SENTENZA N.30
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Galli Maria
Luisa, Zardini Maria Luisa
e Volpe Esperia in nome e per conto del Comitato promotore del referendum
abrogativo degli artt. 546, 547, 548, 549, secondo comma, 550, 551, 552, 554 e
555 del codice penale, ricorso depositato in Cancelleria il 31 gennaio 1979 ed
iscritto al n. 3 del registro 1979, per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza 24 maggio 1978
dell'Ufficio centrale per il referendum presso
Vista l'ordinanza n. 1
dell'8 gennaio 1979, con la quale questa Corte ha dichiarato ammissibile il
ricorso per conflitto di attribuzione di cui sopra;
udito nell'udienza pubblica del 6 aprile 1979 il
Giudice relatore Antonio
uditi gli avvocati Corrado De Martini e Mauro Mellini per Galli Maria Luisa, Zardini Maria Luisa e Volpe
Esperia.
Considerato
in diritto
1. - Con
il ricorso in epigrafe tre dei promotori del referendum per l'abrogazione degli
artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550,551,552,554 e 555 del
codice penale, hanno, in rappresentanza dei
sottoscrittori della relativa richiesta, sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso
Rimane, dunque, anzitutto
da accertare definitivamente, in questa sede se il ricorso in esame sia ammissibile. Si assume dai ricorrenti che il conflitto
riguardi la sfera di applicazione dell'istituto del referendum configurato dal
testo costituzionale, ed insorga tra la frazione del corpo elettorale, la quale
ha nel nostro caso promosso il referendum e L'Ufficio centrale che ha, dal
canto suo, disposto la cessazione delle relative operazioni; si deduce infatti
che detto organo ha con l'ordinanza impugnata invaso la sfera garantita ai
promotori del referendum, e leso il loro interesse, costituzionalmente
protetto, allo svolgimento della consultazione popolare; si chiede pertanto
alla Corte di dichiarare che all'Ufficio centrale non e attribuito il potere di
disporre la cessazione delle operazioni referendarie, e di annullare in
conseguenza l'ordinanza impugnata con il ricorso.
2. - Per prima cosa, giova
richiamare in quanto esso viene in rilievo nella specie, com'é di seguito
spiegato il sistema delle disposizioni emanate con la legge 25 maggio 1970, n.
352 (< Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo >). Ai sensi dell'art. 32 della
legge citata, l'Ufficio centrale esamina tutte le richieste referendarie <
allo scopo di accertare che siano conformi alle norme
di legge >: cioè alle norme, poste con legge ordinaria, che governano la
procedura conseguente alla iniziativa del referendum abrogativo; il successivo
giudizio sull'ammissibilità è invece riservato alla cognizione di questa Corte
(ai sensi dell'art. 2l. cost. 11 marzo 1 953, n. 1 , e dell'art. 33 della legge
n. 352), ed esige che la richiesta referendaria, una volta dichiarata legittima
dall'Ufficio centrale, sia esaminata alla stregua della Costituzione, ed in
particolare della norma (art. 75, comma secondo, Cost.), la quale individua le
categorie di leggi, o di atti aventi forza di legge, eccettuate dal regime
dell'abrogazione popolare. Nel citato art. 32 sono poi puntualmente previste le
attribuzioni dell'Ufficio centrale nel corso della procedura: esso si
pronunzia, in ogni caso, con ordinanza, comunicata e notificata a norma
dell'art. 13 della stessa legge n. 352. I presentatori della richiesta referendaria,
o i delegati o i rappresentanti dei promotori (cfr.
artt. 9, comma primo, 19, comma secondo, della legge n. 352) hanno facoltà di
produrre memorie o deduzioni. Dopo di che, l'Ufficio centrale decide in via
definitiva, ex art. 32, ultimo comma, sulla legittimità di tutte le richieste
depositate.
3. - Si colloca nel quadro
della disciplina sopra descritta anche il potere, attribuito all'Ufficio
centrale ex art. 39 della legge n. 352. < Se prima della data di svolgimento
del referendum >- dispone testualmente il citato articolo-< la legge, o
l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di esse, cui il
referendum si riferisce, siano state abrogate, l'Ufficio centrale per il
referendum costituito presso
Ora, senza una simile
pronunzia, il disposto dell'art. 39 avrebbe
indistintamente in ogni sopravvenienza del fenomeno abrogativo da esso
considerato implicato una corrispondente compressione della sfera di attuazione
di un fondamentale istituto del nostro ordinamento, qual è il referendum.
Le considerazioni testè
esposte trovano, ancora, accoglimento e sviluppo nella sentenza n. 69 del
1978, che dirime un precedente conflitto di attribuzione,
sollevato dai promotori di altro referendum abrogativo nei confronti
dell'Ufficio centrale. Il potere che l'art. 39 configura è stato affermato in
quel giudizio spetta all'Ufficio centrale, se ed in quanto esso abbia previamente accertato, secondo la sentenza n. 68 del
1978, che ricorrono gli estremi per disporre la cessazione delle operazioni
in corso, ed abbia escluso per converso che il referendum vada trasferito dalle
norme preesistenti alle nuove. Esaurite le indagini ad esso in proposito
riservate, l'Ufficio centrale è d'altra parte investito del potere, come
previsto dalla legge, in piena conformità dei principi costituzionali. Il che
conferma che questa sua attribuzione, così configurata, sorge necessariamente
entro i limiti posti a salvaguardia della sfera riconosciuta ai promotori del
referendum.
4. - Delle precedenti
sentenze della Corte occorre tener conto nell'esame della specie. I ricorrenti
lamentano infatti che l'Ufficio centrale ha erroneamente applicato al caso
attuale i canoni ermeneutici in esse indicati.
L'organo decidente, si afferma, ha ravvisato una sostanziale diversità fra i
principi che ispirano la disciplina dell'aborto di donna consenziente posta dal
codice penale, per la quale è stato richiesto il referendum, ed il successivo
regime dell'interruzione volontaria della gravidanza, introdotto dalla legge 22
maggio 1978, n. 194 (< Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza >): laddove, si soggiunge, esso avrebbe dovuto
ritenere il contrario. L'art. 22 della legge citata, si osserva poi, dispone
si, per un verso, al comma primo, l'abrogazione espressa dell'intero titolo X
del codice penale, ma per l'altro, all'ultimo comma, mantiene ancora in vigore
l'art. 546 (aborto di donna consenziente) nonché
l'art. 549, secondo comma, (morte o lesione della donna) del codice penale, con
riguardo ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della stessa
legge n.
All'interpretazione
denunziata come erronea sarebbe infine conseguita la decisione che, col
precludere il ricorso alle urne, si assume abbia invaso la sfera, e leso
l'interesse dei ricorrenti.
Ma con
tutto ciò non si contesta anzi, si presuppone che l'Ufficio centrale
abbia adempiuto alle indagini, dalle quali ogni sua decisione ex art. 39 deve
essere preceduta, ed abbia motivato in conseguenza l'ordinanza impugnata con il
ricorso. Non si contesta, nemmeno, che prima di decidere esso abbia sentito i
promotori del referendum. Pacificamente, dunque, sussistono i presupposti, in presenza dei quali l'attribuzione del potere qui
considerato si concreta, in capo all'Ufficio centrale, precisamente come esige
la sentenza n.
69 del 1978. L'attribuzione ha il suo pieno titolo giustificativo proprio
in quel che risulta dalle stesse deduzioni dei
ricorrenti: l'Ufficio centrale ha valutato la disciplina sopravvenuta in
rapporto alle norme che formavano oggetto della richiesta di referendum;
siffatta indagine si deve aggiungere è evidentemente servita a stabilire non
soltanto se fra l'una e l'altra normativa vi fosse corrispondenza di principi
ispiratori, ma, anche e in primo luogo se ricorresse l'ipotesi dell'abrogazione
configurata dall'art. 39, e con quali effetti temporali.
Così atteggiandosi la
specie, va allora escluso che la controversia prospettata alla Corte verta sulla titolarità sull'appartenenza all'Ufficio
centrale, appunto del potere di disporre la cessazione delle operazioni
referendarie; potere che peraltro, come si è detto, ha sicuro fondamento nella
Costituzione.
Resta il fatto che i
ricorrenti denunziano comunque l'invasione della propria sfera, e censurano, a
questo riguardo, il modo come l'Ufficio centrale avrebbe deciso. Ma vale in
proposito un duplice e concorrente ordine di osservazioni.
Da un lato, siamo di
fronte a un potere che si è nella specie esplicato in base ai criteri
appositamente stabiliti dalla Corte per tutelare la sfera dei promotori: e che
pertanto, ai fini del presente giudizio, questa stessa sfera non può invadere,
o ledere altrimenti.
D'altro lato, entro la
sfera delle proprie attribuzioni, l'Ufficio centrale è investito di un potere
decisorio: e così decide, anche nel nostro caso, con le garanzie procedurali e
nelle forme, che si connettono con la sua qualifica di organo decidente. Ad
esso, in quanto tale, è dunque garantita una funzione, le cui modalità di
esercizio non spetta alla Corte sindacare.
Una volta che, come nella
specie, si radichi il potere, riconosciuto all'Ufficio centrale, di decidere ex
art. 39, la decisione nel merito, che a detto organo è riservata in via
esclusiva e definitiva, non può essere censurata in questa sede. Né si può trascurare che nella specifica materia di cui ci
occupiamo vige la distinzione, rilevata anche in altre pronunzie (sentenze n. 251 del 1975
e 16 del 1978),
fra i compiti, rispettivamente attribuiti alla Corte e all'Ufficio centrale, di
accertare la conformità delle richieste referendarie, nell'un caso ad un
parametro costituzionale, nell'altro alle norme della legge ordinaria. Ora,
anche le indagini affidate all'Ufficio centrale in sede di applicazione
dell'art. 39 involgono come necessaria operazione dell'interprete, retta dai
criteri sopra visti sia il coordinamento sia la valutazione comparativa di
norme, che si succedono nel tempo, sempre sul piano della legge ordinaria e
delle fonti normative a questa equiparate: tale, pero, non è la sfera in cui
La conclusione raggiunta
vale a maggior ragione anche alla luce di precedenti pronunzie (sentenza n. 289 del
1974) se si voglia ritenere che il presente
giudizio sia stato promosso attribuendo all'Ufficio centrale natura di organo
giurisdizionale in senso stretto, con le conseguenze che scaturirebbero da una
simile prospettazione del conflitto. Difetta comunque, per le ragioni già
dette, la materia propria di un conflitto di attribuzione, di cui
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il
ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/03/80.
Leonetto AMADEI –
Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25/03/80.