SENTENZA
N.69
ANNO
1980
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
5 della legge 28 (recte: 26) agosto 1950, n. 860 (tutela fisica ed economica
delle lavoratrici madri) e dell'art. 26 del d.P.R. 21 maggio 1953, n. 568
(regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860) promosso con
ordinanza, emessa il 13 novembre 1974 dalla Corte d'appello di Venezia nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro le Malattie I.N.A.M. e De Pasqual Rosa, iscritta al n. 195 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181
del 9 luglio 1975.
Visto l'atto di
costituzione dell'I.N.A.M. e quello di De Pasqual Rosa;
udito nell'udienza
pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Considerato
in diritto
1. - Va preliminarmente
dichiarata l'irritualità della costituzione della De Pasqual perchè avvenuta
fuori termine.
2.-
Ciò che più conta:
Lo scioglimento del dubbio
non può non essere negativo perchè a) l'art. 35 della legge n. 860/1950,
entrata in vigore il 3 gennaio 1951, prevede che < con regolamento, che sarà
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno
emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge, entro due
mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa >, ma non determina
principi e criteri direttivi (tutto si riduce a fissare nel secondo comma il
limite di lire 30.000 per l'ammenda da comminarsi per le contravvenzioni alle
norme del regolamento), si limita ad indicare il termine di due mesi dalla data
di pubblicazione della legge stessa, peraltro non osservato, ed esige il parere
del Consiglio di Stato richiesto per i regolamenti e non per le leggi delegate,
b) il d.P.R. n. 568/1953, a parte la qualifica di regolamento, dà atto della
acquisizione del parere del Consiglio di Stato e richiama, sempre nel
preambolo, non gli artt. 76 e 77, comma primo, Cost. ma l'art. 87, comma
quinto, che prevede la emanazione, da parte del Presi dente della Repubblica,
di decreti aventi valore di legge e di regolamenti.
Gli indici a favore della
qualifica di regolamento sovrastano i dati, da cui potrebbe trar vigore la
qualifica di legge delegata che intendesse riconoscersi al d.P.R. in esame (sull'argomento,
in generale, ord. n. 49/1962, sent. n. 56/1975, ord.
n. 20/1979).
L'inammissibilità avanti a
questa Corte della questione di legittimità dell'art. 26 preclude anche l'esame
della questione di costituzionalità dell'art. 5 della legge n. 860/1950,
coinvolto nel presente incidente sol per essere citato nell'art. 26.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la
questione di legittimità del l'art. 26 d.P.R. 21 maggio 1953, n. 568, e,
quindi, dell'art. 5 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., dalla Corte d'appello di
Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 05/05/80.