Sentenza n. 91 del 1976
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SENTENZA N. 91

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile, in correlazione con gli artt. 1895 e 1900 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 novembre 1973 dal tribunale di Savona nel procedimento civile vertente tra Pesce Giacomo e l'INAM, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;

2) ordinanza emessa il 18 aprile 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Egger Franz e l'INPS, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974;

3) ordinanza emessa il 19 giugno 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione lavoro - nel procedimento civile vertente tra Navarra Antonio e l'INPS, iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975;

4) ordinanza emessa il 17 aprile 1975 dalla Corte d'appello di Torino - sezione magistratura del lavoro - nel procedimento civile vertente tra Baiardi Angelo e l'INPS, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Navarra Antonio e dell'INAM;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Franco Agostini, per Navarra Antonio, l'avv. Michele Giorgianni, per l'INAM, ed il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio istaurato dinanzi al tribunale di Savona da tal Giacomo Pesce avverso l'INAM per il conseguimento dell'indennità di malattia a seguito di lesioni riportate in un incidente stradale, il collegio, con ordinanza 16 novembre 1973, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile, nei limiti in cui rende applicabile alle assicurazioni sociali le norme fissate dall'art. 1900 dello stesso codice, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Rileva, a riguardo, il collegio che, creando l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore a che siano assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di malattia, la disposizione contenuta nell'art. 1886, per la quale si rende applicabile al settore delle assicurazioni sociali la norma dell'art. 1900, primo comma, cod. civ., che porta ad escludere la corresponsione della indennità di malattia quando questa sia conseguenza di dolo o colpa grave dell'assicurato, limiterebbe tale diritto.

Nel giudizio davanti alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Si é regolarmente costituito l'INAM. La costituzione, invece, del Pesce Giacomo é avvenuta fuori termine.

L'Avvocatura dello Stato contesta, nelle sue deduzioni, la fondatezza della proposta questione sotto il profilo che il sistema delle assicurazioni sarebbe unico nei suoi aspetti essenziali, siano esse private o sociali. Tali aspetti essenziali sarebbero rappresentati dal rischio, dalla causa (fronteggiare una situazione futura di bisogno) e dal carattere aleatorio del contratto di assicurazione.

Il precetto costituzionale fissato dall'art. 38, secondo comma, non avrebbe inteso sovvertire i principi fondamentali del sistema assicurativo, in particolare quello del rischio, che anche per le assicurazioni sociali rimarrebbe di regola quello evento futuro, indipendente dalla volontà dell'assicurato, derivante da caso fortuito, forza maggiore e da menomazione delle capacità di lavoro e di guadagno. Col ritenere il contrario rimarrebbe sovvertito il concetto di rischio indennizzabile, fondamentale anche in tema di assicurazioni sociali. Quanto sopra troverebbe conforto anche nelle sentenze n. 22 del 1969 e n. 80 del 1971 della Corte costituzionale.

L'INAM, nel richiedere che la questione di legittimità venga dalla Corte dichiarata infondata, sviluppa, a sostegno della propria richiesta, considerazioni analoghe a quelle dell'Avvocatura dello Stato.

In sostanza, nel caso di specie, la malattia, conseguente al sinistro stradale, sarebbe addebitabile al comportamento gravemente colposo dell'assicurato per cui non potendosi considerare l'evento in strictu sensu come vero e proprio rischio, per venir meno del carattere dell'accidentalità, non troverebbe applicazione l'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

2. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Egger Franz e l'INPS davanti al giudice del lavoro del tribunale di Bolzano, é stata prospettata dalla parte attrice la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile, nella parte in cui stabilisce che "in mancanza si applicano le norme del presente capo", in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

É da premettere che l'Egger aveva convenuto in giudizio con citazione notificata il 28 agosto 1973 l'Ente assicurativo perché fosse condannato a liquidargli la pensione di invalidità ai sensi dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636. Alla richiesta aveva resistito l'INPS opponendo che l'infermità da cui sarebbe derivata la incapacità di guadagno del richiedente era preesistente al rapporto di lavoro e quindi non dovuta, in base all'interpretazione data dalla Corte di cassazione all'articolo 1886 del codice civile.

Il tribunale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, disponeva, con ordinanza 18 aprile 1974, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio.

Si rileva, nell'ordinanza, che l'art. 1886 del codice civile, nell'interpretazione che di esso é stata data, nel suo collegamento con l'art. 1895 dello stesso codice, dalla Corte di cassazione, violerebbe gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, poiché, per quanto attiene alla prima violazione, priverebbe della pensione di invalidità un lavoratore che, nonostante il suo stato di infermità o difetto fisico, sia riuscito a trovare e svolgere un certo tipo di lavoro, determinando, di conseguenza, una disparità di trattamento con gli altri lavoratori e, per quanto attiene alla seconda violazione, eluderebbe quella garanzia imposta dalla norma costituzionale a favore di tutti i lavoratori e rappresentata dalla somministrazione dei mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Vi é stato il solo intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'Avvocatura dello Stato contesta la fondatezza della questione. Per essa non sussisterebbe la violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, per gli aspetti essenziali del sistema assicurativo, sia esso privato, sia sociale, rappresentati dal rischio, dalla causa - fronteggiare una situazione di bisogno - e dal carattere aleatorio del contratto di assicurazione. Rilevanza, a riguardo, assumerebbe l'elemento del rischio, ricollegabile ad un evento futuro, indipendente dalla volontà dell'assicurato, e derivante da caso fortuito, forza maggiore o fatto di altro soggetto, che importi la abolizione o la menomazione della capacità di lavoro e di guadagno. Il concetto di rischio indennizzabile, fondamentale in tema di assicurazioni sociali, risulterebbe sovvertito se si ammettesse il diritto al beneficio assicurativo nella ipotesi in cui il rischio non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

3. - Con citazione del 7 novembre 1966, il bracciante agricolo Antonio Navarra conveniva in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) davanti al tribunale di Agrigento, chiedendo la condanna a corrispondergli la pensione di inabilità negatagli in sede amministrativa. Soccombente, sia nel giudizio di primo grado sia in quello di appello, per essere stato accertato che la malattia, da cui era derivata l'infermità, preesisteva all'inizio del rapporto assicurativo e si era solo aggravata nel decorso di questo, il Navarra ricorreva in Cassazione denunciando, come unico motivo di annullamento, la insufficienza della motivazione circa la discriminazione tra infermità preesistente e infermità sopravvenuta e sostenendo che, comunque, la preesistenza del rischio non escludeva il diritto a pensione. Lo stesso Navarra, in successiva memoria illustrativa, prospettava, in via subordinata, la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, della Costituzione.

La sezione lavoro della Corte di cassazione, in accoglimento della subordinata, ha sollevato, con ordinanza del 19 giugno 1974, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli della Costituzione indicati dal ricorrente, del precitato art. 1886 del codice civile in quanto in materia di assicurazioni sociali, nel difetto di leggi speciali, richiamando e rendendo applicabile, fra gli altri, il successivo art. 1895, il rapporto assicurativo rimarrebbe privo di effetti qualora il rischio non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima del suo inizio.

Nel giudizio davanti alla Corte si é regolarmente costituito il Navarra e vi é stato atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. - La Corte di cassazione, dopo avere, nella parte motivata dell'ordinanza, analizzato preliminarmente la giurisprudenza formatasi in tema di assicurazioni sociali, pone in risalto una diversità di principi e di finalità di tali assicurazioni di fronte a quelle private, nonostante la comune disciplina giuridica consacrata dal combinato disposto degli artt. 1886 e 1895. Tale disciplina giuridica deriverebbe dall'assenza di speciali norme e dal mancato seguito, da parte del Governo, della delega, ricevuta con la legge 30 aprile 1969, n. 153, a emanare, entro il 21 novembre 1971, con decreti aventi forza di legge, norme intese, fra l'altro, a "rivedere la vigente disciplina sulla invalidità pensionabile . .. al fine di attuare una più equa valutazione dei casi in cui l'evento invalidante preesista all'instaurazione del rapporto assicurativo (art. 35, lett. a, n. 4)".

Ad avviso della Corte, la giurisprudenza fino a qui seguita, che ha del tutto modellato, in base al criterio generale fissato dall'art. 1886 del codice civile, le assicurazioni sociali su quelle private, se corrisponde ad un logico criterio interpretativo delle norme giuridiche vigenti, tuttavia non sarebbe conforme ai principi costituzionali consacrati dagli artt. 3 e 38 della Costituzione; ciò soprattutto in ordine al diverso aspetto che dovrebbe assumere il rischio nelle due forme assicurative. L'aspetto che assumerebbe il rischio nell'assetto privatistico di interessi che dà fondamento al contratto di assicurazione, quale é previsto e disciplinato dal codice civile, non dovrebbe condizionare le assicurazioni sociali e le prestazioni che da queste deriverebbero a protezione del lavoratore, in quanto l'essenza e le finalità di esse sarebbero di natura del tutto diversa dalle altre.

In sostanza, per il sistema delle assicurazioni sociali l'obbligo della assicurazione si estenderebbe - ed é questo l'elemento che darebbe risalto alla diversa natura dei due sistemi - anche ai casi in cui il rischio sarebbe inesistente o comunque non potrebbe mai, in base all'ordinamento vigente, verificarsi, o essere antecedente alla costituzione del rapporto assicurativo, o, comunque, pur normalmente esistendo, non spiegherebbe alcuna conseguenza giuridica.

Pertanto, proprio in dipendenza del diverso atteggiarsi del rischio nelle assicurazioni sociali, sarebbe legittimo trarre il convincimento che il riferimento, in tale campo, del verificarsi dell'evento dannoso, come nel caso in esame, non sarebbe essenziale e, di conseguenza, sarebbe indifferente se il suo verificarsi sia antecedente o successivo all'inizio del rapporto assicurativo.

Il contrasto, infine, tra la norma impugnata e il principio d'uguaglianza poggerebbe su diversità di trattamenti, al di fuori di ogni logica e razionalità, che il sistema comporterebbe tra lavoratori già invalidi prima dell'inizio del rapporto assicurativo e lavoratori che lo siano diventati dopo, quantunque anche i primi abbiano svolto quell'attività lavorativa che costituirebbe il presupposto essenziale della tutela sociale e siano stati, per essi, versati i prescritti contributi destinati a formare il fondo per l'erogazione della pensione. D'altra parte lo stato di invalidità pensionabile non si formerebbe istantaneamente, ma progressivamente, attraverso un aggravarsi della infermità fino a raggiungere addirittura il limite massimo della invalidità.

5. - Le deduzioni della difesa del Navarra Antonio ricalcano nella sostanza le motivazioni dell'ordinanza della Corte di cassazione, soffermandosi in particolare, su quegli aspetti o contenuti delle assicurazioni sociali che le diversificherebbero da quelle private e che, di conseguenza, renderebbero ingiusta l'applicazione ad esse del principio del rischio nei limiti e nelle conseguenze propri delle seconde.

6. - L'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento, conclude per la non fondatezza della questione di legittimità sollevata dalla Corte di cassazione. Essa riprende, sviluppandoli ulteriormente, i motivi posti a base delle deduzioni presentate per la ordinanza n. 242 del 1974, di cui sopra, del pretore di Bolzano.

7. - Questione identica alla precedente, facendone proprie le motivazioni, é stata sollevata dalla Corte di appello di Torino - sezione magistratura del lavoro - con ordinanza del 17 aprile 1975, nel procedimento civile vertente tra Baiardi Angelo e l'INPS, avente per oggetto la corresponsione della pensione di invalidità nonostante la malattia dalla quale il Baiardi era affetto preesistesse all'inizio del rapporto assicurativo.

Considerato in diritto

1. - I quattro giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe sollevano analoghe e connesse questioni di legittimità costituzionale per cui vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Con l'ordinanza del tribunale di Savona viene proposta, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile nei limiti in cui renderebbe applicabile, in tema di assicurazioni sociali, l'art. 1900 dello stesso codice, in forza del quale l'assicuratore non é obbligato per i sinistri cagionati da colpa grave dell'assicurato.

Con le ordinanze del giudice del lavoro del tribunale di Bolzano, della sezione del lavoro della Corte di cassazione e della sezione magistratura del lavoro della Corte di appello di Torino viene altresì proposta, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del precitato art. 1886 cod. civ. nella parte in cui renderebbe applicabile alle assicurazioni sociali la disposizione contenuta nell'art. 1895 dello stesso codice, in forza della quale il contratto assicurativo é nullo se il rischio non é mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Nel primo caso é stata richiesta, in sede giudiziaria, la condanna dell'INAM a corrispondere l'indennità di malattia a seguito di lesioni riportate dall'assicurato in un incidente stradale dovuto a sua colpa; negli altri casi la condanna dell'INPS a corrispondere all'assicurato la pensione - negata in sede amministrativa - per invalidità derivata da malattia preesistente al rapporto assicurativo.

Le questioni non sono fondate.

3. - In ordine alla prima questione (indennità di malattia a seguito di lesioni riportate in incidente stradale dovuto a colpa dell'assicurato) la Corte rileva di avere, con sentenza n. 67 del 1975, ribadito il proprio orientamento giurisprudenziale circa la posizione che le assicurazioni sociali assumono sul piano costituzionale e ciò a seguito di questione sollevata, con riferimento all'art. 38 Cost., nei confronti dell'art. 6, comma quarto, della legge 21 gennaio 1943, n. 130 - Costituzione dell'Ente "Mutualità" Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori - nella parte in cui si richiama all'art. 19, lett. a, del contratto collettivo nazionale per gli operai dell'industria 3 gennaio 1939.

Con tale sentenza la Corte ha riaffermato, in linea generale, il principio che l'indennità da parte dell'Ente assicuratore é tassativamente dovuta a copertura del danno economico che il lavoratore, affetto da malattia, é costretto a subire per essersi trovato nell'impossibilità di prestare quella normale attività lavorativa dalla quale ritraeva i mezzi idonei per provvedere alle proprie esigenze di vita. Ha altresì precisato che la legge istitutiva dell'INAM ha inteso, modificando gli organismi mutualistici nei diversi settori produttivi, dar vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza per garantire la corresponsione delle prestazioni assistenziali in tutti quei casi non coperti per legge da altre forme previdenziali. Tale legge si presenta, quindi, come derogatoria di qualsiasi altra disciplina ad essa precedente.

Consegue che, nel caso oggetto della ordinanza di rimessione del tribunale di Savona, non può trovare applicazione l'art. 1886 del codice civile il quale prevede solo sub condicione la estensione alle assicurazioni sociali delle norme previste nel capo XX del libro IV dello stesso codice, quando non siano regolate da leggi speciali.

Non v'é dubbio, infatti, che le assicurazioni sociali in tema di assistenza di malattia ai lavoratori siano senz'altro completamente regolate dalla legge 31 gennaio 1943, n. 138, che funge, di conseguenza, da legge speciale nei confronti delle norme del codice civile relative alle assicurazioni in genere.

Inoltre, la Corte, nella citata sentenza n. 67 del 1975, ha riconosciuto che la legge istitutiva dell'INAM é idonea a garantire, come in effetti garantisce, a tutti i lavoratori quel trattamento assistenziale in caso di malattia che ha trovato un preciso riconoscimento come diritto nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

4. - Per quanto riguarda le questioni sollevate con le altre ordinanze (pensione di invalidità conseguente a stato di malattia preesistente a rapporto di lavoro) la Corte osserva che gli artt. 1886 e 1895 in quanto applicabili anche alle assicurazioni sociali, ove le leggi che le riguardano non dispongano specificatamente, comportano soltanto che debba esistere l'elemento del rischio al momento del sorgere del rapporto assicurativo.

Ciò non contrasta affatto con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione. La Corte ha ben chiarito la differenza tra il primo comma dell'art. 38, il quale pone tra i compiti primari dello Stato quello dell'assistenza sociale in favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità e il secondo comma che, con riguardo ai lavoratori, presuppone l'insorgere di eventi che incidano sfavorevolmente sulla loro attività lavorativa (sent. n. 22 del 1969 della Corte cost.).

Anche la sentenza n. 160 del 1974, pur rilevando che la natura pubblicistica delle assicurazioni sociali importa che il rischio abbia in esse delle proprie peculiari connotazioni, ha comunque considerato insito l'elemento del rischio nel precetto del secondo comma in quanto diretto a garantire i lavoratori di fronte ad eventi (e quindi al rischio) che determinino la cessazione o la riduzione dell'attività lavorativa; che infine la Corte ha ritenuto che la norma costituzionale consente allo Stato di scegliere i modi e le strutture organizzative più idonee allo scopo, e in particolare che sia compatibile col precetto costituzionale la scelta per criterio tecnico organizzativo, della forma assicurativa.

La tesi che nelle assicurazioni sociali debba prescindersi dall'elemento del rischio, condurrebbe in materia di pensioni di invalidità a riconoscere il diritto alla pensione al lavoratore che intenda far valere i periodi di contribuzione e di assicurazione per una riduzione della capacità di guadagno, al di sotto dei limiti di legge preesistente al rapporto assicurativo e di lavoro senza che si sia verificato alcun nuovo evento che la riduca ulteriormente, il che non rientra nella previsione dell'art. 38, secondo comma.

Il riferimento, contenuto nella ordinanza della Cassazione, a casi di contribuzione assicurativa senza rischio non é probante.

Nella ipotesi di lavoratrice affetta da sterilità assoluta ma ugualmente soggetta all'assicurazione di maternità e in quella della lavoratrice impiegata soggetta allo speciale trattamento previdenziale per i richiamati alle armi, sebbene l'evento non possa verificarsi nei suoi confronti, l'obbligo della contribuzione da parte di chi é esente dal rischio é diretto a realizzare, mediante incremento dei relativi fondi, una maggior tutela di coloro che sono esposti a quei rischi; né si deroga evidentemente al principio che le prestazioni non sono dovute a chi non é rimasto esposto al rischio del verificarsi dell'evento considerato.

Anche perciò devesi pertanto concludere che le norme del codice civile denunciate non contrastano col precetto costituzionale dell'art. 38, secondo comma.

Quanto alla ipotesi specifica (alla quale ha particolare riguardo l'ordinanza della Corte di cassazione) di chi, essendo già prima dell'inizio del rapporto assicurativo, affetto da menomazione che riduca la capacità di guadagno al di sotto del limite previsto dalla legge sulla invalidità e vecchiaia, trovi una occupazione lavorativa e paghi i contributi, e poi subisca una ulteriore riduzione e financo la perdita totale della residua capacità, la giurisprudenza della Cassazione non ha desunto la soluzione negativa in ordine al diritto alla pensione di invalidità dal disposto dell'art. 1886 cod. civ., bensì dal fatto che la normativa sulla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia configura e delimita il rischio, con riguardo alla invalidità, nel senso della riduzione al di sotto di un certo limite della capacità di guadagno normale, e che ciò e stato inteso dalla giurisprudenza predetta come avente riguardo ad una preesistente capacità di guadagno considerata come integra, e non già quale residuata concretamente a seguito di anteriore causa invalidante.

É siffatta interpretazione dell'art. 10 della legge 1939, n. 636, in connessione a tutto il sistema normativo dettato dalle leggi sull'assicurazione invalidità e vecchiaia, che porta ad escludere il diritto a trattamento pensionistico nel caso sopra indicato e non già le norme denunciate degli artt. 1886 e 1895 del codice civile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile nel suo collegamento con l'art. 1900, stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Savona con l'ordinanza 16 novembre 1973;

b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile, nel suo collegamento con l'art. 1895 stesso codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal giudice del lavoro del tribunale di Bolzano, dalla Corte di cassazione e dalla Corte di appello di Torino con le ordinanze 18 aprile 1974, 19 giugno 1974 e 17 aprile 1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1976.