SENTENZA N. 56
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 11,
sesto comma, e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti), e dell'articolo 67 del d.P.R.
24 novembre 1970, n. 973 (Regolamento di esecuzione della predetta legge),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 gennaio 1973 dal giudice conciliatore di Roma
nel procedimento civile vertente tra Ceniccola
Umberto e
2) ordinanza emessa il 5 marzo 1973 dal giudice conciliatore di Salerno
nel procedimento civile vertente tra Avallone Guido e
la società Unione Euro-Americana Assicurazioni, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973;
3) ordinanza emessa il 21 settembre 1973 dal giudice conciliatore di
Benevento nel procedimento civile vertente tra Foschini
Elvio ed altri e la società Le Assicurazioni d'Italia, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e
di costituzione della Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni e Assicurazioni;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974
il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Giuseppe Fanelli, per
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento civile vertente tra Umberto Ceniccola
e
La legge n. 990 del 1969 secondo il giudice a quo non avrebbe rispettato
i principi di cui agli artt. 1325 e 1418 del codice
civile, rendendo obbligatorio "d'ufficio" un mutamento nel regime dei
contratti di diritto privato e a vantaggio di una sola parte (e cioé dell'assicuratore); e ciò, non avrebbe potuto fare
senza modificare i detti articoli del codice civile, che anzi ha completamente
ignorato.
Sarebbero poi violati gli artt. 2 e 3 della
Costituzione, non rispettandosi diritti che appartengono all'uomo come essere
libero e creandosi ingiustificati privilegi a favore o contro i cittadini che
si trovano in determinate situazioni.
Davanti a questa Corte si é costituita a mezzo dell'avv.
prof. Giuseppe Fanelli
2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma
sesto, della legge n. 990 del 1969 e - non dell'art. 34 della legge, sibbene - dell'art. 67 del d.P.R.
24 novembre 1970, n. 973, sempre in riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile, e 2 e 3 della
Costituzione, é stata sollevata dal giudice conciliatore di Salerno, con
ordinanza del 5 marzo 1973 nel procedimento civile, di opposizione a decreto
ingiuntivo, vertente tra Guido Avallone e la società Unione Euro- Americana Assicurazioni.
In questa seconda ordinanza invocati, come norme
di raffronto, l'art. 2 e l'intero art. 3 della Costituzione, vengono
sostanzialmente ripetute le argomentazioni che si contengono nella precedente
ordinanza e che sono state sopra riportate.
Davanti alla Corte, in questo procedimento, non si é costituita alcuna
delle parti né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - La stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
comma sesto, e dell'art. 34 della legge n. 990 del 1969 sempre con riferimento
agli artt. 1325 e 1418 del codice civile e 2 e 3
della Costituzione é sollevata, infine, dal giudice conciliatore di Benevento
nel corso dei procedimenti civili (riuniti) di opposizione a decreto ingiuntivo
vertenti tra Elvio Foschini ed altri e la società
"Le Assicurazioni d'Italia".
Il giudice conciliatore di Benevento ha rilevato che il decreto del
Ministero dell'industria e commercio che ha approvato le tariffe, impone delle
conseguenze che certamente la parte danneggiata avrebbe evitato qualora in
tempo utile ne fosse venuta a conoscenza, e che inoltre relativamente ai
decreti ministeriali non può essere invocata alcuna presunzione di conoscenza.
Per il resto, ha sostanzialmente ripetuto le ragioni contenute nelle
altre ordinanze. Davanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato; e non si é costituita, invece, nessuna delle parti
private.
4. - Nel primo procedimento,
Escluso che il conciliatore di Roma abbia voluto sollevare la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 67 del d.P.R.
n. 973 del 1970 e che relativamente alle altre norme abbia voluto invocare come
disposizioni di raffronto gli artt. 1325 e 1418 del
codice civile,
Ha rilevato poi che nel sistema adottato nel nostro paese per la migliore
tutela delle vittime della strada sono termini correlativi l'assicurazione
obbligatoria e le tariffe obbligatorie, e l'introduzione di tale sistema
"ha comportato necessariamente, col sacrificio della libertà di non
assicurarsi, anche una modificazione della efficacia dei contratti di
assicurazione precedentemente stipulati nel senso che il contenuto dei medesimi
deve essere obbligatoriamente adeguato alle prescrizioni della legge speciale".
Tale rigore é stato però attenuato dall'art. 67 del regolamento, dandosi
all'assicuratore la facoltà (di cui si sarebbero avvalse tutte le imprese a
vantaggio della propria clientela) di differire, per quanto riguarda le sole
tariffe dei premi, l'adeguamento dei contratti in corso fino alla prima
scadenza annuale per quelli stipulati per somme non inferiori ai massimali di
legge.
Ha poi osservato la detta Compagnia assicuratrice, che non avrebbe senso
chiamare in causa il principio dell'assoluta inviolabilità dei diritti
fondamentali della persona umana per una norma come l'art. 34 della legge,
"che, per la tutela di un interesse pubblico connesso alla protezione
delle vittime della strada, mira semplicemente, ma doverosamente, a far sì che
il complesso sistema dell'assicurazione obbligatoria, attraverso il quale
questa protezione si realizza, entra in applicazione a partire da una stessa
data per tutti i soggetti che comunque vi sono interessati (assicuratori,
assicurati e terzi danneggiati)". Non vi sarebbero particolari diritti
quesiti derivanti da contratti in corso alla cui sopravvivenza dover
sacrificare anche temporaneamente gli interessi generali tutelati con il nuovo
sistema; e d'altronde, in realtà, sia per effetto dell'art. 67 del regolamento
che per effetto dell'esercizio della facoltà di disdetta nessun sacrificio dei
diritti quesiti si é avuto a danno degli assicurati.
Ed infine, circa l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, il
giudice a quo non avrebbe motivato, e non sarebbe comunque facile rinvenire
eventuali ragioni a sostegno della tesi. L'art. 34 della legge, oltre tutto,
sarebbe servito ad evitare disparità di trattamento tra i vecchi ed i nuovi
assicurati.
5. - L'Avvocatura generale dello Stato, nel primo e nel terzo procedimento,
ha chiesto che fosse dichiarata manifestamente irrilevante la questione di cui
all'art. 11, comma sesto, della legge e fosse dichiarata la non fondatezza
dell'altra concernente l'art. 34 della stessa legge.
Anzitutto, le tariffe, in forza delle quali sono stati aumentati i premi,
sarebbero state approvate con il decreto ministeriale del 9 giugno
Ancora, in passato non si é dubitato circa la legittimità costituzionale
di provvedimenti comportanti l'eterointegrazione di
cui all'art. 1339 del codice civile.
Ed infine, sarebbe frutto di un equivoco l'ulteriore assunto del giudice
a quo secondo cui la legge in oggetto avrebbe imposto
un mutamento nel regime dei contratti a vantaggio dei soli assicuratori:
nessuna delle parti é stata posta in posizione di privilegio; e poi, la
determinazione delle tariffe é stata oggettivamente effettuata sulla base delle
valutazioni dei rischi e dei necessari caricamenti.
6. - All'udienza del 18 dicembre
Considerato in diritto
1. - Giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe hanno ad oggetto questioni che concernono o le stesse norme (artt. 11, comma sesto, e 34 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti) o una norma alle prime strettamente connessa (art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 - regolamento di esecuzione
della detta legge - ); e pertanto vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - In via preliminare, dato che l'art.67 del d.P.R. n.973 del 1970, relativo
all'adeguamento dei contratti di assicurazione in corso alle tariffe approvate,
fa parte del regolamento di esecuzione della legge n. 990 del 1969, non può non
osservarsi che la denuncia di incostituzionalità che si riferisce a quell'articolo non é rivolta nei confronti di una norma di
legge o di atto avente forza di legge, e che la questione é, pertanto,
inammissibile.
3. - Relativamente alle questioni sollevate a proposito delle altre norme
deve, da un canto, constatarsi che non sono ammissibili quelle caratterizzate
dalla asserita contrarietà a norme di legge ordinaria (artt.
1325 e 1418 del codice civile), atteso che come parametro, in sede di controllo
sulla legittimità costituzionale delle leggi, possono essere assunti
disposizioni o principi costituzionali; e dall'altro, che é del pari
inammissibile, per difetto di rilevanza constatabile prima facie
dall'esame degli atti, la questione relativa all'art. 11, comma sesto, della legge
n.990 del 1969 dato che nei giudizi pendenti davanti
ai giudici conciliatori di Roma, di Salerno e di Benevento non si discute circa
l'inserzione di diritto nei contratti di assicurazione in corso delle tariffe
stabilite (d'ufficio, dal Ministero per l'industria, il commercio e
l'artigianato) ai sensi del quarto e quinto comma dello stesso art. 11, sibbene, e unicamente, trova applicazione l'art. 34 della
legge n. 990 del 1969 il quale dispone che i detti contratti debbano essere
adeguati alle disposizioni della legge e, sul punto, a quelle contenute nei
primi tre commi del detto art. 11.
4. - Resta, per ciò, da valutare nel merito solo la questione di
legittimità costituzionale del citato art.
Ma tale questione, sotto entrambi i profili, appare non fondata.
Non si può, infatti, ritenere che la legge speciale, nel presupposto che
abbia reso obbligatorio un mutamento nel regime dei contratti (di assicurazione
della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli)
contro i principi di cui agli artt. 1325 e 1418 del
codice civile, e che non abbia quindi rispettato l'autonomia contrattuale,
abbia violato l'art. 2 della Costituzione, perché tale disposizione é invocata
senza alcun riferimento, sia pure implicito, ad altra disposizione della stessa
Costituzione, e così a quelle degli artt. 41 e 42, e
fra i diritti inviolabili dell'uomo solo in via generale tutelati dall'art. 2,
non può farsi rientrare quello relativo all'autonomia contrattuale (sentenza n. 16 del
1968).
D'altra parte non é sostenibile che dall'asserito mutamento nel regime
dei contratti sia derivato solo un vantaggio per gli assicuratori e che per ciò
si avrebbe la violazione del principio di eguaglianza: l'eterointegrazione
contrattuale si é verificata, nel caso in esame, con
effetti nei confronti di entrambe le parti contraenti, perché alle condizioni
generali di polizza approvate e alle tariffe dei premi approvate o stabilite a
sensi degli artt. 11 e 14 della legge sono tenuti a
sottostare (ed alla loro applicazione hanno diritto) gli assicurati, ma anche
le imprese assicuratrici (per le quali é prevista dall'art. 16, la possibilità
di revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione de qua qualora
rifiutino proposte che siano loro presentate in conformità della detta legge);
perché tale legge non é ispirata ai fini di privilegio ed é stata anzi dettata
dalla necessità di tutelare esigenze sociali
particolarmente avvertite; e, d'altronde, perché la formazione delle tariffe
dei premi é stata riportata al criterio obiettivo ed imparziale della
"valutazione dei rischi e dei necessari caricamenti" (art. 11, comma
secondo, della legge) secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal
regolamento, e l'imposizione autoritativa di esse é
intimamente collegata alla obbligatorietà dell'assicurazione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (Regolamento di esecuzione
della legge n. 990 del 1969), sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe
dai giudici conciliatori di Roma, di Salerno e di Benevento, in riferimento
agli artt. 1325 e 1418 del codice civile e 2 e 3
della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata, in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dai
giudici conciliatori di Roma, di Salerno e di Benevento con le dette ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.