SENTENZA N. 38
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 22, commi primo e terzo, della legge 18 marzo
1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori
universitari), 13, commi terzo e quarto, della legge 24 febbraio 1967, n.
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il
Giudice relatore dott. Arnaldo Maccarone;
udito l'Avvocato generale dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
La dott.ssa Vivan
Itala, insegnante di ruolo di lingua e letteratura inglese presso l'Istituto
tecnico "Molinari" di Milano, e comandata
presso il Ministero degli affari esteri, chiese di essere Comandata presso
l'Università di Bari, dove si era reso vacante un posto di incaricato
per il detto insegnamento per l'anno 1974/75.
Il Ministero della Pubblica Istruzione respinse però la domanda e
Con la detta ordinanza, il Consiglio di Stato ha precisato al riguardo
che dalle disposizioni menzionate discende che gli insegnanti dell'ordine
medio, pur potendo ottenere comandi presso le Università per ivi tenere
incarichi di insegnamento in materie considerate
fondamentali, sono assoggettati ai seguenti limiti: 1) possono ottenere il
comando a carico del bilancio dello Stato presso qualunque facoltà di qualsiasi
università solo gli insegnanti medi abilitati alla libera docenza; 2) quelli
non abilitati possono ottenere il comando solo per l'insegnamento di una lingua
straniera da tenersi presso determinati tipi di facoltà universitaria (Economia
e Commercio, Scienze politiche, Scienze economiche e bancarie, oppure presso
l'Università per stranieri di Perugia).
Tutto ciò pur vigendo attualmente il divieto di
bandire esami di abilitazione alla libera docenza, sancito con l'art. 1,
secondo comma, della legge 30 novembre 1970, n. 924.
Tanto premesso il Consiglio di Stato, con la menzionata ordinanza, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale delle ricordate norme in base
alle quali avrebbe dovuto negarsi alla Vivan il
richiesto comando, per asserito contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.. A sostegno della censura
osserva che, pur dovendosi riconoscere che la libera docenza costituisce un
valido criterio di differenziazione a favore di chi ne sia provvisto, si
dovrebbe tuttavia attribuire a tale criterio un valore esclusivamente
preferenziale, mentre essa é elevata a presupposto di trattamenti
differenziati. Invero in base alle norme impugnate la possibilità di essere
comandato sarebbe del tutto preclusa a chi non é in
possesso della libera docenza, e tale divieto concreterebbe una ipotesi diversa
da quella della pura e semplice preferenza che il titolo potrebbe ragionevolmente
costituire ai fini della scelta del comandato fra l'intera categoria degli
insegnanti medi, senza che possa rinvenirsi una razionale giustificazione a che
gli insegnanti non provvisti di libera docenza siano come accade in virtù delle
impugnate disposizioni - comunque idonei ad essere comandati presso Facoltà che
nessuno autorizza a ritenere di secondo ordine e quindi adatte ad una
ipotizzata minore qualificazione professionale dei non liberi docenti.
E ciò tanto più che gli insegnanti liberi docenti possono essere
comandati anche presso le Facoltà per le quali é consentito il comando dei non
provvisti del titolo, il che costituirebbe ulteriore
motivo di ingiustificato pregiudizio per questi ultimi.
Né si potrebbe obiettare che colui il quale non ha conseguito
l'abilitazione alla libera docenza si trovi in posizione deteriore per fatto
proprio, in quanto, a partire dal 1970 e cioé da epoca anteriore di quattro anni ai fatti di cui é
causa, l'abolizione degli esami di abilitazione alla libera docenza comporta
una situazione ormai irreversibile in base alla quale gli insegnanti che non
hanno potuto sostenere gli esami prima dell'abolizione sono impossibilitati a
conseguire il titolo e quindi in situazione deteriore senza rimedio e non a
loro imputabile.
Si é costituita la parte privata Vivan,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Arangio
Ruiz e Enrico Ciontelli,
che hanno depositato nei termini le loro deduzioni difensive.
La difesa della parte privata svolge argomentazioni analoghe a quelle
esposte nell'ordinanza di rinvio, ponendo in
particolare evidenza che in virtù delle norme impugnate si eleva il possesso
della libera docenza a discriminante assoluta ai fini della possibilità di
ottenere il comando in discorso, il che costituirebbe violazione di un diritto
costituzionalmente sancito a difesa del cittadino, il quale si troverebbe in
situazione di grave ingiustizia non causato da fatto proprio, essendo ormai
precluso l'accesso al titolo in questione.
Non sarebbero quindi compatibili con l'osservanza dell'art. 3 Cost. le norme impugnate che discriminano in funzione
dell'età (invero gli insegnanti più giovani, per effetto dell'abolizione degli
esami di abilitazione, non sono più in grado di procurarsi il titolo) ed in
funzione comunque di una presunta maggiore importanza di alcuni insegnamenti
universitari e di alcune facoltà.
Considerato in diritto
1. - Con l'art. 115 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, fu stabilito, tra
l'altro, che, per provvedere temporaneamente ad insegnamenti di livello
superiore, potevano essere comandati presso le
Università o Istituti superiori presidi o professori di ruolo degli istituti
pubblici di istruzione media.
Tale disposizione di principio venne confermata
con l'art. 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, col quale peraltro (comma
primo) si restrinse la facoltà di comando prevedendo che in linea di massima il
Ministro potesse avvalersene solo se il preside o il professore destinatario
del comando fosse in possesso di abilitazione alla libera docenza. Tale
requisito era però espressamente escluso per l'incarico di insegnamento
di una lingua straniera nelle Facoltà di Economia e Commercio.
Con l'art.
Con lo stesso art. 13 (comma terzo) si dispose altresì che i comandi del
personale provvisto di libera docenza potevano essere
disposti anche presso l'Università per stranieri di Perugia,
ma con l'articolo unico della l. 24 novembre 1967, n. 1154 tale requisito venne
eliminato, restando così aperta la possibilità di comando del citato personale
docente presso l'Università per stranieri di Perugia
anche in difetto di detta abilitazione.
Infine, con l'art. 1 della L. 30 novembre 1970,
n. 924, furono aboliti gli esami di abilitazione alla
libera docenza, a partire dalla sessione del 1970.
2. - Secondo l'ordinanza del Consiglio di Stato le
norme ricordate, nella parte in cui non consentono agli insegnanti dell'ordine
medio privi della abilitazione alla libera docenza di essere comandati per
assumere incarichi per materie diverse dalla lingua straniera e presso Facoltà
diverse da quella di Economia e Commercio, Scienze politiche, Scienze
economiche e bancarie o Università diverse da quelle per stranieri di Perugia, istituirebbero una irrazionale disparità di
trattamento a danno degli esclusi. E cio, in quanto,
sostanzialmente, secondo l'ordinanza di rinvio, il requisito come sopra
richiesto, assumerebbe il carattere non di un pur esigibile titolo preferenziale per l'attribuzione dell'incarico di
insegnamento, ma di un vero e proprio presupposto per il conferimento
dell'incarico stesso, non razionalmente giustificabile come tale, una volta che
sono ammessi all'insegnamento presso talune Facoltà universitarie, non di
minore importanza delle altre, docenti non provvisti della abilitazione in
parola.
3. - La questione così sollevata non é fondata. É
infatti agevole osservare che il legislatore si é indotto alla descritta
disciplina del comando universitario nell'intento di sopperire alle carenze di
personale denunziate dall'Amministrazione dell'istruzione superiore, e ciò ha
fatto tenendo presenti quelli che, a suo giudizio, costituivano requisiti di
base atti a garantire appunto che il rimedio utilizzato fosse idoneo allo scopo
per la qualità dei docenti designati. Indicando nel possesso della
abilitazione alla libera docenza la condizione necessaria per il
comando, il legislatore si é mosso nell'ambito della sua discrezionalità,
certamente comprensiva della determinazione dei requisiti idonei a garantire
l'attitudine del docente allo svolgimento dei compiti affidatigli. Va d'altra
parte, riconosciuto che l'abilitazione alla libera docenza ben poteva essere
considerata requisito atto allo scopo suddetto; trattavasi
invero dell'abilitazione ad impartire insegnamenti universitari aventi lo
stesso valore di quelli ufficiali, conseguita all'esito di un apposito esame condotto su prove impegnative, tendenti ad
accertare l'idoneità dell'aspirante.
4. - Né giova obiettare, come fa l'ordinanza, che
la limitazione a certe Facoltà della condizione per il comando renderebbe
irrazionale la differenziazione in vista della pari dignità scientifica delle
Facoltà per le quali invece il requisito non é richiesto.
Invero, anche con riguardo a tale scelta il
legislatore non ha creato arbitrariamente situazioni di sfavore, ma ha tenuto
razionalmente conto delle particolari caratteristiche delle Facoltà che, per
l'oggetto delle discipline o per l'orientamento fondamentale e le
caratteristiche didattiche, potevano prestarsi per il comando di docenti non
provvisti del requisito della libera docenza.
5. - Dette conclusioni sono valide a maggior
ragione per quanto riguarda l'esclusione del requisito della libera docenza per
i comandi presso l'Università per stranieri di Perugia,
il cui carattere, anche per le peculiarità del corpo docente, come si legge
nella relazione alla legge 24 novembre 1967, n. 1154, consente che gli
insegnanti possiedano una qualificazione professionale indipendente
dall'abilitazione alla libera docenza.
6. - Neppure la circostanza che gli abilitati alla libera docenza possono
essere destinati anche ai comandi presso Facoltà per le quali il titolo non é
richiesto vale a delineare una violazione del
principio di eguaglianza nel senso prospettato nell'ordinanza di rinvio,
essendo evidente che la detta eventualità é diretta conseguenza della
disciplina della materia che, come si é detto, é stata dettata dal legislatore
nell'ambito della sua discrezionalità non sindacabile in questa sede.
7. - Né infine può essere condivisa la censura sollevata dal Consiglio di
Stato sotto il particolare profilo della lesione del principio di eguaglianza che deriverebbe dalla avvenuta abolizione
degli esami di abilitazione alla libera docenza ex art. 1 legge n. 924 del
1970, ed in virtù della quale gli insegnanti che non hanno potuto sostenere gli
esami prima dell'abolizione si troverebbero nella impossibilità di conseguire
il titolo richiesto dalla norma impugnata, e quindi in una situazione di
inferiorità irreversibile, ed a loro non imputabile, nei confronti di coloro
che, invece, avendo goduto del regime Precedente, avevano potuto conseguire
l'abilitazione.
In sostanza, secondo il giudice a quo, si dovrebbe affermare il contrasto
con il principio di eguaglianza delle diverse
situazioni conseguenti all'evoluzione nel tempo della disciplina dell'istituto
giuridico in discorso.
Al riguardo, peraltro, anche senza entrare nel merito dei motivi che
indussero il legislatore ad abolire gli esami di abilitazione
alla libera docenza nel quadro della riforma dell'istruzione superiore, non può
che confermarsi la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale non
contrasta con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento
applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo,
giacché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento differenziatore (sentt. 57/73, 92/75, 138/77, 65/79).
D'altra parte, non si tratta di una disposizione isolata, poiché in
numerose norme successive alla legge del 1970, soppressiva
dell'esame di abilitazione alla libera docenza, si é
fatto esplicito riferimento a tale qualifica accademica come titolo valutabile
a vari fini (v. ad es. art. 4 D.P.R. 30 dicembre 1971, n.
1252 che approva il regolamento per l'ammissione al concorso per la carriera
diplomatica; art. 64 D.P.R. 31 ottobre 1973, n. 1145 che approva il nuovo
statuto del Politecnico di Torino; art. 4 D.L. 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, concernente la nuova disciplina
degli incarichi universitari; art.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22, commi primo e terzo, della l. 18 marzo 1958, n.
311, e dell'art. 13, commi terzo e quarto (il terzo comma sostituito
dall'articolo unico legge 24 novembre 1967, n. 1154), della legge 24 febbraio
1967, n. 62, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,
con ordinanza del Consiglio di Stato del'11 giugno
1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.