SENTENZA n. 23
annO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Prof.
Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott.
Luigi OGGIONI
Avv.
Angelo DE MARCO
Avv.
Ercole ROCCHETTI
Prof.
Enzo CAPALOZZA
Prof.
Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof.
Vezio CRISAFULLI
Prof.
Paolo ROSSI
Avv.
Leonetto AMADEI
Prof.
Edoardo VOLTERRA
Prof.
Guido ASTUTI
Dott.
Michele ROSSANO,
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5,
secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori),
promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1972 dal pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Le Rose Rosa e la società G. Barberis e C.,
iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6 dicembre 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri e di costituzione della società G. Barberis e C.;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
uditi l'avv. Ubaldo Prosperetti, per la società G. Barberis
e C., ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Le Rose
Rosa e la società G. Barberis e C., il pretore di Torino, chiamato a decidere
sulla legittimità del licenziamento intimato dalla convenuta all'attrice,
ritenuta la questione rilevante ai fini del giudizio, sollevava d'ufficio, con
ordinanza 13 luglio 1972, eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 ("Statuto dei
lavoratori"), in relazione all'art. 13, primo e secondo comma, della
Costituzione.
Secondo il giudice a quo, la norma denunziata si risolve in
una vera e propria ispezione personale del lavoratore cui si riferisce,
eseguita unicamente nell'interesse del privato datore di lavoro, senza che si
persegua alcun interesse pubblico.
Sempre secondo il pretore, le norme che stabiliscono
l'obbligo di ispezioni personali - come condizione per l'erogazione di
prestazioni previdenziali - valgono a risolvere una situazione di connessione
fra l'interesse del privato assistito, al conseguimento del trattamento
economico spettantegli, e l'interesse pubblico costituito dal perseguimento dei
fini previdenziali, pubblici al punto che lo Stato li ha assunti su di sé; per
contro nell'ipotesi di cui all'art. 5, secondo comma, legge citata, si
verserebbe in una oggettiva situazione di conflitto fra due interessi privati,
omogenei e contrari, a tutela di uno dei quali - quello del datore di lavoro -
si pone l'attività dovuta di un ente pubblico, nella specie l'INAM.
Si tratterebbe quindi di ispezioni personali poste in
essere in oggettiva violazione della libertà individuale, senza nemmeno
intervento alcuno dell'autorità giudiziaria, unica deputata a disporre con
provvedimenti motivati e sindacabili - a differenza di quanto accade
nell'ipotesi considerata - limitazioni di qualsiasi sorta alla personale
libertà del cittadino. Di qui il contrasto della disposizione denunciata con
l'art. 13 della Costituzione.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto dinanzi alla
Corte costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Si è costituita la società G.
Barberis rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Prosperetti.
Nel chiedere che la questione venga dichiarata infondata,
l'Avvocatura dello Stato ricorda che l'art. 13 della Costituzione esprime,
secondo il costante insegnamento di questa Corte, il principio tradizionale
dell' habeas corpus, riguardando ogni limitazione dell'autonomia e della
disponibilità della propria persona e la degradazione della libertà morale
della stessa. ora basterebbe por mente a che la norma impugnata si limita
solamente a stabilire un onere a carico del lavoratore di sottoporsi a questo
controllo ove voglia far considerare come giustificata la sua assenza dal lavoro
a causa di infermità, per convincersi della inipotizzabilità stessa di un
contrasto di tale norma con l'art. 13 della Costituzione.
Il mancato adempimento dell'onere - posto nell'ambito del
sinallagma contrattuale - avrebbe conseguenze infatti di carattere puramente
contrattuale e si sarebbe autorizzati a ritenere che l'art. 13 della
Costituzione non risulta neppure sfiorato.
3. - Ad analoga conclusione perviene la difesa della
società Barberis. Osserva in particolare che l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori
non ha cambiato le finalità dell'accertamento sanitario, che, anche se operato
da un ente pubblico, rimane il mezzo di prova per la giustificazione di una
assenza dal lavoro; giustificazione che dovrà essere riconosciuta da un
privato, il datore di lavoro, che poi valuta la sanzione contrattuale da
irrogare eventualmente al lavoratore qualora i risultati del controllo, operato
dai servizi ispettivi competenti, siano negativi, comprendendo tra questi
possibili risultati anche un rifiuto immotivato della sottoposizione alla
visita medica, richiesta dal datore di lavoro.
In base a tali considerazioni, risulterebbe fugato ogni
possibile dubbio d'illegittimità costituzionale prospettabile in relazione
all'art. 13, poiché, da un lato, non sussistono poteri di coazione del datore
di lavoro né obbligo di sottoporsi a visita medica da parte del lavoratore, e
dall'altro, se anche il lavoratore sottraendosi alla visita medica, disposta
dall'ente previdenziale competente, facesse sorgere, in mancanza di un giustificato
motivo di rifiuto, nel datore di lavoro una presunzione di inadempimento
contrattuale, sarà sempre possibile al giudice sindacare il comportamento del
datore di lavoro in ordine alle eventuali sanzioni contrattuali che questi avrà
ritenuto di applicare al lavoratore inadempiente.
4. - La difesa della parte privata ha presentato memorie in
cui ribadisce, con ampie ed approfondite argomentazioni, le conclusioni già
prese.
1. - Il pretore di Torino solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 del
2. - La questione come sopra sollevata non è fondata, sia
perché parte da presupposti oggettivamente inesistenti, sia perché si basa su
erronee interpretazioni della norma impugnata e della norma costituzionale di
raffronto.
Il comma secondo dell'art. 5 della legge n. 30 del 1970 non
dispone ispezioni personali del lavoratore da eseguirsi nell'interesse
esclusivo del datore di lavoro. L'articolo in parola, oggetto di ampio e
meditato esame da parte del legislatore, come mostra il suo lungo iter
parlamentare, dopo avere al comma primo vietato accertamenti da parte del
datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattie o infortunio del
lavoratore dipendente, determina nell'impugnato comma secondo i soli organi
tecnici dipendenti da enti pubblici che possono effettuare i controlli delle
assenze per infermità. La norma ha lo scopo di disciplinare e sanzionare il
controllo della situazione di infermità dichiarata dal lavoratore e nello
stesso tempo di escludere nell'interesse di questo che il controllo possa
essere compiuto arbitrariamente attraverso sanitari o personale dipendenti o
prescelti dal datore di lavoro. Essa fornisce sia al datore di lavoro che al
lavoratore la garanzia che il controllo sia effettuato da organi che per la
loro natura ed appartenenza ad enti pubblici siano indipendenti dagli uni e
dagli altri e atti a compiere una valutazione tecnica obbiettiva e
disinteressata.
La norma impugnata pertanto non sottopone il lavoratore ad
un'ispezione personale coattiva, ma regola il compimento di una attività attinente
alla procedura stabilita dalla legge per l'assenza del lavoratore dovuta ad
infermità, procedura cui lo stesso lavoratore dipendente ha volontariamente
dato causa con la denunzia del suo stato di infermità e che egli può in
qualunque momento interrompere rinunziando alla sua denunzia e non
sottoponendosi al controllo della situazione sanitaria personale da lui
dichiarata con conseguenze esclusivamente inerenti al rapporto di lavoro. La
norma non prevede infatti alcun mezzo coattivo per sottoporre il lavoratore a
tale controllo e tanto meno la facoltà del datore di lavoro di costringerlo
contro la sua volontà.
Non sussistono pertanto i presupposti affermati dal giudice
a quo in quanto la norma impugnata obbiettivamente tutela gli interessi
e le esigenze sia del lavoratore dipendente sia del datore di lavoro.
Non disponendo alcuna restrizione della libertà personale
del lavoratore è conseguenziale che la norma medesima non preveda l'intervento
dell'autorità giudiziaria nel regolare le modalità del controllo.
3. - La questione sollevata dall'ordinanza in epigrafe
risulta anche non fondata in quanto si basa su di un'erronea interpretazione
dell'art. 13, comma primo e secondo, della Costituzione.
Come è stato affermato ripetutamente dalla Corte, l'ambito precettivo
della norma costituzionale, diretta a difendere l'individuo di fronte alla
potestà coattiva dello Stato, non comprende ogni violazione o limitazione della
libertà personale, cui può essere sottoposto in vario modo il cittadino nello
svolgimento della sua attività, ma soltanto gli atti lesivi di quel diritto che
trae la sua denominazione tradizionale dall’ habeas corpus inteso come
autonomia e disponibilità della propria persona.
L'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 del 1970 non
comporta, come si è visto, alcuna coercizione fisica sulla persona, nessuna
degradazione giuridica del lavoratore, nessuna menomazione della libertà morale
implicante un assoggettamento totale della persona al potere altrui, ma è
diretto soltanto a regolare le modalità con cui deve svolgersi l'accertamento
chiesto dal datore di lavoro dell'infermità affermata dal lavoratore
nell'ambito della procedura prevista per il controllo delle assenze.
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Torino in
riferimento all'articolo 13, commi primo e secondo, della Costituzione,
dell'art. 5, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei
lavoratori), con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO
- Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO.
Depositata in
cancelleria il 5 febbraio 1975.