SENTENZA N. 142
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26
e 29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, e artt. 41 e 42
del Regolamento, approvato con r.d. 16 maggio 1926, n. 1126 (pena pecuniaria
commisurata al danno forestale), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre
1976 dal pretore di Monsummano Terme, nel
procedimento penale a carico di Romitelli Mario ed altro, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977.
Udito
nella camera di consiglio del 25 ottobre 1979 il Giudice relatore Edoardo
Volterra.
Ritenuto in fatto
1.
- Nel corso del procedimento penale a carico di Mario Romitelli
ed altro, imputati della contravvenzione forestale
prevista e punita dagli artt. 26 e 29 del r.d. 30
dicembre 1923, n. 3267, 41 e 42 del relativo regolamento, approvato con r.d. 16
maggio 1926, n. 1126, il pretore di Monsummano Terme,
con ordinanza emessa il 26 novembre 1976, sollevava questione di legittimità
costituzionale delle norme citate, in riferimento agli
artt. 24 e 25 della Costituzione.
Riteneva
il giudice a quo che le disposizioni
denunziate, commisurando la pena pecuniaria da irrogarsi al valore del danno
commesso o delle piante tagliate, valore accertato in sede amministrativa,
senza alcuna possibilità di controllo sia da parte dell'imputato che da parte
del magistrato, violassero e il diritto di difesa ed
il principio per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
2.
- L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.
Nessuno
si é costituito dinanzi alla Corte costituzionale né
vi é stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.
- Deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30
dicembre 1923, n. 3267, già ritenuta tale dall'ordinanza n. 67 del
1971 di questa Corte che si richiamava alla precedente sentenza n. 200 del
1970.
In
realtà é la premessa da cui muove il giudice a quo a palesarsi errata, essendosi dimostrato nelle ricordate
pronunzie che gli apprezzamenti tecnici, operati dagli organi amministrativi in
ordine al danno forestale, non vincolano né limitano né i poteri del giudice né
i diritti delle parti nel corso del procedimento giurisdizionale.
2.
- É inammissibile, d'altra parte, la questione di legittimità costituzionale
del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, difettando l'atto denunziato di forza di
legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione. Questo
infatti, approvato e qualificato come "regolamento per
l'applicazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267", é stato adottato udito
il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato,
udito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del Ministro Segretario di
Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per
le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto.
Dinanzi
a questi univoci elementi nulla sta ad indicare che al decreto in questione si sia attribuita una forza diversa e maggiore rispetto a
quella normalmente riconosciuta alle disposizioni emanate dal potere esecutivo,
circostanza che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze nn. 72, 91 e 118 del 1968; 124 del 1973; 44, 78, 227 del 1974 e
da ultima 74 del
1978), dovrebbe invece risultare dalla concorrenza di elementi obbiettivi,
certi ed inequivoci.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara:
-
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e 42 del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, promossa
dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione;
-
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, sollevata
dalla medesima ordinanza in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.
Leonetto AMADEI
- Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino
DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 6 dicembre 1979.