Ordinanza n. 20 del 1979
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ORDINANZA N. 20

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; art. 2 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti - regolamento di esecuzione) promossi con le ordinanze emesse il 26 marzo 1977 dal pretore di Pisa nei procedimenti penali a carico di Farnesi Enrico, Orsolini Gabriella, Rossellini Romano, Sepe Giuseppe e Baglini Giuliano, iscritte ai nn. 222,223,224,225 e 240 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 162 e 176 dell'anno 1977;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

ritenuto che con cinque ordinanze di identico contenuto, emesse il 26 marzo 1977 dal pretore di Pisa nei procedimenti penali a carico di Farnesi Enrico, Orsolini Gabriella, Rossellini Romano, Sepe Giuseppe e Baglini Giuliano (reg. ord. nn. 222 a 225, 240/1977), é stata sollevata questione di costituzionalità dell'art. 2 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sul riflesso che la disposizione impugnata, per essere contenuta in regolamento d'esecuzione, non può, con definire in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, estendere la incriminazione, comminata dall'art. 32 della citata legge 990/1969, a carico di chi pone in circolazione veicoli non coperti da assicurazione;

che le ordinanze, regolarmente notificate e comunicate, furono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 162 e 176 del 15 e 29 giugno 1977; che nessuna parte si é costituita né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri; che i cinque procedimenti per la identità dell'oggetto vanno riuniti;

considerato che la questione, secondo ebbe a giudicare la Corte, proprio con riferimento al d.P.R. 973/1970, cui negò forza di legge con sentenza 56/1975 (nello stesso senso, a proposito del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione del t.u.p.s. 773/1931, ord. 49/1962), é inammissibile;

visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 2 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, sollevata dal pretore di Pisa con ordinanze del 26 marzo 1977, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1979.