SENTENZA N. 200
ANNO 1970
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del D.L.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475 (divieto di abbattimento di
alberi di olivo), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1969 dal pretore
di Gela nel procedimento penale a carico di Savignano Antonino, iscritta al n.
183 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11
novembre 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso del procedimento penale a carico
di Savignano Antonino, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 1 e 4
del D.L. Lgt. 27 luglio 1945, n. 475, per avere abbattuto 450 piante di olivo
senza l'autorizzazione preventiva del Prefetto, la difesa ha eccepito il
contrasto con l'art. 24 della Costituzione del suddetto art. 4, nella parte in
cui demanda allo Ispettorato provinciale dell'agricoltura la determinazione del
valore delle piante abbattute.
Con ordinanza del 22 febbraio 1969, il
pretore di Gela, accogliendo l'eccezione, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale di tale articolo, in riferimento sia all'articolo
24, sia all'art. 102 della Costituzione.
Nel presente giudizio é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Secondo l'ordinanza, poiché l'abbattimento
degli alberi di olivo senza la prescritta autorizzazione, é punito con
l'ammenda uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate in
piena produttività, e poiché tale valore é stabilito dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura, la misura della pena dipenderebbe da una
valutazione discrezionale ed insindacabile dell'autorità amministrativa,
vincolante per il giudice. Ciò contrasterebbe col principio sancito nell'art.
102 della Costituzione, atteso che, in materia penale, la funzione
giurisdizionale si esplica nell'accertamento non soltanto della violazione, ma
altresì della correlativa sanzione comminata dalla legge, e nella concreta
determinazione di essa.
Inoltre, poiché é esclusa qualsiasi
possibilità di intervento dell'imputato durante il procedimento di accertamento
del valore delle piante e qualsiasi possibilità di critica, anche nella fase
dibattimentale, delle conclusioni formulate dall'Ispettorato dell'agricoltura,
risulta violato l'art. 24 della Costituzione, atteso che il diritto di difesa é
garantito anche nella fase delle indagini preliminari all'istruzione - quali
debbono ritenersi gli atti dell'Ispettorato - e va esercitato anche in ordine a
quegli elementi di fatto rilevanti sulla misura della pena.
Per l'Avvocatura generale dello Stato,
anche secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 12 del
1962) non é in contrasto con il principio di legalità della pena di cui
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione l'uso dell'ammenda e della multa
proporzionale, anche quando la determinazione in concreto del parametro,
moltiplicando il quale, viene stabilita la proporzione, sia demandata
all'organo amministrativo. Siffatta determinazione, invero, é essenzialmente
vincolata a regole tecniche, e non già del tutto discrezionale od arbitraria;
ed é altresì sempre sindacabile dal giudice, atteso che questo, nel nostro
ordinamento, non deve applicare gli atti amministrativi illegittimi, anche in
mancanza della specifica impugnazione dell'interessato.
Consegue che é da escludere la violazione
dell'art. 102 della Costituzione.
Ed é da escludere, altresì, la violazione
dell'art. 24 della Costituzione. Innanzi tutto perché l'interessato può sempre
impugnare l'atto dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nei modi
previsti dalla Costituzione e dalle leggi per i provvedimenti amministrativi.
Inoltre, perché, nella specie, trattandosi di contravvenzione punibile soltanto
con la pena dell'ammenda, il relativo procedimento é di competenza del pretore
e può essere definito con decreto penale. E per siffatti procedimenti, la
idoneità delle garanzie difensive non può essere valutata astraendo dalla
struttura e dalla funzione dei medesimi, rispondenti ad esigenze di rapidità e
semplicità, connaturali alla categoria dei reati, di lieve entità, ma
particolarmente numerosi, demandati alla cognizione del pretore.
Considerato
in diritto
1. - La questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del d.l.lgt. 27 luglio 1945, n. 475, viene sollevata
dal pretore di Gela soltanto per quanto riguarda la misura della pena
dell'ammenda, fissata nel decuplo del valore delle piante di olivo abbattute,
considerate in piena attività, da stabilirsi dall'Ispettorato dell'agricoltura.
Secondo la ordinanza di rimessione, dipendendo siffatta penalità da una
valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa vincolante per il
giudice, verrebbe sottratto al giudice stesso il potere di determinare in
concreto la pena, con violazione del principio sancito dall'art. 102 della
Costituzione per cui la funzione giurisdizionale é esercitata da magistrati
ordinari. E sarebbe altresì violato l'art. 24 della Costituzione, non essendo
consentita all'imputato la possibilità di difendersi durante il procedimento di
accertamento del valore delle piante abbattute, e non essendo neppure
ammissibile, nel corso del dibattimento, alcuna critica alle conclusioni
formulate dal suindicato Ispettorato.
2. - La questione non é fondata.
Non sussiste la denunziata violazione
dell'art. 102 della Costituzione, il quale, affermando che la giurisdizione é
esercitata da magistrati ordinari, vuol soltanto proclamare il principio della
unità della giurisdizione. E se poi il pretore ha inteso riferirsi alla riserva
di giurisdizione di cui all'art. 101 della Costituzione, é da rilevare che,
quando il processo si svolge in sede giudiziaria, con l'intervento e sotto la
direzione del magistrato, e si conclude con una sentenza, non si può sostenere
che la giurisdizione non sia esercitata dallo stesso, neppure nel caso in cui
altri organi intervengano nel processo per fornire elementi tecnici, che si
intendono sempre sottoposti al vaglio del giudice. La circostanza che la norma
impugnata affidi il potere di determinare il valore delle piante di olivo
abbattute all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che é un organo
tecnicamente specializzato e chiamato, fra l'altro, a sopraintendere al
progresso dell'agricoltura nella propria circoscrizione, non significa che il
giudice non possa sindacare le conclusioni dell'organo amministrativo ed
eventualmente disattenderle quando abbia fondate ragioni di pervenire a diverso
convincimento. Così come avviene, secondo i principi generali, per le perizie,
per i pareri, o per qualsiasi altro apprezzamento fatto da organi ausiliari
della giustizia, tutto il materiale di indagine e di discussione acquisito al
processo viene apprestato allo scopo di convincere il giudice, al quale spetta
il potere di pronunciare la parola definitiva. Pertanto la norma impugnata non
limita i poteri del pretore in merito al valore delle piante abbattute.
Peraltro - a prescindere dai poteri di indagine e di giudizio spettanti al
magistrato sul numero delle piante abbattute e sulle condizioni di esse (per la
esclusione di quelle non riconducibili a produttività: art. 1 della legge),
circostanze queste direttamente connesse con la sanzione da irrogare in
concreto - la possibilità di applicare aggravanti ed attenuanti comuni, le
quali consentono di spaziare nel computo della pena, fa sì che l'uso del potere
discrezionale nel determinare la sanzione da infliggere non subisca concrete
limitazioni per effetto della norma impugnata.
3. - Non appare fondata neppure la denunzia
di illegittimità della stessa norma in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
Con le sentenze n. 86 del
1968 e n.
149 del 1969, questa Corte ha chiarito che la difesa dell'imputato deve
essere assicurata per quegli atti che si risolvono in veri e propri atti
istruttori (ispezioni non facilmente ripetibili, ricognizioni, interrogatori,
ecc.) non dissimili da quelli esperiti nella fase della istruzione sommaria del
P.M.; e che tali garanzie non riguardano la fase delle indagini che il codice
di procedura penale prevede nell'art. 219 per l'accertamento dei fatti e per la
ricerca di indizi. Orbene, nella specie l'Ispettorato dell'agricoltura esercita
funzioni connesse ad una generale competenza di carattere amministrativo e che
non rientrano nel quadro di un procedimento istruttorio. Nel corso del processo
penale, al quale i risultati di tale attività possono dar luogo, non risulta
poi alcuna limitazione nei diritti della difesa, sussistendo - per le ragioni
suesposte - e libertà di critica e potere del giudice di dissentire dalle conclusioni
dell'organo amministrativo.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l.lgt. 27 luglio 1945, n. 475
(divieto di abbattimento di alberi di olivo), sollevata in riferimento agli
artt. 24 e 102 della Costituzione, con ordinanza del 22 febbraio 1969, del
pretore di Gela.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre
1970.