SENTENZA
N. 65
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928,
promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1973 dalla Corte d'appello di
Venezia, nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e De Boni Angelica,
iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.
Visto l'atto
di costituzione dell'INAIL;
udito
nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Brunetto
Bucciarelli Ducci;
udito
l'avvocato Vincenzo Cataldi per l'INAIL.
Ritenuto in fatto
La Corte di
appello di Venezia nel corso di un giudizio avente ad oggetto, in punto di
diritto, l'interpretazione dell'art. 14 della legge 12 aprile 1943, n. 455 -
secondo cui l'estensione della tutela assicurativa contro la silicosi e
l'asbestosi si riferisce anche ai casi di malattia manifestatisi prima
dell'entrata in vigore di quella legge - ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, in
riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione.
Si osserva
nell'ordinanza di rimessione che non può attribuirsi all'art. 14 della legge
455 del 1943 una retroattività tale da farla operare al di là del termine
iniziale dal quale ha preso vigore la normativa rivolta per la prima volta alla
protezione dalle malattie professionali, perché detto articolo non ha fatto che
estendere tale tutela ad altre malattie professionali, non incluse nella
tabella allegata alla normativa originaria.
Sarebbe
illogico quindi ritenere che il legislatore del 1943 abbia inteso statuire a
tutela delle sole malattie della silicosi ed asbestosi una retroattività che
non era stata prevista per tutte le altre malattie professionali considerate
nella legge originaria.
Su tale
presupposto normativo la Corte d'appello di Venezia ha sollevato d'ufficio
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 13 del citato
r.d. n. 928 del 1929, per il dubbio che la sua natura non retroattiva contrasti
con l'art. 38, secondo comma, Cost., che prevede il diritto dei lavoratori
all'assicurazione in caso di infortunio o di malattia. La norma impugnata
violerebbe altresì l'art. 3, primo comma, Cost., ingiustamente discriminando
tra persone egualmente malate a seconda che la malattia professionale sia stata
contratta prima o dopo l'entrata in vigore della legge che ha istituito
l'assicurazione obbligatoria contro le suddette malattie.
Innanzi a
questa Corte si é costituito l'INAIL, rappresentato e difeso dagli avvocati
Vincenzo Cataldi e Mario Lamanna, con atto depositato il 15 luglio 1975,
chiedendo dichiararsi l'infondatezza delle questioni proposte.
La difesa
dell'Istituto premette che nel caso di specie la denuncia di malattia é
avvenuta a distanza di circa 35 anni dall'epoca lavorativa in cui si sarebbe
verificato l'evento morbigeno, ed osserva che la disposizione costituzionale
invocata opera nel senso di far sì che il legislatore debba emanare un organico
sistema di norme inteso a disciplinare le prestazioni dovute a tutela del
lavoratore al verificarsi degli eventi indicati nell'art. 38 della stessa
Costituzione. La norma costituzionale ha lasciato, tuttavia, piena libertà in
ordine alla scelta dei modi e delle strutture organizzative dirette allo scopo
di garantire il conseguimento delle previdenze cui i lavoratori hanno diritto,
anche mediante l'Istituto assicurativo che, pur con particolari caratteristiche,
ha per fondamento principi sinallagmatici e suppone la previsione di un sistema
contributivo - anch'esso particolare - che ne assicuri la copertura
finanziaria.
Ad avviso
dell'INAIL, quindi, non é concepibile un'interpretazione dell'art. 38, secondo
comma, della Costituzione, tale da garantire ai lavoratori il diritto a
prestazioni assicurative anche per eventi ricollegantisi a lavorazioni svolte
in epoca remota allorché non esisteva in Italia l'assicurazione contro le
tecnopatie.
La difesa dell'Ente
conclude osservando che non v'é violazione del principio d'eguaglianza allorché
siano poste a comparazione, come nella specie, situazioni diverse, quali sono
quelle del lavoratore che ha, in ipotesi, contratto malattia professionale
prima o dopo l'entrata in vigore della normativa del 1929, introduttiva del
corrispondente obbligo assicurativo.
Considerato in diritto
1. - Alla
Corte é stata proposta questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 13 r.d. 13 maggio 1929, n. 928 (decreto delegato che per la prima
volta ha introdotto la garanzia assicurativa contro le malattie professionali),
nella parte in cui esclude l'indennità per coloro che hanno contratto le
malattie professionali in lavorazioni cessate anteriormente all'entrata in
vigore di detta normativa, per il dubbio che ciò confligga con l'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto di
essere tutelati contro gli infortuni e le malattie. L'esclusione
dall'indennizzo é censurata anche in riferimento all'art. 3 Cost., ravvisandosi
una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori affetti dalla stessa
malattia professionale, a seconda che abbiano cessato di svolgere l'attività
morbigena prima o dopo l'entrata in vigore della normativa che ha introdotto la
corrispondente tutela nell'ordinamento giuridico.
Va
innanzitutto considerato, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, che
la controversia sottoposta al giudice a quo concerne il caso di un
lavoratore colpito da silicosi ricollegabile a lavorazioni svolte negli anni
1922-1923-1924, avendo il medesimo cessato, in quell'epoca, di svolgere
attività silicotigena. Di conseguenza va meglio puntualizzato e circoscritto
l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, nel senso che la norma da
esaminare é quella di cui all'art. 14 della legge 12 aprile 1943, n. 455
(estensiva della tutela assicurativa contro la silicosi e l'asbestosi), in
relazione all'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, e non direttamente
quest'ultima disposizione, concernente le altre malattie professionali indicate
nella tabella allegata al predetto r.d., tra cui non rientra la silicosi.
2. - La
questione non é fondata.
Esattamente
il giudice a quo interpreta il combinato disposto degli artt. 14 legge
12 aprile 1943, n. 455, e 13 r.d. 13 maggio 1929, n. 928, nel senso che non é
dovuto indennizzo per silicosi contratte in attività morbigene cessate in epoca
antecedente all'entrata in vigore del citato r.d. n. 928 del 1929. Del resto,
negli ultimi anni, si é consolidato in tal senso l'orientamento interpretativo
della Corte di cassazione.
Peraltro la
denunziata esclusione di tutela non viola le invocate norme costituzionali di
raffronto.
Invero questa
Corte ha già affermato che "la garanzia posta dall'art. 38, secondo comma,
della Costituzione, ispirata ad un fondamentale principio di solidarietà
sociale, costituisce una direttiva di ordine generale, vincolante per il
legislatore ordinario, cui é, peraltro, demandato il compito di attuarla"
(sentenza n. 3
del 1975). Parimenti "la Corte ha ritenuto che la norma costituzionale
consente allo Stato di scegliere i modi e le strutture organizzative più idonee
allo scopo, e, in particolare, che sia compatibile col precetto costituzionale
la scelta, per criterio tecnico organizzativo, della forma assicurativa" (sentenza n. 91 del
1976).
Il
legislatore ha potuto quindi legittimamente ricorrere ad un sistema di
assicurazioni obbligatorie, che, pur informato a criteri pubblicistici di
maggior tutela degli assicurati, presuppone l'attualità del rapporto di lavoro
in correlazione all'obbligo assicurativo, istituito per legge.
Esula per ciò
da tale sistema la tutela di soggetti che abbiano cessato l'attività lavorativa
antecedentemente all'entrata in vigore della legge. Anche l'eccezionale
retroattività disposta dall'art. 14 della legge 12 aprile 1943, n. 455, sancita
per esigenze pubblicistiche, presuppone sempre che al momento di entrata in
vigore di quella legge permanesse il rapporto di lavoro.
Va infine
considerato che il sistema delineato dall'art. 38 Cost., é stato realizzato dal
legislatore secondo un criterio di gradualità, né irragionevole né
incostituzionale, che anzi non urta con il principio secondo cui la tutela
assicurativa non può prescindere da criteri che ne garantiscano la copertura
finanziaria.
3. - Né
presenta maggior pregio la censura proposta per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione. Invero, secondo quanto questa Corte ha ripetutamente affermato
"non può contrastare con il principio di eguaglianza un differenziato
trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi
nel tempo, giacché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento
differenziatore" (sentenze nn. 57 del
1973, 92 del
1975, e 138
del 1977). Ciò a prescindere da ogni possibile rilievo critico circa
l'asserita omogeneità delle situazioni comparate, essendo insuscettibili di
copertura assicurativa le prestazioni lavorative cessate anteriormente
all'entrata in vigore della norma che ha imposto, necessariamente per il
futuro, l'assicurazione obbligatoria contro quei rischi.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d. 13
maggio 1929, n. 928, sollevata, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e
3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza della Corte d'appello di
Genova, in epigrafe indicata.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 4 luglio 1979.