ORDINANZA
N. 20
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 32 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990; art. 2 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
natanti - regolamento di esecuzione) promossi con le ordinanze emesse il 26
marzo 1977 dal pretore di Pisa nei procedimenti penali a carico di Farnesi
Enrico, Orsolini Gabriella, Rossellini Romano, Sepe Giuseppe e Baglini
Giuliano, iscritte ai nn. 222,223,224,225 e 240 del registro ordinanze 1977 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 162 e 176 dell'anno
1977;
udito nella
camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
ritenuto che
con cinque ordinanze di identico contenuto, emesse il 26 marzo 1977 dal pretore
di Pisa nei procedimenti penali a carico di Farnesi Enrico, Orsolini Gabriella,
Rossellini Romano, Sepe Giuseppe e Baglini Giuliano (reg. ord. nn. 222 a 225,
240/1977), é stata sollevata questione di costituzionalità dell'art. 2 d.P.R.
24 novembre 1970, n. 973, regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre
1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in riferimento
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sul riflesso che la
disposizione impugnata, per essere contenuta in regolamento d'esecuzione, non
può, con definire in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate, estendere la incriminazione, comminata
dall'art. 32 della citata legge 990/1969, a carico di chi pone in circolazione
veicoli non coperti da assicurazione;
che le
ordinanze, regolarmente notificate e comunicate, furono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale nn. 162 e 176 del 15 e 29 giugno 1977; che nessuna parte si
é costituita né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei
ministri; che i cinque procedimenti per la identità dell'oggetto vanno riuniti;
considerato
che la questione, secondo ebbe a giudicare la Corte, proprio con riferimento al
d.P.R. 973/1970, cui negò forza di legge con sentenza 56/1975
(nello stesso senso, a proposito del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di
esecuzione del t.u.p.s. 773/1931, ord. 49/1962),
é inammissibile;
visti gli
artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme
integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 2 d.P.R. 24 novembre
1970, n. 973, sollevata dal pretore di Pisa con ordinanze del 26 marzo 1977, in
riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 4 maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1979.