la norma denunziata determinerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento, nell'esercizio del diritto di difesa, tra i
lavoratori assicurati presso l'I.N.P.S. e gli altri istituti previdenziali (che
potrebbero beneficiare dell'esonero dal pagamento delle spese giudiziali) e
coloro che, non essendo lavoratori, si trovino nella condizione di poter
pretendere prestazioni assistenziali da parte dello Stato, cui detto principio
non sarebbe applicabile.
2.
- Ritualmente comunicata, notificata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 2 agosto 1978 l'ordinanza
de qua, é intervenuto, nel giudizio innanzi a questa Corte, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo, con atto depositato il 17 agosto 1978, che la questione
sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque,
non fondata.
Tali
conclusioni venivano ribadite nella pubblica udienza
del 18 aprile 1979.
Considerato in diritto
1)
La Corte é chiamata a decidere se l'art. 152 disp.att.
c.p.c. - il quale, nel testo sostituito dall'art. 9
della legge 11 agosto 1973, n. 533, dispone che il lavoratore soccombente nei
giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non può essere
assoggettato al pagamento delle spese del giudizio, salvo che la pretesa non
sia manifestamente infondata e temeraria - nella parte in cui non estende il
beneficio ai destinatari di assistenza pubblica,
violi: a) l'art. 3 della Costituzione per la palese diversità di trattamento
tra lavoratori assicurati presso gli istituti di previdenza e quei soggetti
che, pur non essendo lavoratori, si trovino nella condizione di poter
pretendere prestazioni assistenziali da parte dello Stato; b) l'art. 24, primo
comma, Cost., per la grave limitazione che, per
l'anzidetta omissione, deriva alla tutela giurisdizionale degli aventi diritto
alla assistenza pubblica.
Il
pretore di Palermo, nel sollevare il dubbio sulla legittimità costituzionale
della norma anzidetta - premesso che essa, costituendo
eccezione al principio che regola le conseguenze della soccombenza in ordine al pagamento delle spese del
giudizio, é di stretta interpretazione e non ne é perciò consentita
l'applicazione per analogia - osserva che la finalità dalla norma stessa
perseguita é la tutela di "categorie socialmente deboli di individui nelle
controversie vertenti in materia di previdenza ed assistenza" e che
"non si possa discriminarne l'applicazione proprio a categorie di
cittadini nei cui confronti più pressante appaia l'esigenza di tutela per la
loro situazione di particolare bisogno". In tale trattamento differenziato ha ravvisato la violazione del principio di
uguaglianza.
2)
L'Avvocatura dello Stato contesta l'ammissibilità della questione, rilevando
che essa avrebbe dovuto essere proposta non con
riferimento alla norma denunziata, "del tutto estranea alla disciplina di
cui si lamenta la carenza ed alla quale la sentenza additiva dovrebbe porre
rimedio", ma in relazione alle disposizioni che regolano l'assistenza (es.
L. 30 marzo 1971, n. 118), che dovrebbero
essere integrate attraverso l'intervento di questa Corte.
L'eccezione
non é fondata.
L'ordinanza
di rimessione - precisato che la norma denunziata va
applicata, per la sua formulazione, solo ai procedimenti relativi
a controversie previdenziali derivanti da rapporto di lavoro - ha
riscontrato una omogeneità tra tali situazioni e quelle riguardanti le
controversie promosse dagli aventi diritto a prestazioni assistenziali da parte
dello Stato, considerando illegittimo, per violazione del principio di
eguaglianza, il trattamento differenziato in ordine all'onere del pagamento
delle spese del giudizio in caso di soccombenza.
Pertanto, la doglianza doveva investire proprio la disposizione che, in base
all'assunto dell'ordinanza, avrebbe dovuto disciplinare in modo uniforme
entrambe le situazioni per il rapporto di omogeneità
tra di esse riscontrato.
3)
La stessa Avvocatura oppone, poi, la irrilevanza della
questione, essendo stata accertata, nel giudizio di merito, la insussistenza di
malattie invalidanti nel soggetto che aveva proposto la domanda.
Ma é appena il caso di osservare che tale circostanza attiene
unicamente alla fondatezza della pretesa, della quale é uno dei fatti
costitutivi.
4)
Nel merito la questione appare fondata. Ai fini dell'indagine che la Corte é
chiamata a compiere, occorre verificare se sussista o meno
omogeneità tra le situazioni raffrontate e, nell'ipotesi affermativa, se sia o
meno razionale la diversità di trattamento ad esse riservato dall'ordinamento.
A
riguardo va osservato che il disegno costituzionale delineato dall'art. 38 in
materia di sicurezza sociale viene realizzato per gli
invalidi al lavoro attraverso l'assistenza diretta e per i lavoratori mediante
il sistema della mutualità e dell'assicurazione obbligatoria. Pur essendo diversi i mezzi e gli strumenti adoperati,
comune é la finalità perseguita. E la evoluzione
normativa in materia dimostra la tendenza ad assicurare ai due metodi
predisposti dal legislatore un comune trattamento. Ne é prova la disciplina
legislativa introdotta dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, la quale, dettando
nuove norme per le controversie in materia di previdenza ed assistenza, ha in esse ricompreso ogni forma di
previdenza e assistenza obbligatorie.
Invero,
in base al nuovo testo dell'art. 442 c.p.c. la
disciplina dettata per il procedimento giudiziario riguarda tutte le
controversie relative ad ogni forma di assistenza e
previdenza obbligatorie e comprende, quindi, anche quelle promosse da mutilati
e invalidi civili, ai quali l'ordinamento attribuisce un diritto soggettivo
perfetto alla assistenza, con il correlativo obbligo dello Stato di prestarla.
Pertanto,
tali controversie sono devolute, al pari delle altre, alla competenza funzionale
del pretore, quale giudice del lavoro, ed il relativo procedimento é retto
dalle stesse norme che regolano le controversie in materia di lavoro, tendenti
in vario modo ad agevolare la realizzazione della pretesa fatta valere in
giudizio, come anche la Corte di cassazione ha recentemente ritenuto.
In base a
tali premesse non può non riconoscersi omogeneità tra le situazioni comparate;
il che comporta un trattamento uniforme, ove non sussistano fondate ragioni per
differenziarlo. E nella specie queste non ricorrono.
Se,
infatti, le due situazioni sono assimilabili sul piano sostanziale e sono
regolate dal medesimo procedimento in caso di controversia giudiziaria, non si
vede per quale ragione debba escludersi l'applicazione della particolare norma processuale
di favore contenuta nel nuovo testo dell'art. 152 disp.att.
c.p.c. in tema di
compensazione delle spese in caso di soccombenza.
Non
vale opporre che la disposizione anzidetta é dettata ad esclusivo favore dei
lavoratori, in quanto non appare razionalmente
giustificata tale limitazione, posta la sostanziale identità del contenuto
della pretesa fatta valere dagli aventi diritto e l'identità del mezzo
processuale predisposto per assicurare la tutela giurisdizionale ad entrambe le
categorie.
Neppure
fondato appare il rilievo che gli assistiti potrebbero avvalersi del patrocinio
a spese dello Stato, perché, come é stato posto in luce nella recente sent.
n. 60/1979, il beneficio di cui si discute
prescinde dalle condizioni economiche del soggetto interessato ed ha lo scopo
di "porlo al riparo dal rischio processuale, al fine di consentirgli di
far valere le sue pretese non temerarie nei confronti degli istituti di
previdenza ed assistenza". E non si vede, in relazione
alla perseguita finalità, quale differenza possa sussistere se la
pretesa sia fatta valere dal lavoratore nei confronti dell'ente mutualistico
ovvero dall'avente diritto all'assistenza nei confronti dello Stato.
Appare
quindi del tutto ingiustificato il trattamento differenziato,
con la conseguente violazione dell'art. 3, comma primo, Cost.
Con ciò é assorbita la censura riferita al primo comma dell'art.
24 Cost.
Deve,
pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale,
in relazione all'art. 3, comma primo, Cost.,
dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nella parte in cui esclude dalla disciplina in esso
prevista i destinatari dell'assistenza pubblica.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo sostituito
dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non include,
tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le
spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
Leonetto
AMADEI - Edoardo VOLTERRA -
Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.