Sentenza n. 23 del 1975
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SENTENZA  n. 23

annO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1972 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Le Rose Rosa e la società G. Barberis e C., iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6 dicembre 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione della società G. Barberis e C.;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Ubaldo Prosperetti, per la società G. Barberis e C., ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Le Rose Rosa e la società G. Barberis e C., il pretore di Torino, chiamato a decidere sulla legittimità del licenziamento intimato dalla convenuta all'attrice, ritenuta la questione rilevante ai fini del giudizio, sollevava d'ufficio, con ordinanza 13 luglio 1972, eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 ("Statuto dei lavoratori"), in relazione all'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la norma denunziata si risolve in una vera e propria ispezione personale del lavoratore cui si riferisce, eseguita unicamente nell'interesse del privato datore di lavoro, senza che si persegua alcun interesse pubblico.

Sempre secondo il pretore, le norme che stabiliscono l'obbligo di ispezioni personali - come condizione per l'erogazione di prestazioni previdenziali - valgono a risolvere una situazione di connessione fra l'interesse del privato assistito, al conseguimento del trattamento economico spettantegli, e l'interesse pubblico costituito dal perseguimento dei fini previdenziali, pubblici al punto che lo Stato li ha assunti su di sé; per contro nell'ipotesi di cui all'art. 5, secondo comma, legge citata, si verserebbe in una oggettiva situazione di conflitto fra due interessi privati, omogenei e contrari, a tutela di uno dei quali - quello del datore di lavoro - si pone l'attività dovuta di un ente pubblico, nella specie l'INAM.

Si tratterebbe quindi di ispezioni personali poste in essere in oggettiva violazione della libertà individuale, senza nemmeno intervento alcuno dell'autorità giudiziaria, unica deputata a disporre con provvedimenti motivati e sindacabili - a differenza di quanto accade nell'ipotesi considerata - limitazioni di qualsiasi sorta alla personale libertà del cittadino. Di qui il contrasto della disposizione denunciata con l'art. 13 della Costituzione.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Si è costituita la società G. Barberis rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Prosperetti.

Nel chiedere che la questione venga dichiarata infondata, l'Avvocatura dello Stato ricorda che l'art. 13 della Costituzione esprime, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il principio tradizionale dell' habeas corpus, riguardando ogni limitazione dell'autonomia e della disponibilità della propria persona e la degradazione della libertà morale della stessa. ora basterebbe por mente a che la norma impugnata si limita solamente a stabilire un onere a carico del lavoratore di sottoporsi a questo controllo ove voglia far considerare come giustificata la sua assenza dal lavoro a causa di infermità, per convincersi della inipotizzabilità stessa di un contrasto di tale norma con l'art. 13 della Costituzione.

Il mancato adempimento dell'onere - posto nell'ambito del sinallagma contrattuale - avrebbe conseguenze infatti di carattere puramente contrattuale e si sarebbe autorizzati a ritenere che l'art. 13 della Costituzione non risulta neppure sfiorato.

3. - Ad analoga conclusione perviene la difesa della società Barberis. Osserva in particolare che l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori non ha cambiato le finalità dell'accertamento sanitario, che, anche se operato da un ente pubblico, rimane il mezzo di prova per la giustificazione di una assenza dal lavoro; giustificazione che dovrà essere riconosciuta da un privato, il datore di lavoro, che poi valuta la sanzione contrattuale da irrogare eventualmente al lavoratore qualora i risultati del controllo, operato dai servizi ispettivi competenti, siano negativi, comprendendo tra questi possibili risultati anche un rifiuto immotivato della sottoposizione alla visita medica, richiesta dal datore di lavoro.

In base a tali considerazioni, risulterebbe fugato ogni possibile dubbio d'illegittimità costituzionale prospettabile in relazione all'art. 13, poiché, da un lato, non sussistono poteri di coazione del datore di lavoro né obbligo di sottoporsi a visita medica da parte del lavoratore, e dall'altro, se anche il lavoratore sottraendosi alla visita medica, disposta dall'ente previdenziale competente, facesse sorgere, in mancanza di un giustificato motivo di rifiuto, nel datore di lavoro una presunzione di inadempimento contrattuale, sarà sempre possibile al giudice sindacare il comportamento del datore di lavoro in ordine alle eventuali sanzioni contrattuali che questi avrà ritenuto di applicare al lavoratore inadempiente.

4. - La difesa della parte privata ha presentato memorie in cui ribadisce, con ampie ed approfondite argomentazioni, le conclusioni già prese.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il pretore di Torino solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 del 1970 in riferimento all'art. 13, comma primo e secondo, della Costituzione sotto il presupposto: a) che i controlli disposti in ottemperanza della norma impugnata "costituiscano vere e proprie ispezioni personali del lavoratore cui si riferiscono, eseguite unicamente nell'interesse del privato datore di lavoro, senza che si persegua alcun interesse pubblico"; b) che nell'ipotesi di cui alla medesima norma "si versa in un'oggettiva situazione di conflitto fra due interessi privati, omogenei e contrari, a tutela di uno dei quali - quello del datore di lavoro - si pone l'attività dovuta di un ente pubblico, nella specie l'INAM"; c) che le ispezioni in parola "sono effettuate senza intervento alcuno dell'autorità giudiziaria, unica deputata a disporre con provvedimenti motivati e sindacabili - a differenza di quanto accade nella ipotesi considerata - limitazioni di qualsiasi sorta alla personale libertà del cittadino".

2. - La questione come sopra sollevata non è fondata, sia perché parte da presupposti oggettivamente inesistenti, sia perché si basa su erronee interpretazioni della norma impugnata e della norma costituzionale di raffronto.

Il comma secondo dell'art. 5 della legge n. 30 del 1970 non dispone ispezioni personali del lavoratore da eseguirsi nell'interesse esclusivo del datore di lavoro. L'articolo in parola, oggetto di ampio e meditato esame da parte del legislatore, come mostra il suo lungo iter parlamentare, dopo avere al comma primo vietato accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattie o infortunio del lavoratore dipendente, determina nell'impugnato comma secondo i soli organi tecnici dipendenti da enti pubblici che possono effettuare i controlli delle assenze per infermità. La norma ha lo scopo di disciplinare e sanzionare il controllo della situazione di infermità dichiarata dal lavoratore e nello stesso tempo di escludere nell'interesse di questo che il controllo possa essere compiuto arbitrariamente attraverso sanitari o personale dipendenti o prescelti dal datore di lavoro. Essa fornisce sia al datore di lavoro che al lavoratore la garanzia che il controllo sia effettuato da organi che per la loro natura ed appartenenza ad enti pubblici siano indipendenti dagli uni e dagli altri e atti a compiere una valutazione tecnica obbiettiva e disinteressata.

La norma impugnata pertanto non sottopone il lavoratore ad un'ispezione personale coattiva, ma regola il compimento di una attività attinente alla procedura stabilita dalla legge per l'assenza del lavoratore dovuta ad infermità, procedura cui lo stesso lavoratore dipendente ha volontariamente dato causa con la denunzia del suo stato di infermità e che egli può in qualunque momento interrompere rinunziando alla sua denunzia e non sottoponendosi al controllo della situazione sanitaria personale da lui dichiarata con conseguenze esclusivamente inerenti al rapporto di lavoro. La norma non prevede infatti alcun mezzo coattivo per sottoporre il lavoratore a tale controllo e tanto meno la facoltà del datore di lavoro di costringerlo contro la sua volontà.

Non sussistono pertanto i presupposti affermati dal giudice a quo in quanto la norma impugnata obbiettivamente tutela gli interessi e le esigenze sia del lavoratore dipendente sia del datore di lavoro.

Non disponendo alcuna restrizione della libertà personale del lavoratore è conseguenziale che la norma medesima non preveda l'intervento dell'autorità giudiziaria nel regolare le modalità del controllo.

3. - La questione sollevata dall'ordinanza in epigrafe risulta anche non fondata in quanto si basa su di un'erronea interpretazione dell'art. 13, comma primo e secondo, della Costituzione.

Come è stato affermato ripetutamente dalla Corte, l'ambito precettivo della norma costituzionale, diretta a difendere l'individuo di fronte alla potestà coattiva dello Stato, non comprende ogni violazione o limitazione della libertà personale, cui può essere sottoposto in vario modo il cittadino nello svolgimento della sua attività, ma soltanto gli atti lesivi di quel diritto che trae la sua denominazione tradizionale dall’ habeas corpus inteso come autonomia e disponibilità della propria persona.

L'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 del 1970 non comporta, come si è visto, alcuna coercizione fisica sulla persona, nessuna degradazione giuridica del lavoratore, nessuna menomazione della libertà morale implicante un assoggettamento totale della persona al potere altrui, ma è diretto soltanto a regolare le modalità con cui deve svolgersi l'accertamento chiesto dal datore di lavoro dell'infermità affermata dal lavoratore nell'ambito della procedura prevista per il controllo delle assenze.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Torino in riferimento all'articolo 13, commi primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 5, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

 

Depositata in cancelleria il  5 febbraio 1975.