SENTENZA N. 117
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 366, cpv.,
del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1976 dal pretore
di Torino, nel procedimento penale a carico di Branca Paolo ed altro, iscritta
al n. 346 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 265 del 28 settembre 1977;
udito
nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto in fatto
Con
ordinanza emessa il 25 novembre 1976 il pretore di Torino sollevava questione
di costituzionalità dell'art. 366, cpv., del codice penale, che prevede come reato contro
l'amministrazione della giustizia, fra l'altro, il rifiuto del teste di
prestare giuramento, per contrasto con gli articoli 2, 3, primo comma, 19, 21,
primo comma, della Costituzione.
Nel
caso di specie i testimoni avevano rifiutato di prestare giuramento
professandosi atei e dichiarando di non poter accettare la formula di rito
limitatamente alle parole "davanti a Dio". Non ritenendo dubbia la
rilevanza della questione proposta, perché la eliminazione
di tale parte della formula ridimensionerebbe anche l'ipotesi di reato prevista
con norma in bianco e punita dall'art. 366, cpv., del
codice penale, il pretore considerava la medesima anche non manifestamente
infondata. Il teste, prestando giuramento, non potrebbe non aderire all'intera
formula enunziata in precedenza dal giudice; e non
sarebbe dubbio che la coscienza dell'ateo viene
coartata quando questi é costretto a giurare in nome di valori che non
riconosce. Ciò contrasterebbe, ad avviso del pretore, con
l'art. 19 della Costituzione, che garantisce non solo la libertà di professare
una religione, sibbene anche quella di non professare
alcuna religione; con l'art. 21, primo comma, dovendo l'ateo manifestare un
pensiero che non gli appartiene; con l'art. 3, primo comma, trovandosi l'ateo
stesso ad essere discriminato per motivi religiosi; con l'art. 2 della
Costituzione, dovendosi considerare la libertà di coscienza un diritto
inviolabile.
Le
precedenti sentenze della Corte sul tema non sarebbero persuasive, perché, in
sostanza, trascurerebbero di valutare a fondo i motivi di dubbio evidenziati.
L'ordinanza,
regolarmente notificata e comunicata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1977, n. 265.
Nessuno
si é costituito nel giudizio innanzi a questa Corte.
Considerato in diritto
1.
- Nonostante il pretore di Torino abbia indicato nell'art. 366, secondo comma,
del codice penale, la norma impugnata, dallo stesso dispositivo dell'ordinanza
di rimessione si rileva che la questione di
legittimità sollevata investe direttamente l'art. 251 del codice di procedura
civile, secondo comma: infatti l'art. 366, cpv., del codice penale é denunziato "nella parte in
cui, rinviando al giuramento previsto dall'art. 251 del codice di procedura
civile, richiama le espressioni relative al significato religioso dell'atto ed
alla responsabilità che con esso si assume davanti a Dio". Inoltre dal
contesto dell'ordinanza emerge con chiarezza che la disposizione più
direttamente investita (in quanto la sua eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale condiziona, attraverso il ridimensionamento del
precetto contenuto nell'art. 366, secondo comma,
codice penale, l'esito del giudizio) é proprio l'art. 251, codice di procedura
civile, nel suo secondo comma, e cioé in relazione
alle espressioni di carattere religioso incluse nella formula del giuramento.
É
pure da rilevare che la questione sollevata attiene soltanto al rifiuto di
giurare "con quella specifica formula" e non già al rifiuto di
prestare giuramento "con qualsiasi formula ed in qualsiasi modo"
(sentenza n. 85 del 1963). Mentre rimangono al di fuori del presente giudizio
sia la formula del giuramento decisorio (ex art. 238,
codice di procedura civile), evidentemente non ricollegabile al rifiuto di
uffici legalmente dovuti, sia le formule dei giuramenti che, non costituendo atti
da qualificare obbligatori, rappresentano piuttosto condiciones juris per l'assunzione di pubblici
uffici.
2.
- Nel merito la questione é fondata. Allorché questa Corte la risolse in senso
negativo con la sentenza
n. 58 del 1960, un punto fondamentale della motivazione verteva sulla
natura del giuramento: affermandosi che "nel sistema adottato dal
legislatore italiano, il giuramento non ha quel carattere prevalente di
religiosità che si vorrebbe ad esso attribuire".
Ora,
essendo il carattere del giuramento qualificato in via primaria dal contenuto
della formula proposta a chi é tenuto a pronunziarlo, non si può negare che una
parte delle espressioni previste a questo fine dall'art. 251 del codice di
procedura civile e dall'art. 449, secondo comma, del
codice di procedura penale, sottoposto allora all'esame della Corte, rivesta un
significato sicuramente religioso. Il richiamo alla responsabilità che il
testimone assume davanti a Dio non ha certo carattere confessionista
o confessionale - nel senso di essere ricollegabile ad una specifica
confessione (cattolica, protestante e così via) - ma nel linguaggio comune
evoca un impegno di veridicità da assumere nei confronti di un Essere soprannaturale
e supremo, di natura trascendente, dotato di quella onnipotenza e onniscienza,
messe in rilievo in una delle formule, quella con asseverazione religiosa,
adottata nell'ordinamento processuale della Repubblica federale tedesca:
infine, di un Dio che legge nel cuore dell'uomo e giudica i suoi comportamenti.
Né
si può dire che il carattere religioso dell'atto viene meno perché ciò che si
richiede é la semplice consapevolezza intellettuale di valori evocati e di
responsabilità ad essi riferite; valori, non condivisi
dall'ateo, che ispirano una parte della formula. In realtà il momento
conoscitivo, o meglio, della consapevolezza in tanto può essere ragionevolmente
richiamato in quanto presupponga quell'adesione
anche di natura volitiva in che consiste propriamente la fede nella Divinità.
Altrimenti, se non credesse in Dio, non si vede quale responsabilità e verso
chi potrebbe assumere il soggetto tenuto a giurare. É vero che la formula
dell'art. 251 del codice di procedura civile non é ricalcata su quella del giuramento previsto dal canone 1316 del codice di
diritto canonico, nella quale si invoca Dio a testimone della verità di ciò che
si afferma: ma il risultato finale, a impegno assunto, non é dissimile da
quello previsto nel successivo canone 1317, giacché il giurante é tenuto a
mantenere la sua promessa di veridicità anche per aver contratto un obbligo di
natura religiosa.
Perciò
non importa soffermarsi sulla prevalenza (o sulla residualità) del carattere
religioso della formula e, di riflesso, del giuramento: é sufficiente prendere
atto che, in una sua parte, la formula ha significato religioso.
3.
- La sentenza n.
58 del 1960 partiva inoltre dalla premessa che, anche a voler raffrontare
la fattispecie prevista nell'art. 449, secondo comma, del codice di procedura
penale, al parametro dell'art. 19 della Costituzione, "la situazione del
non credente fosse fuori della previsione dell'art. 449" e dello stesso
art. 19 Cost., giacché
"l'ateismo comincia dove finisce la vita religiosa". Ma l'opinione
prevalente fa ormai rientrare la tutela della c.d. libertà di coscienza dei non
credenti in quella della più ampia libertà in materia religiosa assicurata
dall'art. 19, il quale garantirebbe altresì (analogamente a quanto avviene per
altre libertà: ad es. gli articoli 18 e 21 Cost.) la corrispondente libertà
"negativa". Ma anche chi ricomprende la
libertà di opinione religiosa del non credente in quella di manifestazione del
pensiero garantita dall'art. 21 Cost. (norma parimenti richiamata come
parametro di giudizio nell'ordinanza del pretore di Torino) perviene poi alle
stesse conclusioni pratiche, e cioé che il nostro
ordinamento costituzionale esclude ogni differenziazione di tutela della libera
esplicazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo, non assumendo rilievo
le caratteristiche proprie di quest'ultimo sul piano teorico.
Si
tratta dunque di accertare se la formula di giuramento prevista dall'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile tutela in
egual modo la libertà del credente e del non
credente. E a nulla rileva, nell'ordinamento costituzionale odierno,
l'osservazione del Guardasigilli dell'epoca (relazione al progetto di codice di
procedura penale del 1929), che motivava tra l'altro le disposizioni sulla
formula di giuramento con l'inciso "gli atei rappresentando una
microscopica e trascurabile minoranza"; in realtà gli artt.
19 e 21 Cost. tutelano innanzitutto l'opinione religiosa propria della persona,
essendo indifferente che essa si iscriva o meno in
quella di una minoranza.
4.
- La libertà di coscienza, riferita alla professione sia di fede religiosa sia
di opinione in materia religiosa, non é rispettata sol perché l'ordinamento
statuale non impone a chicchessia atti di culto (anche a voler escludere - sent.
n. 85 del 1963 - che la prestazione del giuramento
si risolva in atto di culto in senso proprio); la libertà é violata, infatti,
anche quando sia imposto al soggetto il compimento di atti con significato
religioso.
Con
la formula di giuramento prevista dall'art. 251, secondo comma, del codice di
procedura civile, il testimone non credente subisce una lesione della sua
libertà di coscienza da due punti di vista, distinti ma collegati: in primo
luogo egli si manifesta credente di fronte al giudice ed in generale a tutti i
presenti mentre credente non é; inoltre, la sua convinzione di non credente
comporta, più che una intenzione ed un proposito di
non vincolarsi verso
I
tentativi di dare rilievo giuridico a questa auto-esenzione dall'impegno di
veridicità, nei confronti di un essere divino cui non si crede, non appaiono
invero convincenti.
Si
é detto che dall'art. 251, secondo comma, del codice
di procedura civile (come pure dall'art. 449, secondo comma, del codice di
procedura penale) discende soltanto l'invito a giurare, mentre l'obbligo o la
costrizione nascono dall'art. 366 del codice penale e garantiscono solamente
l'impegno di veridicità. Ma la formulazione e lo spirito di quest'ultimo
precetto non confortano questa opinione perché la previsione del reato e delle
pene si connettono al rifiuto di prestare il giuramento "richiesto",
e cioé quello caratterizzato da una formula
parzialmente sacrale.
Si é anche sostenuto che, essendo valido il giuramento prestato
dal testimone con una formula che non contiene menzione del vincolo religioso,
sarebbe sufficiente che il testimone non credente (ed anche quello credente,
ove lo voglia) espunga con apposita dichiarazione il riferimento alla Divinità,
dopo che la formula é stata letta per intero e prima della prestazione del
giuramento; ma, anche accettata la premessa relativa alla validità dell'atto
così realizzato, rimane quantomeno dubbio che la disciplina relativa alla
conservazione degli effetti dei singoli atti possa riflettersi direttamente su
quella dei comportamenti del giudice e del testimone; tra l'altro non é affatto
sicuro che la "facoltà" di espungere, con apposita dichiarazione, il
riferimento alla Divinità, possa conciliarsi con la natura formale dell'atto. Inoltre, l'ipotesi prospettata desta
perplessità perché il suo realizzarsi potrebbe pregiudicare, in qualche modo,
quel "diritto a non rivelare le proprie convinzioni", cui ebbe a fare
riferimento questa Corte nella sent.
n. 12 del 1972 (punto 2 del considerato in
diritto). Comunque, l'indicazione dottrinale, cui si é da ultimo fatto cenno,
non ha trovato riscontri nella giurisprudenza, che, in tema di rifiuto del
giuramento, motivato per il carattere religioso della formula, é pervenuta a
non applicare l'art. 366, primo comma, del codice penale, utilizzando i
disposti degli artt. 51 e 384 del codice penale
relativi a talune cause di non punibilità.
La
riprova che la questione (in apparenza modesta, attinente com'é a mere formule)
mantiene un suo rilievo é fornita non soltanto dal riproporsi, a quasi un
ventennio di distanza, della questione di legittimità costituzionale, ma dalla
diffusa consapevolezza, nella dottrina e nella giurisprudenza, che in taluni
casi l'imposizione della formula di giuramento prevista nei codici di rito (ma
non nelle ipotesi ex artt. 193 del codice di
procedura civile e 161 disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile) provoca turbamenti, casi di coscienza, conflitti di lealtà tra doveri
del cittadino e fedeltà alle convinzioni del non credente.
Del
resto il diritto comparato - specie per ciò che riguarda i paesi più sensibili
alla tutela dei diritti umani - dimostra che la legislazione e la
giurisprudenza (ed in primo luogo quella costituzionale) hanno fornito varie
soluzioni al problema (formule di giuramento diversificate, formule prive di
riferimenti alla Divinità, dichiarazioni simili alla promessa solenne prevista
per il periodo di prova dei vincitori dei nostri concorsi statali). E non é
senza significato che la legge 30 giugno 1876, n. 3184, mentre toglieva il
ritualismo di carattere confessionistico dei
giuramenti, non laicizzava, come pure si é ritenuto, le formule di questi atti
ma prescriveva che nell'ammonizione del giudice ai testimoni o ai periti prima
della prestazione del giuramento, si attirasse
l'attenzione "sul vincolo religioso che i credenti contraggono dinanzi a
Dio" (c.d. compromesso Vigliani).
5.
- In effetti, come é stato sostenuto in dottrina, il risultato da raggiungere
consiste nello spronare il credente verso la verità, senza ferire in nulla lo
scrupolo del non credente.
Di
ciò si era data carico anche la precedente giurisprudenza di questa Corte (cit.
sent. 58 del 1960 e ord.
n. 15 del 1961) quando aveva sì affermato la
inscindibilità della formula del giuramento ex art. 449 del codice di procedura
penale - il solenne atto confermativo del giurante riferendosi a tutto quanto
detto dal presidente o dal pretore - ma aveva altresì ritenuto che le
espressioni di carattere religioso vanno intese come un richiamo alla
responsabilità assunta dal credente, e da lui solo, al cospetto di Dio; e si é
aggiunto in dottrina che in tanto l'individuo é invitato col giuramento a
ribadire pubblicamente e solennemente la sua fede nell'esistenza di Dio e della
legge divina in quanto egli sia un credente.
Queste
considerazioni, ferma la premessa della inscindibilità della formula e della
responsabilità in essa evocata che si determina
allorché il testimone pronuncia l'espressione "Lo giuro", alludono ad
un dato senza dubbio esistente: la compresenza nella formula di valori
distinti, anche se non alternativi, richiamati sia nell'ammonizione del giudice
che nella formula da lui pronunziata. Altro é l'importanza religiosa del
giuramento, collegata alla responsabilità da assumere davanti a Dio, altro é
l'importanza morale dell'atto, connessa alla responsabilità da contrarre
davanti agli uomini: ciò ha consentito di valorizzare (con il risultato di
escludere il contrasto con
Da
ultimo, le disposizioni che prevedono la prestazione del giuramento con la
formula prescritta nell'art. 251, secondo comma, del
codice di procedura civile, sono viziate, per ciò che concerne i testimoni non
credenti, da sicura contraddittorietà perché contrasta con la ratio
dell'istituto costringere qualcuno a giurare al fine di vincolarlo nei
confronti di un essere di cui disconosce l'esistenza.
6.
- Compete al legislatore decidere in quali fattispecie rafforzare il
significato del giuramento con un appello rivolto a chi é tenuto a prestarlo
perché si ispiri ai valori che più onora nell'intimo della sua coscienza e,
dunque, a quelli religiosi ed etici; a patto che resti illesa la libertà di coscienza
di tutti coloro che devono giurare.
Tale
risultato costituzionalmente corretto non si consegue, tuttavia, con l'uso
delle formule di ammonizione e di giuramento previste nell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, per i
motivi già esposti. In particolare, esse si pongono in contrasto con l'art. 19
Cost. in quanto il legislatore non ha provveduto a limitare ai credenti
l'impegno di veridicità contratto dinanzi a Dio.
Di
conseguenza deve dichiararsi la illegittimità
costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile,
nella parte in cui non é contenuto l'inciso "se credente" dopo le
parole "Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza
religiosa..." e dopo le parole "consapevole
della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio...".
Va
inoltre considerato che dalla presente declaratoria di illegittimità
costituzionale consegue, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
identica declaratoria, per la stessa parte e nei medesimi termini, degli artt. 316, secondo comma, 329, primo comma, e 449, secondo
comma, del codice di procedura penale; e la declaratoria deve estendersi anche
all'art. 142, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
non é contenuto l'inciso "se credente" dopo le parole "del
vincolo religioso che con esso contrae davanti a
Dio".
A
seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 251, secondo comma, del
codice di procedura civile e 316, secondo comma, 329, primo comma, e 449,
secondo comma, del codice di procedura penale, deve ritenersi superata, in
questa sede, ogni questione proposta in ordine all'articolo 366, secondo comma,
del codice penale.
PER QUESTI MOTIVI
a)
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art.
251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le
parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza
religiosa..." e dopo le parole "consapevole
della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non é contenuto l'inciso "se credente";
b)
dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei
medesimi termini di cui alla lett. a) di questo dispositivo, degli artt. 316, secondo comma, 329,
primo comma, e 449, secondo comma, del codice di procedura penale;
c)
dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui, dopo le parole "del
vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio..." non é contenuto
l'inciso "se credente".
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 10 ottobre 1979.