ORDINANZA N. 77
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof.
Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Siracusa con ordinanza 17 luglio 1980 nei confronti della Corte costituzionale a seguito dell'ordinanza n. 94 emessa dalla detta Corte il 18 giugno 1980 sulla domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza del Pretore di Augusta del 18 febbraio 1980, domanda contenuta nel ricorso proposto dalla Regione Sicilia, notificato il 24 aprile 1980, depositato il 29 successivo ed iscritto al n. 8/1980, per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri (n. 21 r.a.c).
Udito nella Camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto
che il Tribunale di Siracusa, chiamato a provvedere sull'istanza
di revoca della provvisoria sospensione di Salvatore Placenti
dai pubblici uffici, ordinata dal Pretore di Augusta con sentenza del 18 febbraio
ritenuto che il Tribunale ha pertanto sollevato - con
ordinanza datata 17 luglio 1980 - conflitto di attribuzione nei confronti della
Corte, la quale avrebbe valutato la sussistenza di "gravi ragioni",
tali da doversi sospendere l'esecuzione della citata sentenza del Pretore di
Augusta, "prima di conoscere se la dedotta lesione" delle attribuzioni
regionali "fosse tale da potervi
Considerato
che
che tanto il Tribunale di Siracusa quanto
che, di conseguenza, il presente conflitto si dimostra
proposto allo scopo di censurare il modo in cui si è concretamente esplicata la
giurisdizione propria della Corte: donde l'inidoneità della predetta questione
a determinare un conflitto di attribuzione, sia tra Stato e Regione (cfr. la sent. n. 289 del 1974), sia tra poteri dello Stato (cfr. la sent. n. 30 del 1980); e che il ricorso del Tribunale di
Siracusa si risolve dunque in un inammissibile mezzo di gravame, esplicitamente
escluso dal terzo comma dell'art. 137 Cost., tanto più che l'attuale giudizio è
ben distinto da quello nel corso del quale
che, d'altra parte, dall'esercizio del potere di sospensione - previsto dagli artt. 40 della legge n. 87 del 1953 e 28 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte - non può derivare e non è derivato, nella specie, né un disconoscimento né una menomazione di attribuzioni costituzionalmente spettanti al Tribunale di Siracusa: anche ad ammettere, infatti, che il combinato disposto degli artt. 23 e 41 della legge n. 87 del 1953 imponga al Tribunale stesso di sospendere - in parte - il giudizio sulla predetta istanza di revoca promossa da Salvatore Placenti, non ne discenderebbe altro che una nuova ipotesi di pregiudizialità costituzionale, per sé non lesiva delle attribuzioni di nessun potere dello Stato;
che a suffragare l'ammissibilità del ricorso in esame non giova nemmeno argomentare - come già si è ricordato - che "l'organo nei cui confronti sia stato elevato conflitto non deve subire ... una effettiva invasione di attribuzioni prima che il denunziato conflitto ... sia passato al vaglio di ammissibilità della Corte costituzionale": in questi termini, in vero, il conflitto nei confronti della Corte avrebbe dovuto venire se mai sollevato dal Pretore di Augusta e non dal Tribunale di Siracusa, dato che quello giurisdizionale è un potere "diffuso"' nell'ambito del quale ogni singolo giudice può ricorrere solo in difesa delle proprie attribuzioni, non già per conto di giudici diversi.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.
Leonetto
AMADEI – Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1981.