SENTENZA N. 80
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 83, commi sesto e settimo, e 112, comma primo, del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con
ordinanza emessa il 21 maggio 1969 dal tribunale di Pistoia nel procedimento
civile vertente tra Chiti Luigi e l'INAIL, iscritta al n. 347 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269
del 22 ottobre 1969.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio
1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito l'avv. Valerio Flamini, per l'INAIL.
Ritenuto in
fatto
1. - Con citazione dell'11 gennaio 1968
Luigi Chiti, quale tutore del proprio fratello David dichiarato interdetto per
infermità di mente, conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Pistoia,
l'INAIL.
Premesso che David Chiti in data 31 gennaio
1946 aveva subito un infortunio sul lavoro; che a causa dei postumi residuati
gli era stata concessa dall'INAIL la rendita d'invalidità permanente del 35 per
cento; che dal 1 aprile 1949, in seguito a revisione, la rendita gli era stata
aumentata al 44 per cento; che nel gennaio 1965 aveva avuto un ictus cerebrale
con emiparesi; e che a seguito di tale fatto determinato dall'originario
infortunio, la sua inabilità era divenuta totale; chiedeva la revisione della
rendita nella misura del 100 per cento.
L'INAIL si opponeva alla richiesta
dell'attore, esponendo in punto di fatto, tra l'altro, che nel marzo 1954 vi
era stata una revisione d'ufficio senza esito, ed eccepiva l'inammissibilità
della domanda perché la richiesta di revisione non era stata inoltrata in via
amministrativa entro il termine di dieci anni dalla data dell'infortunio, e
comunque l'intervenuta prescrizione dell'azione, non avendo il Chiti adito le
vie giudiziali entro i tre anni dal marzo 1954.
Nel corso del giudizio l'attore prospettava
il contrasto delle norme invocate dall'Istituto (artt. 83 e 112 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124) con l'art. 38 della Costituzione.
Il tribunale, con ordinanza del 21 maggio
1969, riteneva rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art.
38, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 83, commi sesto e settimo, e 112, comma primo, del
detto decreto presidenziale n. 1124 del 1965.
L'osservanza del precetto costituzionale
non sarebbe realizzata perché i detti termini (d'inammissibilità e di
prescrizione) vengono fatti decorrere dalla data dell'infortunio o della
costituzione della rendita anziché in caso di uno o più successivi aggravamenti
della malattia, dalla data degli aggravamenti stessi e perché con ciò, viene
impedito al lavoratore l'esercizio del diritto garantito dalla Costituzione
"nel momento stesso in cui questo nasce (per imprevedibili aggravamenti)
oltre i termini di cui ai più volte citati artt. 83 e 112".
2. - Davanti a questa Corte si é costituito
solo l'INAIL, che, con le deduzioni depositate il 10 novembre 1969 e con la
successiva memoria, ha chiesto che fosse dichiarata l'infondatezza della
sollevata questione.
Secondo l'INAIL, il tribunale sarebbe
incorso in un equivoco quando ha creduto di individuare nell'art. 83, commi
sesto e settimo, un'ipotesi di decadenza. La norma "non stabilisce alcuna
decadenza, ma vuole solo regolare e disciplinare l'istituto della revisione con
termini dilatori". E "neppure il termine finale decennale (4+3+3) per
l'esperimento della revisione può essere considerato un termine di decadenza in
senso tecnico". "Invero l'art. 83 ha semplicemente fissato, in base a
criteri tecnici, un momento al di là del quale le eventuali modificazioni delle
condizioni dell'assicurato non sono più ritenute connesse con il danno
provocato dall'infortunio". "Più precisamente, la legge ritiene, con
presunzione di diritto, che le variazioni nello stato di inabilità permanente
verificatesi dopo la scadenza del decennio" "non possono essere più
riferibili, con certezza all'infortunio". "Il punto limite é
costituito, quindi, dall'aggravamento nel decennio".
Considerato, inoltre, che il legislatore
avrebbe potuto prevedere la corresponsione di una indennità in capitale per il
risarcimento di postumi permanenti derivanti da infortunio o adottare un
sistema di rendita immodificabile e irrivedibile, il fatto che, preferendo il
sistema, più favorevole all'assicurato, del risarcimento in rendita e
prevedendo la normale rivedibilità della rendita, lo stesso legislatore abbia
posto alla revisione il (solo) limite costituito dal compimento del decennio
dalla costituzione della rendita, non può condurre a far ritenere
incostituzionale la norma denunciata.
Tale termine, del resto, é fissato sulla
base dell'esperienza sanitaria secondo cui, in genere, nell'indicato periodo
massimo di tempo i postumi dell'infortunio si assestano in senso
immodificabile, e quindi su esclusive basi di carattere scientifico. E la
presunzione di immodificabilità dei postumi appare collegata ad un periodo di
tempo, la cui ampiezza é tale da far fondatamente ritenere che allo scadere del
termine almeno nella grande maggioranza dei casi, le conseguenze
dell'infortunio si siano definitivamente consolidate, anche per quanto riguarda
la misura dell'inabilità.
D'altra parte, fissare un termine di
rivedibilità della rendita é necessario per dare, ad un dato momento, certezza
al rapporto giuridico previdenziale e per eliminare, tra istituto assicuratore
ed assicurato, motivi di contrasto che col passare del tempo divengono sempre
più difficilmente eliminabili.
Infine va tenuto presente che "agli
infortunati sul lavoro le norme vigenti riservano un trattamento di particolare
favore, e che per l'invalidità non derivante da un fatto lavorativo, o che non
può essere a tale fatto certamente collegata, provvedono altre forme
previdenziali".
Secondo l'INAIL, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 112, comma primo, relativa alla data di
inizio della prescrizione del diritto alla revisione, non ha ragione di essere.
"Per il diritto alla revisione della rendita, che sorge a seguito
dell'aggravamento e solo dalla data di questo, la giurisprudenza ha stabilito
che il dies a quo del termine prescrizionale non possa che decorrere
dalla data dell'aggravamento", facendo riferimento al principio
legislativamente consacrato secondo cui la prescrizione comincia a decorrere
dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Stante poi l'esistenza dei termini dilatori
di cui agli anzidetti commi sesto e settimo dell'art. 83, la speciale
prescrizione - prima annuale, ora triennale - "comincia a decorrere dal
giorno in cui il diritto alla revisione della rendita può essere fatto valere,
e cioé dal giorno in cui viene meno la causa ostativa costituita dalla pendenza
dei termini dilatori sopraccennati".
3. - All'udienza pubblica del 10 febbraio
1971 l'avvocato Valerio Flamini per l'INAIL ha insistito nelle precedenti
ragioni e richieste.
Considerato
in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe,
del tribunale di Pistoia, si ritiene che siano in contrasto con l'art. 38,
comma secondo, della Costituzione la norma dell'art. 83, commi sesto e settimo,
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
secondo cui il termine di dieci anni per richiedere la revisione della rendita
di inabilità permanente decorre dalla data della costituzione della rendita, e
la norma dell'art. 112, comma primo, dello stesso d.P.R., secondo cui il
termine di prescrizione di tre anni decorre dalla data dell'infortunio.
2. - A proposito della prima questione, é
da rilevare, come lo stesso INAIL ammette, che il termine di dieci anni dalla
data di costituzione della rendita per inabilità permanente, implicitamente
previsto dall'art. 83, commi sesto e settimo, non risulta posto a pena di
decadenza, né tanto meno comporta, con l'inutile suo decorso, l'estinzione per
prescrizione del diritto alla revisione. Esso ha portata dilatoria, per ciò che
quel diritto, in sede di seconda revisione, non può essere esercitato se non
dopo la sua scadenza. Ma nel contempo, segna il momento finale del periodo
durante il quale l'aggravamento delle condizioni dell'assicurato fa sorgere il
diritto alla revisione della rendita.
Dovendosi esaminare la questione sotto il
profilo da ultimo indicato, di essa risulta, in modo abbastanza evidente, la
non fondatezza.
L'art. 38, comma secondo, della
Costituzione, che é immediatamente operante nell'ordinamento giuridico e
rilevante, in particolare, ai fini del sindacato di costituzionalità sulle
leggi ordinarie, attribuendo valore di principio fondamentale al diritto dei
lavoratori a che siano "preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria", impone che in caso di eventi, i quali
incidono sfavorevolmente sull'attività lavorativa, siano ai lavoratori
assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di
vita (sent. n. 22
del 1969).
Ma codesta disposizione non va intesa in
senso letterale e con valore assoluto. É il sistema delle assicurazioni nel suo
complesso, infatti, che é chiamato a far fronte e obbedisce alle esigenze
garantite dal precetto costituzionale. Per cui questo non appare violato se,
come nell'ipotesi prevista dalla norma oggetto della denuncia, in maniera
specifica siano poste regole, con cui, nel rispetto degli altri precetti e principi
costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi é
disciplinato l'esercizio.
L'art. 83, commi sesto e settimo, non
appare per ciò in contrasto con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione.
Non é negato in modo assoluto o irrazionale
il diritto alla revisione della rendita; né é reso impossibile o difficoltoso
l'esercizio di codesto diritto. C'é solo la previsione, ai fini dell'acquisto
di esso da parte dell'infortunato, che le condizioni richieste si verifichino
in un dato periodo di tempo. E ciò rientra nei modi legittimi di esercizio
della funzione legislativa. La fissazione di quel tempo in dieci anni dalla
costituzione della rendita e non in un periodo diverso, non costituisce il
risultato di una mera scelta, arbitraria o ingiustificata; oltre che rispondere
al bisogno di certezza dei rapporti giuridici, ha riscontro nel dato di rilievo
sanitario e statistico, secondo cui, nella grande maggioranza dei casi, entro
il decennio dalla costituzione della rendita, le condizioni dell'infortunato si
stabilizzano e la misura dell'inabilità raggiunge il più alto livello.
3. - Questa Corte, con sentenza n. 116 del
1969, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, comma
primo, del d.P.R. n. 1124 del 1965, solo nella parte in cui stabiliva che
l'azione diretta a conseguire la rendita per inabilità permanente si
prescriveva col decorso del termine di tre anni dalla data della manifestazione
della malattia professionale, anche quando la riduzione dell'attitudine al
lavoro in misura almeno pari al minimo indennizzabile si fosse prodotta, non
entro il termine prescrizionale, ma dopo.
Con l'ordinanza de qua si prospetta ora
l'illegittimità della norma, deducendosi che, per il diritto alla revisione
della rendita per inabilità permanente, il detto termine prescrizionale
decorrerebbe dalla data dell'infortunio o da quella di costituzione della
rendita, e non invece, come vorrebbe l'art. 38 della Costituzione, dalla data
dell'aggravamento della malattia.
La questione così sollevata, che é per ciò
diversa da quella già esaminata e decisa, non é fondata.
L'art. 112, comma primo, fa decorrere il
triennio " dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione
della malattia", riferendosi espressamente all'ipotesi di azione diretta a
conseguire le prestazioni assicurative.
Ma considera pure l'ipotesi in relazione
alla quale l'attuale questione viene prospettata e cioè quella della
prescrizione del diritto alla revisione della rendita permanente a seguito di
aggravamento della malattia.
Ora, considerato che, secondo un
orientamento giurisprudenziale a cui aderisce anche l'INAIL, e soprattutto dopo
la anzidetta dichiarazione di incostituzionalità parziale, la norma
sostanzialmente dispone che il ripetuto termine comincia a decorrere dalla data
in cui si verifichi il fatto costitutivo del diritto, la Corte é dell'avviso
che, derivando il diritto alla revisione della rendita dall'aggravamento della
malattia, il relativo termine decorre dalla data in cui (entro dieci anni dalla
manifestazione della malattia) si produce tale aggravamento.
Così la giusta interpretazione della norma
conduce allo stesso risultato al quale si perverrebbe con la dichiarazione di
incostituzionalità richiesta dal tribunale di Pistoia.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 83, commi sesto e settimo, e, nei limiti
di cui in motivazione, dell'art. 112, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 38, comma secondo,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 26 aprile
1971.