Sentenza n. 56 del 1975
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SENTENZA N. 56

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11, sesto comma, e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e dell'articolo 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (Regolamento di esecuzione della predetta legge), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 gennaio 1973 dal giudice conciliatore di Roma nel procedimento civile vertente tra Ceniccola Umberto e la Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni e Assicurazioni, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;

2) ordinanza emessa il 5 marzo 1973 dal giudice conciliatore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Avallone Guido e la società Unione Euro-Americana Assicurazioni, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973;

3) ordinanza emessa il 21 settembre 1973 dal giudice conciliatore di Benevento nel procedimento civile vertente tra Foschini Elvio ed altri e la società Le Assicurazioni d'Italia, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione della Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni e Assicurazioni;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Giuseppe Fanelli, per la Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni e Assicurazioni, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento civile vertente tra Umberto Ceniccola e la Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni e Assicurazioni, di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di un premio relativo ad un contratto di assicurazione in corso e aumentato giusta le tariffe approvate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato con decreto 9 giugno 1971, il giudice conciliatore di Roma, con ordinanza del 3 gennaio 1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma sesto, e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile, e 2 e 3 della Costituzione.

La legge n. 990 del 1969 secondo il giudice a quo non avrebbe rispettato i principi di cui agli artt. 1325 e 1418 del codice civile, rendendo obbligatorio "d'ufficio" un mutamento nel regime dei contratti di diritto privato e a vantaggio di una sola parte (e cioé dell'assicuratore); e ciò, non avrebbe potuto fare senza modificare i detti articoli del codice civile, che anzi ha completamente ignorato.

Sarebbero poi violati gli artt. 2 e 3 della Costituzione, non rispettandosi diritti che appartengono all'uomo come essere libero e creandosi ingiustificati privilegi a favore o contro i cittadini che si trovano in determinate situazioni.

Davanti a questa Corte si é costituita a mezzo dell'avv. prof. Giuseppe Fanelli la Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni e Assicurazioni, ed ha spiegato intervento, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge n. 990 del 1969 e - non dell'art. 34 della legge, sibbene - dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, sempre in riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile, e 2 e 3 della Costituzione, é stata sollevata dal giudice conciliatore di Salerno, con ordinanza del 5 marzo 1973 nel procedimento civile, di opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra Guido Avallone e la società Unione Euro- Americana Assicurazioni.

In questa seconda ordinanza invocati, come norme di raffronto, l'art. 2 e l'intero art. 3 della Costituzione, vengono sostanzialmente ripetute le argomentazioni che si contengono nella precedente ordinanza e che sono state sopra riportate.

Davanti alla Corte, in questo procedimento, non si é costituita alcuna delle parti né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - La stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, e dell'art. 34 della legge n. 990 del 1969 sempre con riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile e 2 e 3 della Costituzione é sollevata, infine, dal giudice conciliatore di Benevento nel corso dei procedimenti civili (riuniti) di opposizione a decreto ingiuntivo vertenti tra Elvio Foschini ed altri e la società "Le Assicurazioni d'Italia".

Il giudice conciliatore di Benevento ha rilevato che il decreto del Ministero dell'industria e commercio che ha approvato le tariffe, impone delle conseguenze che certamente la parte danneggiata avrebbe evitato qualora in tempo utile ne fosse venuta a conoscenza, e che inoltre relativamente ai decreti ministeriali non può essere invocata alcuna presunzione di conoscenza.

Per il resto, ha sostanzialmente ripetuto le ragioni contenute nelle altre ordinanze. Davanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato; e non si é costituita, invece, nessuna delle parti private.

4. - Nel primo procedimento, la Compagnia Tirrena ha chiesto alla Corte di volere dichiarare: a) inammissibile per difetto di rilevanza e subordinatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge n. 990 del 1969; e b) infondata quella dell'art. 34 della stessa legge.

Escluso che il conciliatore di Roma abbia voluto sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del d.P.R. n. 973 del 1970 e che relativamente alle altre norme abbia voluto invocare come disposizioni di raffronto gli artt. 1325 e 1418 del codice civile, la Compagnia Tirrena ha eccepito la totale estraneità dell'art. 11, comma sesto, della legge relativamente alla specie, perché per i contratti in corso all'entrata in vigore della ripetuta legge provvedono l'art. 34 di essa ed il citato art. 67 del regolamento (sempre che l'assicurato nei termini contrattuali non abbia esercitato il diritto di recesso).

Ha rilevato poi che nel sistema adottato nel nostro paese per la migliore tutela delle vittime della strada sono termini correlativi l'assicurazione obbligatoria e le tariffe obbligatorie, e l'introduzione di tale sistema "ha comportato necessariamente, col sacrificio della libertà di non assicurarsi, anche una modificazione della efficacia dei contratti di assicurazione precedentemente stipulati nel senso che il contenuto dei medesimi deve essere obbligatoriamente adeguato alle prescrizioni della legge speciale". Tale rigore é stato però attenuato dall'art. 67 del regolamento, dandosi all'assicuratore la facoltà (di cui si sarebbero avvalse tutte le imprese a vantaggio della propria clientela) di differire, per quanto riguarda le sole tariffe dei premi, l'adeguamento dei contratti in corso fino alla prima scadenza annuale per quelli stipulati per somme non inferiori ai massimali di legge.

Ha poi osservato la detta Compagnia assicuratrice, che non avrebbe senso chiamare in causa il principio dell'assoluta inviolabilità dei diritti fondamentali della persona umana per una norma come l'art. 34 della legge, "che, per la tutela di un interesse pubblico connesso alla protezione delle vittime della strada, mira semplicemente, ma doverosamente, a far sì che il complesso sistema dell'assicurazione obbligatoria, attraverso il quale questa protezione si realizza, entra in applicazione a partire da una stessa data per tutti i soggetti che comunque vi sono interessati (assicuratori, assicurati e terzi danneggiati)". Non vi sarebbero particolari diritti quesiti derivanti da contratti in corso alla cui sopravvivenza dover sacrificare anche temporaneamente gli interessi generali tutelati con il nuovo sistema; e d'altronde, in realtà, sia per effetto dell'art. 67 del regolamento che per effetto dell'esercizio della facoltà di disdetta nessun sacrificio dei diritti quesiti si é avuto a danno degli assicurati.

Ed infine, circa l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, il giudice a quo non avrebbe motivato, e non sarebbe comunque facile rinvenire eventuali ragioni a sostegno della tesi. L'art. 34 della legge, oltre tutto, sarebbe servito ad evitare disparità di trattamento tra i vecchi ed i nuovi assicurati.

5. - L'Avvocatura generale dello Stato, nel primo e nel terzo procedimento, ha chiesto che fosse dichiarata manifestamente irrilevante la questione di cui all'art. 11, comma sesto, della legge e fosse dichiarata la non fondatezza dell'altra concernente l'art. 34 della stessa legge.

Anzitutto, le tariffe, in forza delle quali sono stati aumentati i premi, sarebbero state approvate con il decreto ministeriale del 9 giugno 1971. In secondo luogo, fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione non può farsi rientrare quello relativo all'autonomia contrattuale, ché anzi tale disposizione consente che ai cittadini sia imposto l'adempimento di doveri di solidarietà.

Ancora, in passato non si é dubitato circa la legittimità costituzionale di provvedimenti comportanti l'eterointegrazione di cui all'art. 1339 del codice civile.

 

Ed infine, sarebbe frutto di un equivoco l'ulteriore assunto del giudice a quo secondo cui la legge in oggetto avrebbe imposto un mutamento nel regime dei contratti a vantaggio dei soli assicuratori: nessuna delle parti é stata posta in posizione di privilegio; e poi, la determinazione delle tariffe é stata oggettivamente effettuata sulla base delle valutazioni dei rischi e dei necessari caricamenti.

6. - All'udienza del 18 dicembre 1974 l'avv. Fanelli, per la Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni e Assicurazioni; e il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri, hanno insistito nelle precedenti richieste, svolgendo le relative ragioni.

Considerato in diritto

1. - Giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe hanno ad oggetto questioni che concernono o le stesse norme (artt. 11, comma sesto, e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) o una norma alle prime strettamente connessa (art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 - regolamento di esecuzione della detta legge - ); e pertanto vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - In via preliminare, dato che l'art.67 del d.P.R. n.973 del 1970, relativo all'adeguamento dei contratti di assicurazione in corso alle tariffe approvate, fa parte del regolamento di esecuzione della legge n. 990 del 1969, non può non osservarsi che la denuncia di incostituzionalità che si riferisce a quell'articolo non é rivolta nei confronti di una norma di legge o di atto avente forza di legge, e che la questione é, pertanto, inammissibile.

3. - Relativamente alle questioni sollevate a proposito delle altre norme deve, da un canto, constatarsi che non sono ammissibili quelle caratterizzate dalla asserita contrarietà a norme di legge ordinaria (artt. 1325 e 1418 del codice civile), atteso che come parametro, in sede di controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi, possono essere assunti disposizioni o principi costituzionali; e dall'altro, che é del pari inammissibile, per difetto di rilevanza constatabile prima facie dall'esame degli atti, la questione relativa all'art. 11, comma sesto, della legge n.990 del 1969 dato che nei giudizi pendenti davanti ai giudici conciliatori di Roma, di Salerno e di Benevento non si discute circa l'inserzione di diritto nei contratti di assicurazione in corso delle tariffe stabilite (d'ufficio, dal Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato) ai sensi del quarto e quinto comma dello stesso art. 11, sibbene, e unicamente, trova applicazione l'art. 34 della legge n. 990 del 1969 il quale dispone che i detti contratti debbano essere adeguati alle disposizioni della legge e, sul punto, a quelle contenute nei primi tre commi del detto art. 11.

4. - Resta, per ciò, da valutare nel merito solo la questione di legittimità costituzionale del citato art. 34 in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Ma tale questione, sotto entrambi i profili, appare non fondata.

Non si può, infatti, ritenere che la legge speciale, nel presupposto che abbia reso obbligatorio un mutamento nel regime dei contratti (di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli) contro i principi di cui agli artt. 1325 e 1418 del codice civile, e che non abbia quindi rispettato l'autonomia contrattuale, abbia violato l'art. 2 della Costituzione, perché tale disposizione é invocata senza alcun riferimento, sia pure implicito, ad altra disposizione della stessa Costituzione, e così a quelle degli artt. 41 e 42, e fra i diritti inviolabili dell'uomo solo in via generale tutelati dall'art. 2, non può farsi rientrare quello relativo all'autonomia contrattuale (sentenza n. 16 del 1968).

D'altra parte non é sostenibile che dall'asserito mutamento nel regime dei contratti sia derivato solo un vantaggio per gli assicuratori e che per ciò si avrebbe la violazione del principio di eguaglianza: l'eterointegrazione contrattuale si é verificata, nel caso in esame, con effetti nei confronti di entrambe le parti contraenti, perché alle condizioni generali di polizza approvate e alle tariffe dei premi approvate o stabilite a sensi degli artt. 11 e 14 della legge sono tenuti a sottostare (ed alla loro applicazione hanno diritto) gli assicurati, ma anche le imprese assicuratrici (per le quali é prevista dall'art. 16, la possibilità di revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione de qua qualora rifiutino proposte che siano loro presentate in conformità della detta legge); perché tale legge non é ispirata ai fini di privilegio ed é stata anzi dettata dalla necessità di tutelare esigenze sociali particolarmente avvertite; e, d'altronde, perché la formazione delle tariffe dei premi é stata riportata al criterio obiettivo ed imparziale della "valutazione dei rischi e dei necessari caricamenti" (art. 11, comma secondo, della legge) secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento, e l'imposizione autoritativa di esse é intimamente collegata alla obbligatorietà dell'assicurazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (Regolamento di esecuzione della legge n. 990 del 1969), sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe dai giudici conciliatori di Roma, di Salerno e di Benevento, in riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile e 2 e 3 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dai giudici conciliatori di Roma, di Salerno e di Benevento con le dette ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.