SENTENZA
N. 60
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. del codice di procedura
civile (nel nuovo testo risultante dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n.
533) promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1978 dal pretore di Avezzano,
nel procedimento civile vertente tra Tortora Antonio e lo I.N.P.S., iscritta al
n. 362 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 285 dell'11 ottobre 1978.
Visto l'atto
di costituzione di Tortora Antonio, nonché l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
uditi l'avv.
Franco Agostini per Tortora Antonio, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso di un procedimento civile promosso da Tortora Antonio per ottenere il
riconoscimento del proprio diritto alla pensione di invalidità e,
conseguentemente, la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento del dovuto, il pretore
di Avezzano, con ordinanza del 23 marzo 1978, ha sollevato - in riferimento
all'art. 24, primo e terzo comma, Cost. - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel nuovo testo risultante dall'art.
9 della legge 11 agosto 1973, n. 533), limitatamente alla parte in cui non
prevede che l'assicurato abbiente possa essere condannato al pagamento delle
spese processuali, in caso di soccombenza, anche quando la sua pretesa non sia
riconosciuta manifestamente infondata e temeraria.
Secondo il
giudice a quo la disposizione denunziata, sancendo un indiscriminato
esonero dal pagamento delle spese processuali in favore di tutti gli
assicurati, senza alcun riguardo alle loro condizioni economiche,
contrasterebbe con il terzo comma dell'art. 24 Cost., che garantisce solo ai
non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
L'illegittimità
costituzionale del citato art. 152 assumerebbe, inoltre, ancora più marcata
evidenza in relazione all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'ente
previdenziale. Infatti, venendo a mancare, nella instaurazione dei giudizi,
ogni freno per i lavoratori, implicitamente esonerati per disposizione di legge
dal benché minimo apprezzamento delle proprie azioni, contro gli Istituti
stessi potrebbero essere portati continui e generalizzati attacchi
"processuali". Con l'inevitabile conseguenza, per questi ultimi, di
non poter approntare una efficace difesa di fronte alla miriade di ricorsi.
2. -
Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua ed
instaurato il giudizio davanti alla Corte, si é costituito Tortora Antonio, il
quale, nelle proprie deduzioni, conclude per la non fondatezza della questione
sollevata, contestando - da un lato - che la norma denunziata comprometta le
possibilità di difesa degli Istituti previdenziali e rilevando - dall'altro -
che il principio enunciato nell'articolo 24, terzo comma, Cost., non impedisce
al legislatore ordinario di dettare norme che rendano meno oneroso l'accesso
alla giustizia anche a favore di coloro che, pur non essendo in ipotesi
"non abbienti" si trovino tuttavia in particolari condizioni di inferiorità.
3. - É
intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri che ha del pari
concluso per la non fondatezza della prospettata questione.
Considerato in diritto
1. - In base
all'ordinanza del pretore di Avezzano, la Corte é chiamata a decidere se l'art.
152 disp. att. cod. proc. civ. - il quale nel nuovo testo introdotto dall'art.
9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, dispone che il lavoratore soccombente nei
giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non può essere
assoggettato al pagamento delle spese del giudizio, salvo che la pretesa non
sia manifestamente infondata e temeraria - nella parte in cui non esclude dal
beneficio il lavoratore abbiente, violi: a) l'art. 24, comma terzo, Cost.,
dubitandosi che la disposizione denunziata, prevedendo l'indiscriminato esonero
dal pagamento delle spese processuali a favore di tutti i lavoratori
assicurati, senza riguardo alle loro condizioni economiche, oltrepassi i limiti
posti dalla Costituzione all'istituto del gratuito patrocinio; b) l'art. 24,
comma primo, Cost., dubitandosi che il notevole incremento del contenzioso
previdenziale, provocato dalla disposizione denunziata, limiti la possibilità
per gli istituti previdenziali di svolgere nel processo una adeguata difesa,
con conseguente menomazione della tutela giurisdizionale.
2. - Deve
preliminarmente osservarsi che l'ordinanza di rimessione, pur affermando la
rilevanza delle questioni proposte, non contiene sul punto una espressa
motivazione; la valutazione di tale essenziale requisito risulta peraltro
implicita nella motivazione adottata, correlata agli atti di causa.
Invero, in
base alle risultanze della consulenza tecnica, che aveva escluso nella persona
dell'attore in giudizio malattie invalidanti, il pretore avrebbe dovuto
rigettare la domanda ed applicare, in ordine alle spese, la disposizione
dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; ma, avendo rilevato che a suo
giudizio lo stesso attore era da considerare abbiente (in una parte della
motivazione é detto che il coltivatore diretto, e tale era l'attore,
"ricava alti redditi dalla coltivazione della terra e dall'allevamento del
bestiame") e che tale circostanza avrebbe escluso l'applicabilità della anzidetta
disposizione, ove si fosse ritenuto che essa contrastasse con l'art. 24, comma
terzo, Cost., ha affermato la rilevanza del dubbio di costituzionalità della
norma da applicare.
3. - Le
proposte questioni non sono, peraltro, fondate. L'ordinanza, per sostenere il
contrasto della norma in disamina con il terzo comma dell'art. 24 Cost., muove
dal presupposto che il beneficio accordato al lavoratore costituisca una forma,
sia pure atipica, di patrocinio gratuito, limitato dalla norma costituzionale
sopra citata ai non abbienti, sicché confliggerebbe con essa la mancata
esclusione dal beneficio stesso dei lavoratori abbienti.
L'assunto non
può essere condiviso; il patrocinio a spese dello Stato, volto a consentire a
tutti i cittadini la possibilità di agire e di difendersi in giudizio, si
differenzia nettamente dal beneficio del quale si discute, che prescinde dalle
condizioni economiche del soggetto interessato. In vista della rilevanza
sociale della materia previdenziale e assistenziale, il legislatore, disponendo
la compensazione delle spese del giudizio in caso di soccombenza del
lavoratore, ha voluto porlo al riparo dal rischio processuale, al fine di
consentirgli di far valere le sue pretese non temerarie nei confronti degli
istituti di previdenza e assistenza.
Il costo del
processo può essere gravoso anche per chi non sia povero nei limiti richiesti
per ottenere il patrocinio a spese dello Stato e può costituire, anche in tal
caso, una remora a far valere le proprie fondate ragioni.
A tale
inconveniente, ha voluto porre rimedio la norma denunziata, prescindendo dalle
condizioni economiche del lavoratore interessato, al fine di neutralizzare la
sua notoria minore resistenza di fronte al rischio processuale (sent. n. 23 del
1973).
4. - Del pari
non fondato deve ritenersi il dubbio di costituzionalità riferito al primo
comma dell'art. 24 Cost. Su tale punto l'ordinanza di rimessione osserva che la
norma di favore determina inevitabilmente un notevole incremento del
contenzioso in materia previdenziale e gli istituti di assistenza e previdenza
verrebbero a trovarsi in difficoltà per affrontare difese efficaci, sicché ne
deriverebbe un reale affievolimento della tutela giurisdizionale dei diritti.
Tale assunto
é stato già disatteso con la citata sentenza n. 23 del
1973, ritenendosi che "la mancata ripetibilità delle spese di lite,
pur in caso di vittoria, certamente non rappresenta, nei confronti
dell'istituto assicuratore (attesa la sua peculiare struttura e connotazione,
anche sotto il profilo finanziario), una remora alla difesa avverso pretese di
prestazione del lavoratore, che si ritengano infondate e, quindi, una
violazione del diritto dell'istituto medesimo alla tutela
giurisdizionale".
Tale
orientamento va confermato, tenendo anche presente la particolare struttura dei
servizi legali degli istituti di previdenza ed assistenza e considerando,
d'altra parte, che eventuali difficoltà ed oneri riguardanti il potenziamento
di tali servizi costituirebbero pregiudizi di fatto, inidonei a concretare una violazione
del precetto costituzionale invocato.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att.
cod. proc. civ. (nel nuovo testo risultante dall'art. 9 della legge 11 agosto
1973, n. 533) sollevata, in riferimento all'art. 24, primo e terzo comma, della
Costituzione, dal pretore di Avezzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 4 luglio 1979.