ORDINANZA N.
49
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita costituzionale
dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. e dell'art. 19 del regolamento per
l'esecuzione delle leggi di p.s., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635,
promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1961 dal Pretore di Monfalcone nel
procedimento penale a carico di Trevisan Tullio ed altri, iscritta al n. 106
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21
giugno 1961 nel procedimento penale a carico di Trevisan Tullio ed altri,
imputati del reato di cui all'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., in
relazione all'art. 19 del relativo regolamento, per aver preso la parola in una
riunione in luogo pubblico, di cui era stato dato regolare preavviso, senza che
anche i loro nomi risultassero preventivamente indicati al Questore, il Pretore
di Monfalcone ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei detti
articoli in riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 17 e 21 della
Costituzione;
che l'ordinanza, debitamente notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami
del Parlamento, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1961,
n. 194;
che si é costituito in giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato che, con deduzioni depositate il 17 luglio 1961, ha
chiesto dichiararsi inammissibile la proposta questione in quanto diretta ad
impugnare dinanzi a questa Corte la legittimità di una norma regolamentare, e,
subordinatamente, dichiararsi non fondata la questione stessa; Considerato che
il Pretore, nella propria ordinanza, afferma che, subordinare la libertà di
prendere la parola nelle riunioni in luogo pubblico alla previa indicazione di
coloro che intendono parlare, equivale a porre una limitazione al diritto di manifestazione
del pensiero garantito con l'art. 21 della Costituzione, poiché si verrebbe
praticamente a condizionare l'esercizio di tal diritto al nulla osta
dell'Autorità di p. s.; ed aggiunge che, se é vero che l'art. 17 della
Costituzione pone l'obbligo del preavviso per le riunioni in luogo pubblico,
non per questo potrebbe ritenersi esteso questo obbligo anche all'indicazione
delle generalità di coloro che nelle riunioni prenderanno la parola;
che, peraltro, come il Pretore stesso
riconosce, la proposta doglianza di illegittimità é diretta, sia pure con
riferimento a norme costituzionali, non contro l'art. 18 della legge di p. s.,
ripetute volte preso in esame da questa Corte, ma sostanzialmente contro l'art.
19 del regolamento che quell'obbligo pone. In tal modo questa Corte é stata
investita della questione di legittimità costituzionale non di una disposizione
di legge o di una norma avente forza di legge, ma di una disposizione
regolamentare, che non é ricompresa fra gli atti che, per la norma fondamentale
dell'art. 134 della Costituzione, sono sottoposti al controllo di
costituzionalità di questa Corte;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26, comma secondo, e 29
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Monfalcone con
ordinanza 21 giugno 1961, relativa all'art. 19 del regolamento per l'esecuzione
delle leggi di p. s., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, in riferimento
agli artt. 17 e 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29
maggio 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1969.