SENTENZA
N. 91
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile, in
correlazione con gli artt. 1895 e 1900 dello stesso codice, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 16 novembre 1973 dal tribunale di Savona nel procedimento civile
vertente tra Pesce Giacomo e l'INAM, iscritta al n. 74 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo
1974;
2) ordinanza
emessa il 18 aprile 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Bolzano nel
procedimento civile vertente tra Egger Franz e l'INPS, iscritta al n. 242 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 231 del 4 settembre 1974;
3) ordinanza
emessa il 19 giugno 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione lavoro -
nel procedimento civile vertente tra Navarra Antonio e l'INPS, iscritta al n.
475 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975;
4) ordinanza
emessa il 17 aprile 1975 dalla Corte d'appello di Torino - sezione magistratura
del lavoro - nel procedimento civile vertente tra Baiardi Angelo e l'INPS,
iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.
Visti gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione
di Navarra Antonio e dell'INAM;
udito
nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Franco
Agostini, per Navarra Antonio, l'avv. Michele Giorgianni, per l'INAM, ed il
vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso del giudizio istaurato dinanzi al tribunale di Savona da tal Giacomo
Pesce avverso l'INAM per il conseguimento dell'indennità di malattia a seguito
di lesioni riportate in un incidente stradale, il collegio, con ordinanza 16
novembre 1973, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1886 del codice civile, nei limiti in cui rende applicabile alle
assicurazioni sociali le norme fissate dall'art. 1900 dello stesso codice, in
riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
Rileva, a
riguardo, il collegio che, creando l'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore a che siano
assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di malattia, la
disposizione contenuta nell'art. 1886, per la quale si rende applicabile al
settore delle assicurazioni sociali la norma dell'art. 1900, primo comma, cod.
civ., che porta ad escludere la corresponsione della indennità di malattia
quando questa sia conseguenza di dolo o colpa grave dell'assicurato,
limiterebbe tale diritto.
Nel giudizio
davanti alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Si é regolarmente
costituito l'INAM. La costituzione, invece, del Pesce Giacomo é avvenuta fuori
termine.
L'Avvocatura
dello Stato contesta, nelle sue deduzioni, la fondatezza della proposta
questione sotto il profilo che il sistema delle assicurazioni sarebbe unico nei
suoi aspetti essenziali, siano esse private o sociali. Tali aspetti essenziali
sarebbero rappresentati dal rischio, dalla causa (fronteggiare una situazione
futura di bisogno) e dal carattere aleatorio del contratto di assicurazione.
Il precetto
costituzionale fissato dall'art. 38, secondo comma, non avrebbe inteso
sovvertire i principi fondamentali del sistema assicurativo, in particolare
quello del rischio, che anche per le assicurazioni sociali rimarrebbe di regola
quello evento futuro, indipendente dalla volontà dell'assicurato, derivante da
caso fortuito, forza maggiore e da menomazione delle capacità di lavoro e di
guadagno. Col ritenere il contrario rimarrebbe sovvertito il concetto di
rischio indennizzabile, fondamentale anche in tema di assicurazioni sociali.
Quanto sopra troverebbe conforto anche nelle sentenze n. 22 del
1969 e n. 80
del 1971 della Corte costituzionale.
L'INAM, nel
richiedere che la questione di legittimità venga dalla Corte dichiarata infondata,
sviluppa, a sostegno della propria richiesta, considerazioni analoghe a quelle
dell'Avvocatura dello Stato.
In sostanza,
nel caso di specie, la malattia, conseguente al sinistro stradale, sarebbe
addebitabile al comportamento gravemente colposo dell'assicurato per cui non
potendosi considerare l'evento in strictu sensu come vero e proprio
rischio, per venir meno del carattere dell'accidentalità, non troverebbe
applicazione l'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
2. - Nel
corso del procedimento civile vertente tra Egger Franz e l'INPS davanti al
giudice del lavoro del tribunale di Bolzano, é stata prospettata dalla parte
attrice la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice
civile, nella parte in cui stabilisce che "in mancanza si applicano le
norme del presente capo", in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,
della Costituzione.
É da
premettere che l'Egger aveva convenuto in giudizio con citazione notificata il
28 agosto 1973 l'Ente assicurativo perché fosse condannato a liquidargli la
pensione di invalidità ai sensi dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636.
Alla richiesta aveva resistito l'INPS opponendo che l'infermità da cui sarebbe
derivata la incapacità di guadagno del richiedente era preesistente al rapporto
di lavoro e quindi non dovuta, in base all'interpretazione data dalla Corte di
cassazione all'articolo 1886 del codice civile.
Il tribunale,
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale, disponeva, con ordinanza 18 aprile 1974, la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio.
Si rileva,
nell'ordinanza, che l'art. 1886 del codice civile, nell'interpretazione che di
esso é stata data, nel suo collegamento con l'art. 1895 dello stesso codice,
dalla Corte di cassazione, violerebbe gli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, poiché, per quanto attiene alla prima violazione, priverebbe
della pensione di invalidità un lavoratore che, nonostante il suo stato di infermità
o difetto fisico, sia riuscito a trovare e svolgere un certo tipo di lavoro,
determinando, di conseguenza, una disparità di trattamento con gli altri
lavoratori e, per quanto attiene alla seconda violazione, eluderebbe quella
garanzia imposta dalla norma costituzionale a favore di tutti i lavoratori e
rappresentata dalla somministrazione dei mezzi adeguati alle esigenze di vita.
Vi é stato il
solo intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'Avvocatura
dello Stato contesta la fondatezza della questione. Per essa non sussisterebbe
la violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, per gli aspetti
essenziali del sistema assicurativo, sia esso privato, sia sociale,
rappresentati dal rischio, dalla causa - fronteggiare una situazione di bisogno
- e dal carattere aleatorio del contratto di assicurazione. Rilevanza, a
riguardo, assumerebbe l'elemento del rischio, ricollegabile ad un evento
futuro, indipendente dalla volontà dell'assicurato, e derivante da caso
fortuito, forza maggiore o fatto di altro soggetto, che importi la abolizione o
la menomazione della capacità di lavoro e di guadagno. Il concetto di rischio
indennizzabile, fondamentale in tema di assicurazioni sociali, risulterebbe
sovvertito se si ammettesse il diritto al beneficio assicurativo nella ipotesi
in cui il rischio non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della
conclusione del contratto.
3. - Con
citazione del 7 novembre 1966, il bracciante agricolo Antonio Navarra conveniva
in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) davanti al
tribunale di Agrigento, chiedendo la condanna a corrispondergli la pensione di
inabilità negatagli in sede amministrativa. Soccombente, sia nel giudizio di
primo grado sia in quello di appello, per essere stato accertato che la
malattia, da cui era derivata l'infermità, preesisteva all'inizio del rapporto
assicurativo e si era solo aggravata nel decorso di questo, il Navarra
ricorreva in Cassazione denunciando, come unico motivo di annullamento, la insufficienza
della motivazione circa la discriminazione tra infermità preesistente e
infermità sopravvenuta e sostenendo che, comunque, la preesistenza del rischio
non escludeva il diritto a pensione. Lo stesso Navarra, in successiva memoria
illustrativa, prospettava, in via subordinata, la questione della illegittimità
costituzionale dell'art. 1886 del codice civile in riferimento agli artt. 3 e
38, comma secondo, della Costituzione.
La sezione
lavoro della Corte di cassazione, in accoglimento della subordinata, ha
sollevato, con ordinanza del 19 giugno 1974, la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli della Costituzione indicati dal
ricorrente, del precitato art. 1886 del codice civile in quanto in materia di
assicurazioni sociali, nel difetto di leggi speciali, richiamando e rendendo
applicabile, fra gli altri, il successivo art. 1895, il rapporto assicurativo
rimarrebbe privo di effetti qualora il rischio non sia mai esistito o abbia
cessato di esistere prima del suo inizio.
Nel giudizio
davanti alla Corte si é regolarmente costituito il Navarra e vi é stato atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. - La Corte
di cassazione, dopo avere, nella parte motivata dell'ordinanza, analizzato
preliminarmente la giurisprudenza formatasi in tema di assicurazioni sociali,
pone in risalto una diversità di principi e di finalità di tali assicurazioni
di fronte a quelle private, nonostante la comune disciplina giuridica
consacrata dal combinato disposto degli artt. 1886 e 1895. Tale disciplina
giuridica deriverebbe dall'assenza di speciali norme e dal mancato seguito, da
parte del Governo, della delega, ricevuta con la legge 30 aprile 1969, n. 153,
a emanare, entro il 21 novembre 1971, con decreti aventi forza di legge, norme
intese, fra l'altro, a "rivedere la vigente disciplina sulla invalidità
pensionabile . .. al fine di attuare una più equa valutazione dei casi in cui
l'evento invalidante preesista all'instaurazione del rapporto assicurativo
(art. 35, lett. a, n. 4)".
Ad avviso
della Corte, la giurisprudenza fino a qui seguita, che ha del tutto modellato,
in base al criterio generale fissato dall'art. 1886 del codice civile, le
assicurazioni sociali su quelle private, se corrisponde ad un logico criterio
interpretativo delle norme giuridiche vigenti, tuttavia non sarebbe conforme ai
principi costituzionali consacrati dagli artt. 3 e 38 della Costituzione; ciò
soprattutto in ordine al diverso aspetto che dovrebbe assumere il rischio nelle
due forme assicurative. L'aspetto che assumerebbe il rischio nell'assetto
privatistico di interessi che dà fondamento al contratto di assicurazione,
quale é previsto e disciplinato dal codice civile, non dovrebbe condizionare le
assicurazioni sociali e le prestazioni che da queste deriverebbero a protezione
del lavoratore, in quanto l'essenza e le finalità di esse sarebbero di natura
del tutto diversa dalle altre.
In sostanza,
per il sistema delle assicurazioni sociali l'obbligo della assicurazione si
estenderebbe - ed é questo l'elemento che darebbe risalto alla diversa natura
dei due sistemi - anche ai casi in cui il rischio sarebbe inesistente o
comunque non potrebbe mai, in base all'ordinamento vigente, verificarsi, o
essere antecedente alla costituzione del rapporto assicurativo, o, comunque,
pur normalmente esistendo, non spiegherebbe alcuna conseguenza giuridica.
Pertanto,
proprio in dipendenza del diverso atteggiarsi del rischio nelle assicurazioni
sociali, sarebbe legittimo trarre il convincimento che il riferimento, in tale
campo, del verificarsi dell'evento dannoso, come nel caso in esame, non sarebbe
essenziale e, di conseguenza, sarebbe indifferente se il suo verificarsi sia
antecedente o successivo all'inizio del rapporto assicurativo.
Il contrasto,
infine, tra la norma impugnata e il principio d'uguaglianza poggerebbe su
diversità di trattamenti, al di fuori di ogni logica e razionalità, che il
sistema comporterebbe tra lavoratori già invalidi prima dell'inizio del
rapporto assicurativo e lavoratori che lo siano diventati dopo, quantunque
anche i primi abbiano svolto quell'attività lavorativa che costituirebbe il
presupposto essenziale della tutela sociale e siano stati, per essi, versati i
prescritti contributi destinati a formare il fondo per l'erogazione della
pensione. D'altra parte lo stato di invalidità pensionabile non si formerebbe
istantaneamente, ma progressivamente, attraverso un aggravarsi della infermità
fino a raggiungere addirittura il limite massimo della invalidità.
5. - Le
deduzioni della difesa del Navarra Antonio ricalcano nella sostanza le
motivazioni dell'ordinanza della Corte di cassazione, soffermandosi in
particolare, su quegli aspetti o contenuti delle assicurazioni sociali che le
diversificherebbero da quelle private e che, di conseguenza, renderebbero
ingiusta l'applicazione ad esse del principio del rischio nei limiti e nelle
conseguenze propri delle seconde.
6. -
L'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento, conclude per la non
fondatezza della questione di legittimità sollevata dalla Corte di cassazione.
Essa riprende, sviluppandoli ulteriormente, i motivi posti a base delle
deduzioni presentate per la ordinanza n. 242 del 1974, di cui sopra, del
pretore di Bolzano.
7. -
Questione identica alla precedente, facendone proprie le motivazioni, é stata
sollevata dalla Corte di appello di Torino - sezione magistratura del lavoro -
con ordinanza del 17 aprile 1975, nel procedimento civile vertente tra Baiardi
Angelo e l'INPS, avente per oggetto la corresponsione della pensione di
invalidità nonostante la malattia dalla quale il Baiardi era affetto
preesistesse all'inizio del rapporto assicurativo.
Considerato in diritto
1. - I
quattro giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe sollevano analoghe e
connesse questioni di legittimità costituzionale per cui vanno riuniti e decisi
con unica sentenza.
2. - Con
l'ordinanza del tribunale di Savona viene proposta, in riferimento all'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1886 del codice civile nei limiti in cui renderebbe applicabile, in
tema di assicurazioni sociali, l'art. 1900 dello stesso codice, in forza del
quale l'assicuratore non é obbligato per i sinistri cagionati da colpa grave
dell'assicurato.
Con le
ordinanze del giudice del lavoro del tribunale di Bolzano, della sezione del
lavoro della Corte di cassazione e della sezione magistratura del lavoro della
Corte di appello di Torino viene altresì proposta, in riferimento agli artt. 3
e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale del precitato art. 1886 cod. civ. nella parte in cui renderebbe
applicabile alle assicurazioni sociali la disposizione contenuta nell'art. 1895
dello stesso codice, in forza della quale il contratto assicurativo é nullo se
il rischio non é mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione
del contratto.
Nel primo
caso é stata richiesta, in sede giudiziaria, la condanna dell'INAM a
corrispondere l'indennità di malattia a seguito di lesioni riportate
dall'assicurato in un incidente stradale dovuto a sua colpa; negli altri casi
la condanna dell'INPS a corrispondere all'assicurato la pensione - negata in
sede amministrativa - per invalidità derivata da malattia preesistente al
rapporto assicurativo.
Le questioni
non sono fondate.
3. - In
ordine alla prima questione (indennità di malattia a seguito di lesioni
riportate in incidente stradale dovuto a colpa dell'assicurato) la Corte rileva
di avere, con sentenza
n. 67 del 1975, ribadito il proprio orientamento giurisprudenziale circa la
posizione che le assicurazioni sociali assumono sul piano costituzionale e ciò
a seguito di questione sollevata, con riferimento all'art. 38 Cost., nei
confronti dell'art. 6, comma quarto, della legge 21 gennaio 1943, n. 130 -
Costituzione dell'Ente "Mutualità" Istituto per l'assistenza di
malattia ai lavoratori - nella parte in cui si richiama all'art. 19, lett. a,
del contratto collettivo nazionale per gli operai dell'industria 3 gennaio
1939.
Con tale
sentenza la Corte ha riaffermato, in linea generale, il principio che
l'indennità da parte dell'Ente assicuratore é tassativamente dovuta a copertura
del danno economico che il lavoratore, affetto da malattia, é costretto a
subire per essersi trovato nell'impossibilità di prestare quella normale attività
lavorativa dalla quale ritraeva i mezzi idonei per provvedere alle proprie
esigenze di vita. Ha altresì precisato che la legge istitutiva dell'INAM ha
inteso, modificando gli organismi mutualistici nei diversi settori produttivi,
dar vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza per garantire la
corresponsione delle prestazioni assistenziali in tutti quei casi non coperti
per legge da altre forme previdenziali. Tale legge si presenta, quindi, come
derogatoria di qualsiasi altra disciplina ad essa precedente.
Consegue che,
nel caso oggetto della ordinanza di rimessione del tribunale di Savona, non può
trovare applicazione l'art. 1886 del codice civile il quale prevede solo sub
condicione la estensione alle assicurazioni sociali delle norme previste
nel capo XX del libro IV dello stesso codice, quando non siano regolate da
leggi speciali.
Non v'é
dubbio, infatti, che le assicurazioni sociali in tema di assistenza di malattia
ai lavoratori siano senz'altro completamente regolate dalla legge 31 gennaio
1943, n. 138, che funge, di conseguenza, da legge speciale nei confronti delle
norme del codice civile relative alle assicurazioni in genere.
Inoltre, la
Corte, nella citata sentenza n. 67 del
1975, ha riconosciuto che la legge istitutiva dell'INAM é idonea a
garantire, come in effetti garantisce, a tutti i lavoratori quel trattamento
assistenziale in caso di malattia che ha trovato un preciso riconoscimento come
diritto nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
4. - Per
quanto riguarda le questioni sollevate con le altre ordinanze (pensione di
invalidità conseguente a stato di malattia preesistente a rapporto di lavoro)
la Corte osserva che gli artt. 1886 e 1895 in quanto applicabili anche alle
assicurazioni sociali, ove le leggi che le riguardano non dispongano
specificatamente, comportano soltanto che debba esistere l'elemento del rischio
al momento del sorgere del rapporto assicurativo.
Ciò non
contrasta affatto con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione. La Corte ha
ben chiarito la differenza tra il primo comma dell'art. 38, il quale pone tra i
compiti primari dello Stato quello dell'assistenza sociale in favore di chi
versi in condizioni di indigenza per inabilità e il secondo comma che, con
riguardo ai lavoratori, presuppone l'insorgere di eventi che incidano
sfavorevolmente sulla loro attività lavorativa (sent. n. 22 del
1969 della Corte cost.).
Anche la sentenza n. 160 del
1974, pur rilevando che la natura pubblicistica delle assicurazioni sociali
importa che il rischio abbia in esse delle proprie peculiari connotazioni, ha
comunque considerato insito l'elemento del rischio nel precetto del secondo
comma in quanto diretto a garantire i lavoratori di fronte ad eventi (e quindi
al rischio) che determinino la cessazione o la riduzione dell'attività
lavorativa; che infine la Corte ha ritenuto che la norma costituzionale
consente allo Stato di scegliere i modi e le strutture organizzative più idonee
allo scopo, e in particolare che sia compatibile col precetto costituzionale la
scelta per criterio tecnico organizzativo, della forma assicurativa.
La tesi che
nelle assicurazioni sociali debba prescindersi dall'elemento del rischio,
condurrebbe in materia di pensioni di invalidità a riconoscere il diritto alla
pensione al lavoratore che intenda far valere i periodi di contribuzione e di
assicurazione per una riduzione della capacità di guadagno, al di sotto dei
limiti di legge preesistente al rapporto assicurativo e di lavoro senza che si
sia verificato alcun nuovo evento che la riduca ulteriormente, il che non
rientra nella previsione dell'art. 38, secondo comma.
Il
riferimento, contenuto nella ordinanza della Cassazione, a casi di
contribuzione assicurativa senza rischio non é probante.
Nella ipotesi
di lavoratrice affetta da sterilità assoluta ma ugualmente soggetta
all'assicurazione di maternità e in quella della lavoratrice impiegata soggetta
allo speciale trattamento previdenziale per i richiamati alle armi, sebbene
l'evento non possa verificarsi nei suoi confronti, l'obbligo della
contribuzione da parte di chi é esente dal rischio é diretto a realizzare,
mediante incremento dei relativi fondi, una maggior tutela di coloro che sono
esposti a quei rischi; né si deroga evidentemente al principio che le
prestazioni non sono dovute a chi non é rimasto esposto al rischio del
verificarsi dell'evento considerato.
Anche perciò
devesi pertanto concludere che le norme del codice civile denunciate non
contrastano col precetto costituzionale dell'art. 38, secondo comma.
Quanto alla
ipotesi specifica (alla quale ha particolare riguardo l'ordinanza della Corte
di cassazione) di chi, essendo già prima dell'inizio del rapporto assicurativo,
affetto da menomazione che riduca la capacità di guadagno al di sotto del
limite previsto dalla legge sulla invalidità e vecchiaia, trovi una occupazione
lavorativa e paghi i contributi, e poi subisca una ulteriore riduzione e
financo la perdita totale della residua capacità, la giurisprudenza della
Cassazione non ha desunto la soluzione negativa in ordine al diritto alla
pensione di invalidità dal disposto dell'art. 1886 cod. civ., bensì dal fatto
che la normativa sulla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia
configura e delimita il rischio, con riguardo alla invalidità, nel senso della
riduzione al di sotto di un certo limite della capacità di guadagno normale, e
che ciò e stato inteso dalla giurisprudenza predetta come avente riguardo ad
una preesistente capacità di guadagno considerata come integra, e non già quale
residuata concretamente a seguito di anteriore causa invalidante.
É siffatta
interpretazione dell'art. 10 della legge 1939, n. 636, in connessione a tutto
il sistema normativo dettato dalle leggi sull'assicurazione invalidità e
vecchiaia, che porta ad escludere il diritto a trattamento pensionistico nel
caso sopra indicato e non già le norme denunciate degli artt. 1886 e 1895 del
codice civile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondate:
a) la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile nel
suo collegamento con l'art. 1900, stesso codice, sollevata, in riferimento
all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Savona con
l'ordinanza 16 novembre 1973;
b) le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile, nel
suo collegamento con l'art. 1895 stesso codice, sollevate, in riferimento agli
artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal giudice del lavoro del
tribunale di Bolzano, dalla Corte di cassazione e dalla Corte di appello di
Torino con le ordinanze 18 aprile 1974, 19 giugno 1974 e 17 aprile 1975.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 28 aprile 1976.