SENTENZA N. 289
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti promossi con ricorsi del
Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia,
notificati il 15 maggio 1974, depositati in cancelleria il 20 successivo ed
iscritti ai nn. 5 e 6 del registro 1974, per conflitti
di attribuzione sorti a seguito delle ordinanze 4
aprile 1974, n. 19, e 23 aprile 1974, n. 23, con le quali il tribunale
amministrativo regionale ha sospeso i provvedimenti del Sindaco di Tavagnacco e della Giunta regionale del Friuli-
Venezia Giulia che avevano, rispettivamente, revocato e annullato
l'autorizzazione concessa a Battistini Luigia per
l'apertura di supermercato nel territorio del Comune di Tavagnacco.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974
il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Gaspare Pacia,
per la Regione Friuli Venezia Giulia, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
In data 22 marzo 1973 la sig.ra Luigia Battistini
ha presentato domanda al Sindaco di Tavagnacco per
ottenere l'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita al dettaglio
di generi di largo e generale consumo, che il Sindaco con successive lettere in
data 5 giugno e 6 settembre dello stesso anno inoltrava, unitamente alla
richiesta documentazione, alla Giunta regionale del Friuli
Venezia Giulia ai fini del nulla-osta prescritto dall'art. 26 della legge 11
giugno 1971, n. 426, senza peraltro avvertire di aver già concesso
l'autorizzazione alla istante.
Con delibera del 13 novembre 1973 la Giunta negava il nulla-osta al
rilascio dell'autorizzazione e, successivamente,
l'Assessore regionale per l'industria e il commercio, edotto dell'avvenuta
emissione del provvedimento autorizzativo, invitava
più volte il Sindaco a disporne il ritiro ottenendo peraltro risposta negativa.
A questo punto la Giunta regionale iniziava la procedura intesa ad
annullare l'autorizzazione indebitamente rilasciata e pronunciava, in effetti,
l'annullamento in questione con delibera in data 20 marzo 1974, mentre, a
propria volta, il Sindaco il 18 marzo provvedeva autonomamente alla revoca del
proprio provvedimento.
Sia contro quest'ultima revoca, sia contro la delibera regionale di annullamento5 la signora Battistini
proponeva distinti ricorsi al tribunale amministrativo regionale di Trieste,
ottenendo in entrambi i giudizi una ordinanza di sospensione dei provvedimenti
impugnati.
Avverso le due ordinanze rispettivamente n. 19 del 4 aprile
1974 e n. 23
del 23 aprile successivo, il Presidente della Giunta regionale proponeva
altrettanti ricorsi per conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, assumendo che ne sarebbe
derivata invasione della competenza esclusiva della Regione nelle materie del
commercio e dell'urbanistica (art. 4, n. 6 e n. 12, dello Statuto speciale per
il Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1), chiedendo nel contempo in via incidentale la sospensione degli atti
giurisdizionali impugnati, per ovviare ad una situazione obiettivamente
criminosa (apertura dell'esercizio commerciale senza nulla-osta regionale art.
39 della legge citata) che tali atti avrebbero concretamente reso possibile.
Dinanzi a questa Corte si é costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, chiedendo la reiezione dei ricorsi e delle domande
incidentali di sospensione, nell'assunto che queste ultime in particolare
difetterebbero sia del fumus boni juris sia dei gravi motivi previsti dalla legge.
Con ordinanza n. 253 del 1974
questa Corte, riservata ogni decisione sull'ammissibilità del conflitto e sulle
questioni di merito con esso sollevate, rigettava le
istanze di sospensione dei provvedimenti giurisdizionali impugnati.
Nella pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive
conclusioni.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili, non essendo rivolti a contestare, nella
materia in oggetto, né - in generale - la giurisdizione del T.A.R. nei riguardi
di atti dell'amministrazione regionale né - in
particolare - la sussistenza, in capo al medesimo, del potere di sospenderne
l'esecuzione, a norma dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034.
É ben vero che, in precedenti occasioni, questa Corte ha ritenuto che
anche atti giurisdizionali, o comunque strumentalmente
inerenti all'esplicazione di funzioni giurisdizionali, siano idonei a dar luogo
a conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, quante volte si assuma che
ridondino in una invasione o menomazione della sfera di competenza
costituzionalmente garantita alla Regione ricorrente. Ma altro é che la dedotta
lesione della competenza regionale derivi dal solo fatto di esercitare la
giurisdizione nei confronti di atti o di soggetti che
si affermino ad essa sottratti da norme costituzionali, altro - come nella
specie - censurare il modo come la giurisdizione si é concretamente esplicata,
denunciando eventuali errori in judicando nei quali il giudice amministrativo sarebbe
incorso.
Non mette conto di ricordare al riguardo come sia
connaturale al sistema della giustizia amministrativa vigente in Italia, ed
oggi presupposto dalla Costituzione (artt. 24, 113 e
125, ultimo comma), la potestà spettante agli organi in quella rientranti di
incidere con le loro pronunce sulla efficacia dei
provvedimenti di qualsiasi pubblica amministrazione, così dello Stato come
delle Regioni o di altri enti, territoriali od istituzionali, sia facendola
definitivamente cessare, sia, ove ricorrano le particolari condizioni previste
dalla legge, sospendendola a titolo cautelare, poiché tutto ciò risulta
esplicitamente riconosciuto dal patrocinio della Regione: alla quale,
d'altronde, costituitasi parte resistente nei giudizi instaurati dinanzi al T.A.R., non mancano - a tutela dei propri legittimi
interessi - i mezzi ordinari di difesa processuale, e specie i mezzi di gravame
avverso decisioni ad essa sfavorevoli.
Altrettanto certo e pacificamente ammesso tra le parti del presente giudizio
é che l'annullamento o la sospensione di una autorizzazione
amministrativa si risolvono, nel ripristino, rispettivamente definitivo o
provvisorio, dell'autorizzazione medesima. ora,
quest'ultima essendo, per l'appunto, l'ipotesi concretamente verificatasi nel
caso in oggetto, si palesa perciò intrinsecamente contraddittorio il tentativo
della difesa regionale di trarre argomento, al fine di coonestare in qualche
modo la configurabilità del conflitto, dalla
motivazione delle ordinanze del T.A.R., laddove
questa non fa che enunciare (come prescritto dal citato ultimo comma
dell'articolo 21 della legge n. 1034) le ragioni di pubblico interesse poste -
a ragione od a torto - a fondamento delle disposte sospensioni.
Né più producente al detto fine é l'ulteriore argomento delle conseguenze penali, che sarebbero
ricollegabili all'apertura dell'esercizio senza il nulla-osta della Giunta
regionale, del quale la Regione afferma la inderogabile necessità (contestata,
peraltro, nella specie, per motivi che qui non interessano, nei giudizi a quo), trattandosi di questione che può
concernere eventualmente i rapporti tra la giurisdizione amministrativa e
quella penale, ma anch'essa chiaramente inidonea a determinare un conflitto di
attribuzione tra lo Stato e la Regione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi della Regione
del Friuli Venezia Giulia indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria: 27 dicembre 1974.