Sentenza n. 78 del 1974
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SENTENZA N. 78

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6, primo comma, e 7, primo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (Regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 giugno 1971 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso di Cardone Arturo contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5 aprile 1972;

2) ordinanza emessa il 14 maggio 1971 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni militari - sul ricorso di D'Angeli Antonio contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza 8 giugno 1971 - pervenuta a questa Corte il 16 febbraio 1972 - emessa sul ricorso proposto da Cardone Arturo contro il Ministro dell'interno, la Corte dei conti - sezione III giurisdizionale, pensioni civili - ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 6, comma primo, e 7, comma primo, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, nella parte in cui dispongono il divieto di corrispondere l'assegno temporaneo (per infermità ascrivibili alla nona e decima categoria) al militare che, in ragione del servizio prestato, abbia diritto al trattamento di riposo o di riforma.

Si osserva nell'ordinanza che il divieto di cui trattasi contrasta col principio di eguaglianza in quanto viene a porre nella stessa situazione, assicurando identico trattamento pensionistico, il militare che fruisce di una data pensione per il servizio prestato ed il militare che gode della medesima pensione per gli stessi anni di servizio, pur essendo affetto, a differenza dal primo, da una infermità dipendente da causa di servizio.

Del pari violato sarebbe il principio della tutela previdenziale spettante al lavoratore giacché, per effetto del divieto di cumulo stabilito dalle norme impugnate, lo Stato conferisce la sola pensione normale e non assicura alcun mezzo adeguato alle maggiori esigenze del militare che abbia contratto un'infermità per causa di servizio.

2. - L'eccezione di incostituzionalità delle suddette norme é stata proposta, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, con altra ordinanza del 14 maggio 1971, pervenuta a questa Corte l'11 ottobre 1972, emessa dalla Corte dei conti, sezione IV giurisdizionale, sul ricorso proposto dall'appuntato dei carabinieri D'Angeli Antonio avverso il decreto 1 ottobre 1960, n. 999 con il quale il Ministro per la difesa aveva negato il conferimento dell'indennità una tantum per esiti di malattia contratta in servizio, essendo il graduato già in godimento di pensione di riposo.

Dopo aver sottolineato la rilevanza della proposta questione, osservando che l'incostituzionalità delle norme denunciate comporterebbe per il ricorrente il riconoscimento dell'indennità rifiutata, l'ordinanza pone in evidenza la diversità di presupposti e di finalità del trattamento di pensione privilegiata e di quello di riposo.

Allorché questi due trattamenti fanno capo allo stesso soggetto si hanno però conseguenze diverse sul piano economico a seconda che il trattamento privilegiato riguardi infermità o lesioni classificate nella tabella A o nella tabella B allegate alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Infatti, nella prima ipotesi (tabella A), l'art. 4 del d.lgt. 20 maggio 1917, n. 876, consente al soggetto interessato di liquidare la pensione di riposo aumentata di 1/10 per il numero di anni per il quale ha avuto conferito l'assegno rinnovabile oppure a vita se é stata conferita pensione vitalizia privilegiata; nella seconda ipotesi, invece, (tabella B) il diritto alla pensione di riposo preclude la liquidazione dell'indennità una tantum in qualsivoglia forma per il divieto posto dagli artt. 6 e 7 impugnati.

Evidente é, quindi, la disparità di trattamento nei confronti di soggetti egualmente vincolati da rapporto d'impiego e con eguale diritto ad indennizzo unicamente differenziato, questo ultimo, nella misura ma non nella finalità risarcitoria, donde il contrasto delle ripetute norme con l'art. 3 della Costituzione per avere il legislatore diversamente disciplinato, senza razionale giustificazione, situazioni giuridiche per molti aspetti affini tra loro.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le due ordinanze della Corte dei conti, indicate in epigrafe, hanno ad oggetto l'identica questione di legittimità costituzionale ed i relativi giudizi, opportunamente riuniti, vengono perciò decisi con unica sentenza.

2. - La questione sollevata é se siano costituzionalmente illegittime, per contrasto con i principi di uguaglianza e della tutela previdenziale del lavoratore, enunciati rispettivamente dagli artt. 3 e 38 della Costituzione, le norme contenute negli artt. 6, comma primo, e 7, comma primo, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, nella parte in cui dispongono il divieto di concessione dell'indennità una tantum - da liquidarsi per infermità dipendenti da causa di servizio classificate nella nona e decima categoria (ora sostituite con la tabella B allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648) - ai militari che già godono di un trattamento pensionistico di riposo o di riforma.

3. - La Corte non può esaminare la suddetta questione giacché le norme denunciate non hanno forza di legge essendo contenute in un provvedimento la cui natura regolamentare risulta testualmente dalla stessa intitolazione e dal preambolo del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, con il quale veniva approvato il "regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra".

La questione relativa alle norme comprese nel citato regolamento dev'essere quindi dichiarata inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma primo, e 7, comma primo, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, col quale é approvato il "regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra", sollevata dalla Corte dei conti, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -  Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1974.