SENTENZA N. 92
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 5, primo comma, della legge 3 maggio 1967, n. 315 (trattamento di
quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari), promosso con ordinanza
emessa il 29 gennaio 1972 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili -
sul ricorso di De Castro Ugo contro
Visti gli atti di costituzione di De Castro Ugo e della Direzione
generale degli Istituti di previdenza;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975
il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Renato Alessi,
per il De Castro, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per gli Istituti di previdenza.
Ritenuto in fatto
Nei procedimenti riuniti relativi ai ricorsi proposti dal dott. Ugo De
Castro avverso i provvedimenti di liquidazione della pensione emessi dal
Direttore generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro,
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, che stabilisce i criteri
per la determinazione della pensione teorica spettante ai sanitari alla data
della cessazione dal servizio, é in contrasto con l'art. 36 della costituzione,
perché la omessa valutazione, agli effetti del
trattamento di quiescenza, degli emolumenti effettivamente corrisposti al
sanitario alla data del collocamento a riposo, inciderebbe illegittimamente
sulla retribuzione differita, in violazione del precetto costituzionale che
garantisce il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del lavoro prestato.
Inoltre, l'art. 5, primo comma, della legge n. 315 del 1967,
contrasterebbe con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione, non essendo giustificata la disparità di trattamento tra le
categorie di dipendenti assoggettati a contribuzione a favore delle Casse
pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza. Al
riguardo
L'ordinanza é stata notificata, comunicata e pubblicata ai sensi di
legge.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti il Ministero del
tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza - a
mezzo della Avvocatura generale dello Stato, e il dott. De Castro,
rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Alessi e
Adriano Pallottino.
La difesa dello Stato, dopo aver osservato che la misura del trattamento
di quiescenza degli iscritti alle Casse di previdenza dipende in linea di
principio dalla situazione tecnico finanziaria delle
singole Casse, rileva che il carattere retributivo della pensione, quale
compenso differito per il lavoro prestato, non comporta ai fini della
determinazione del quantum il riferimento automatico alla retribuzione
percepita alla data di cessazione del servizio.
Ora, prosegue l'Avvocatura, é vero che l'esigenza di adeguare il
trattamento di quiescenza al livello economico della retribuzione di fine
servizio ha trovato pratica attuazione in altri sistemi di pensionamento e,
recentemente, anche a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai
sanitari, per i quali, relativamente al personale cessato dal servizio a
partire dal 1 luglio 1971, la legge 11 agosto 1972, n.
Anche per quanto riguarda il preteso contrasto tra la norma impugnata e
il principio di eguaglianza, la difesa dello Stato esclude che la censura sia
fondata, perché l'art. 5, primo comma, della legge n. 315 del 1967 contiene una
norma di carattere generale, valevole quindi per tutti gli interessati. Inoltre
la autonomia amministrativa delle singole Casse
pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza,
non consente un raffronto tra i diversi sistemi pensionistici, perché la
attuazione della tendenza di adeguare il trattamento di quiescenza al livello
economico di attività, non può avvenire per tutti i dipendenti amministrati
dalle singole Casse subito e contemporaneamente, ma richiede, in relazione ai
diversi gruppi non omogenei di dipendenti, una opportuna diversificazione in
relazione a condizioni tecnico finanziarie obbiettive e meritevoli di diversa
considerazione.
Per contro, la difesa del dott. De Castro, pur rilevando che il giudizio
dinanzi alla Corte dei conti avrebbe potuto essere
deciso in senso favorevole al ricorrente, anche senza l'incidente di
legittimità costituzionale sulla base di una corretta applicazione delle norme
vigenti, osserva che, alla stregua della interpretazione data dal giudice a quo
alla norma impugnata, e per le stesse considerazioni contenute nella ordinanza
di rinvio, la questione proposta deve ritenersi fondata.
All'udienza di discussione le parti hanno ulteriormente il lustrate le loro deduzioni e richieste.
Considerato in diritto
1. - La legge 3 maggio 1967, n. 315, stabilisce all'art. 5 che, ai fini
del calcolo dell'importo della pensione spettante ai sanitari al loro
collocamento a riposo, si prende per base la successione delle retribuzioni
pensionabili annue attribuite all'iscritto per ogni anno solare, a partire
dalla data di inizio del servizio utile.
Il conteggio riferito all'anno solare implica (artt. 12 e 17 legge 11 aprile
1955, n. 379) che l'importo da tener presente per ogni annualità da computare é
quello goduto dall'iscritto alla Cassa per le pensioni dei sanitari all'inizio
di ciascun anno e cioé al 1 gennaio, con la
conseguenza che, degli aumenti eventualmente concessi nel corso dell'anno, si
debba tener conto, ai fini del calcolo per la pensione, solo al 1 gennaio dell'anno
successivo. Questo criterio risulta temperato dalla disposizione di cui
all'art. 3 della citata legge n. 315 del 1967, il quale, relativamente ai
sanitari in servizio al 1 gennaio 1967, stabilisce che le annualità anteriori a
quella data sono computate non sulla base delle retribuzioni percepite
all'inizio di ciascun anno, ma di quanto loro dovuto al 1 gennaio 1967. La
norma prevede, inoltre, l'ulteriore accorgimento di computare nel calcolo anche
gli aumenti successivamente concessi ed ai quali fosse stato
dato, nelle relative deliberazioni, valore retroattivo, sempre che tali aumenti
derivassero però o da promozioni, o da leggi, oppure da regolamenti organici.
2. - Nel giudizio relativo al ricorso di un sanitario, collocato in
pensione il 31 luglio 1969, che, con deliberazione presa il 9 giugno dello
stesso anno, aveva conseguito sensibili aumenti di stipendio per effetto della
maggiore anzianità riconosciutagli a seguito della unificazione dei servizi
prestati anche presso altri enti ospedalieri (deliberazione adottata ai sensi
dell'art. 34, secondo comma, del d.P.R.
27 maggio 1969, numero 130),
3. - Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art.
5 impugnato, spostando, ai fini pensionistici, al 1 gennaio dell'anno
successivo l'efficacia di miglioramenti economici concessi nel corso dell'anno
precedente, violerebbe innanzi tutto l'art. 36 della Costituzione. Argomenta in
proposito il giudice a quo che la pensione, la cui natura di retribuzione
differita é stata costantemente affermata da questa Corte, non potrebbe
ritenersi proporzionata alla quantità e qualità del lavoro fornito dal
sanitario qualora non fosse computata anche con riferimento all'ammontare della
retribuzione effettivamente corrisposta alla data di cessazione dal servizio.
Ma la questione non é fondata.
Come esattamente osserva la difesa dello Stato, l'affermazione circa il
carattere retributivo riconosciuto alla pensione quale compenso differito per
il lavoro prestato, non comporta, ai fini della determinazione del quantum, che
il calcolo debba sempre farsi con riferimento, in
tutto o in parte, all'importo della retribuzione percepita a quella data, ma
esprime solo l'esigenza di un graduale adeguamento del trattamento di
quiescenza al livello economico di attività.
Al riguardo é da osservare innanzi tutto che la legge n. 315 del 1967 non
ha affatto ignorato tale esigenza, allorché, in un sistema pensionistico
sostanzialmente fondato sulla media dei valori delle retribuzioni e delle
contribuzioni annue riferiti all'intero periodo di servizio, ha introdotto
adeguati correttivi, come quello di assumere quale
dato fisso per ciascuno degli anni anteriori al 1967,l'ammontare dello
stipendio e del contributo di quell'anno, o quello di
tener conto di aumenti successivi cui fosse stato dato dagli organi competenti
effetto retroattivo, nei casi contemplati dalla legge.
Né, ai fini della risoluzione della questione, può avere alcuna rilevanza
il dato di fatto che, nel giudizio a quo, il ricorrente non potesse
far risalire gli effetti della deliberazione concessiva degli aumenti a data
anteriore a quella (8 maggio 1969) dell'entrata in vigore del d.P.R. 27 maggio 1969, n. 130, che li aveva autorizzati e
che era posteriore alla data (1 gennaio 1969) per lui utile ai fini del computo
della pensione.
In termini più generali, va poi considerato che l'esigenza di avvicinare
l'ammontare del trattamento di quiescenza a quello del servizio attivo,
implicante un giudizio di merito che é, per altro, prerogativa del Parlamento,
va trovando pratica attuazione, secondo le possibilità della pubblica finanza,
ed in rapporto anche alle disponibilità dei singoli Istituti e Casse autonome
nelle quali si strutturano i vari settori della pubblica azione previdenziale.
Così, per i dipendenti dello Stato, é stata raggiunta la base pensionabile
dell'80% della retribuzione di fine servizio, per gli iscritti all'INPS, quella
del migliore triennio, mentre per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali e a quella degli insegnanti di asilo e di scuole
elementari parificate, il riferimento, con effetto dal 1 luglio 1965, é
collegato all'ammontare dell'ultimo stipendio percepito.
Il che, con la legge 11 agosto 1972, n. 485, é stato poi disposto anche
per gli iscritti alla Cassa pensione dei sanitari, ma a vantaggio del solo
personale collocato a riposo dal 1 luglio 1971. Di tale disposizione non
possono pertanto beneficiare coloro che sono stati collocati in pensione
anteriormente a quella data, tra essi compreso anche
il sanitario ricorrente nel giudizio che ha dato luogo alla dedotta questione
di costituzionalità.
4. - Questa varietà di strutturazione del sistema pensionistico tra i
vari organismi previdenziali e le relative modificazioni nel tempo offrono
all'ordinanza di rimessione argomento per una ulteriore censura di incostituzionalità dello stesso
art. 5, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. La
differenza di trattamento che ovviamente discende dalla varietà di
regolamentazione esistente anche in rapporto alle varie Casse amministrate
dallo stesso Ministero del tesoro, violerebbe il principio di eguaglianza.
Ma nemmeno sotto questo profilo la questione può ritenersi fondata.
Le anzidette Casse pensioni hanno in comune solo l'organo che le
amministra, ma sono fra di loro distinte ed autonome,
ciascuna con un proprio bilancio, in cui le entrate, rappresentate dai
contributi, e le spese, costituite dalle erogazioni per pagamento pensioni,
variano da cassa a cassa, in rapporto al vario ammontare delle retribuzioni, su
cui gravano differenziati oneri contributivi. Ne consegue che il diverso
trattamento pensionistico fra gli iscritti alle varie casse, trovando
giustificazione nelle diversità della strutturazione di esse
fondata sulla differenza di base esistente fra le varie categorie di iscritti,
non può dar luogo a censure sul rispetto del principio di eguaglianza, il quale
può ritenersi violato solo quando un trattamento differenziato é applicato a
situazioni che abbiano caratteristiche identiche o almeno analoghe.
Né può contrastare il principio di eguaglianza un differenziato
trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi
nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore in rapporto a situazioni concernenti sia
gli stessi soggetti come gli altri componenti dell'aggregato sociale.
Il che é stato dalla Corte affermato proprio in tema di trattamento di
quiescenza, allorché (sent.
n. 57 del 1973) ha ritenuto che le situazioni dei
collocati a riposo sono legittimamente differenziate in riferimento alla data
di cessazione dal servizio.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 3 maggio 1967, numero 315
(trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari); questione
proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt.
36 e 3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 aprile 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1975.