SENTENZA
N. 58
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. TOMASO PERASSI,
Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 449 del Cod. proc. penale, promosso con
ordinanza emessa il 27 novembre 1959 dal Pretore di Vicenza nel procedimento
penale a carico di Morellato Gino, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze
1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 31
dicembre 1959.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 22 giugno 1960 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo
Gabrieli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
La questione di
legittimità costituzionale, oggetto del presente giudizio, promosso con
ordinanza del 27 novembre 1959 del Pretore di Vicenza, é stata sollevata nel
corso del procedimento penale a carico di Morellato Gino, imputato del delitto
preveduto dall'art. 366, secondo e terzo comma, del Codice penale, perché,
chiamato a deporre come testimone dinanzi all'Autorità giudiziaria, si rifiutò
di prestare il richiesto giuramento.
II Morellato,
condannato con decreto del 16 settembre 1959 del Pretore di Vicenza alla pena
della multa di lire diecimila, proponeva rituale opposizione, eccependo che il
testimone che non professa alcuna religione é libero di astenersi dal prestare
un giuramento articolato con formula religiosa: l'art. 19 della Costituzione
garantisce la libertà religiosa del cittadino in qualsiasi forma esercitata.
Nel dibattimento
seguito all'opposizione, il Morellato ribadiva tale assunto ed il Pretore, su
conforme richiesta del P. M., sospendeva il giudizio e disponeva la
trasmissione degli atti a questa Corte, ritenendo non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 449 del Codice di
procedura penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Nell'ordinanza si
premette che la prestazione del giuramento con la formula contenuta nell'art.
449 del Codice di procedura penale può ledere, per quanto attiene all'ateo, la
libertà di coscienza (art. 21 della Costituzione), ma non la libertà religiosa
(art. 19 della Costituzione); poiché questa presuppone una libera scelta tra
diverse dottrine religiose fondate su dogmi, mentre quella concerne
esclusivamente una scelta di carattere razionale.
Si rileva, poi, che
la risposta data dal giurante con le parole "lo giuro" riguarda tutto
il contenuto della formula pronunciata dal magistrato (art. 449 Cod. proc.
pen.) e non soltanto quella parte di essa relativa all'obbligo di dire la
verità, altrimenti si dovrebbe configurare una duplicazione di ammonimento
(art. 142 Cod. proc. pen.) circa il vincolo che il giurante, compiendo l'atto,
assume davanti a Dio e davanti agli uomini. Si soggiunge, tuttavia, che la
formula "lo giuro" permette al giurante, che sia o si professi ateo,
di escludere, in coscienza, la propria adesione alla responsabilità che essa
comporta davanti a Dio, senza peraltro imporgli di operare una riserva mentale,
in quanto chi non ha fede nell'esistenza di un Ente soprannaturale, non può
essere indotto a riferirvisi nel prestare il giuramento.
L'ordinanza,
regolarmente notificata ai sensi di legge e dopo le prescritte comunicazioni, é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 31
dicembre 1959.
Nel giudizio é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
come per legge dall'avvocato generale dello Stato, depositando in cancelleria
il 29 dicembre 1959 le proprie deduzioni.
In queste deduzioni
si premette che il problema viene sottoposto alla Corte sotto un profilo
diverso da quello rispetto al quale il magistrato ordinario ha avuto occasione
di pronunciarsi.
Nella specie, infatti,
non si tratta di stabilire se l'obbligo di prestare il giuramento da parte di
chi professa culti acattolici sia in contrasto con il principio della libertà
religiosa costituzionalmente sancito (art. 19 Cost.); giacché, in tale caso, la
libertà religiosa, che presuppone l'appartenenza alla confessione cattolica
ovvero a religioni diverse, non viene violata. Si tratta, invece, di accertare
se l'obbligo di prestare il giuramento comporti, per chi sia ateo, una
coartazione della libertà di manifestare la propria opinione. Se cioè per
l'ateo si determini offesa al diritto riconosciuto dall'art. 21, primo comma,
della Costituzione in una delle due forme nelle quali tale offesa trova in
pratica concretezza: divieto di esprimere liberamente il proprio pensiero;
obbligo di esprimere un pensiero diverso da quello che effettivamente si ha.
Rileva, poi,
l'Avvocatura che l'art. 449 Cod. proc. pen. indica la formula con la quale il
Presidente o il Pretore invita il testimone a giurare: "consapevole della
responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate
di dire tutta la verità e null'altro che la verità", e che l'art. 142
dello stesso Codice, primo comma, ultima parte, prescrive che il giuramento si
presta pronunciando le parole: "lo giuro".
Ciò posto, poiché il
testimone si limita a dire "lo giuro" e l'ammonimento del vincolo
religioso che con il giuramento si contrae dinanzi a Dio e delle responsabilità
che si assumono dinanzi agli uomini proviene dal giudice, si potrebbe rilevare
come dal testimone non si pretende alcuna manifestazione coartata del pensiero.
Pronunciando le parole "lo giuro" il testimone si impegna a dire
tutta la verità e null'altro che la verità, ma non manifesta la consapevolezza
della responsabilità che con il giuramento assume davanti a Dio, un'opinione
cioè eventualmente in contrasto con quello che é il suo effettivo pensiero.
Peraltro, prosegue
l'Avvocatura, é da rilevare che le parole "lo giuro" non sono che la
sintesi della formula proposta dal giudice al testimone e da questi non
ripetuta per intero soltanto per ragioni di celerità e comodità di espressione.
Ciò comporta una
indagine intesa a precisare il significato, per quanto si riferisce alla
manifestazione del proprio pensiero, della formula alla quale, in sintesi, il
giurante, potrebbe sostenersi, intende riferirsi. Indagine consigliata sia dal
fatto che l'art. 142 Cod. proc. pen. ritiene quale formula del giuramento
quella pronunziata dall'autorità che lo riceve, sia dalla considerazione che il
problema in termini non equivoci é destinato a presentarsi in futuro, qualora
si prenda in esame il giuramento decisorio preveduto dagli artt. 233 e seguenti
del Cod. proc. civ. In questo caso, infatti, il giurante pronuncia le parole:
"consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio
e davanti agli uomini".
La ripetuta indagine
porterebbe a concludere che il testimone che giura, anche se si richiama
implicitamente all'intera formula del giuramento, non va oltre l'attestazione
dell'apprezzamento della rilevanza, per il credente, dell'ammonimento sulle
responsabilità che con il giuramento si assumono davanti a Dio.
Conseguentemente nessuna coartazione verrebbe esercitata sulla libertà di
manifestazione del pensiero del testimone, sia questo ateo o credente
nell'esistenza di Dio. Il testimone si limiterebbe a dare atto della
consapevolezza che avrebbe, se credesse, della responsabilità sopra indicata e
non sarebbe costretto a manifestare un pensiero (fede nell'esistenza di Dio),
che in effetti non ha.
Aggiunge ancora
l'Avvocatura che il testimone, ove ritenga che, per la situazione venutasi a
determinare, permangano dubbi sull'effettiva consistenza del suo pensiero, può
pur confermare che la formula con la quale é invitato a prestare giuramento sta
a significare che la consapevolezza della responsabilità che con quell'atto si
assume davanti a Dio é propria, e non potrebbe essere altrimenti, di colui il
quale crede nell'esistenza di Dio.
Un siffatto
chiarimento cui il testimone intendesse affidare la non equivoca proiezione
all'esterno delle sue opinioni in materia, non comporterebbe alcuna
responsabilità, ove il giuramento venisse prestato; né agli effetti dell'art.
366, secondo comma, del Codice penale, né ad altro titolo delittuoso; sempre che,
s'intende, tale manifestazione del proprio pensiero non si concreti in una
offesa a beni tutelati dalla legge nell'ambito dell'osservanza dei principi
deducibili dall'art. 21 della Costituzione.
Conclude, pertanto,
l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia dichiarare infondata la questione di
legittimità costituzionale proposta dall'ordinanza innanzi riportata.
Nell'udienza del 22
giugno 1960 la difesa ha illustrato le deduzioni prodotte, insistendo nelle
dette conclusioni.
Considerato
in diritto
La questione
sottoposta all'esame della Corte é la seguente: se la formula contenuta
nell'art. 449 del Cod. proc. pen. sia in contrasto con la norma dell'art. 21,
primo comma, della Costituzione nei confronti della persona che, chiamata a
deporre come testimone, si rifiuti di giurare dichiarandosi ateo.
Il testimone davanti
al Pretore di Vicenza ha reso la seguente dichiarazione: "mi rifiuto di
giurare sulla formula che la S. V. mi dice, perché in essa vi é un accenno a
Dio e, quindi, per le idee religiose che non professo é in contrasto con la mia
coscienza".
Per il combinato
disposto degli artt. 142, primo comma, e 449, secondo e terzo comma, del Cod.
proc. pen., l'autorità che riceve il giuramento ammonisce preventivamente chi
deve prestarlo dell'importanza morale dell'atto, del vincolo religioso che con
esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite per i colpevoli di falsità in
giudizio. Indi la stessa autorità legge la formula: "consapevole della
responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate
di dire tutta la verità e null'altro che la verità". Il giuramento si
presta pronunciando le parole "lo giuro".
Ciò posto, l'offesa
alla libertà di pensiero non potrebbe ritenersi esclusa dal fatto che il
testimone con le parole "lo giuro" limita il proprio impegno "a
dire tutta la verità e null'altro che la verità", senza manifestare alcun
pensiero circa "la consapevolezza della responsabilità che col giuramento
si assume davanti a Dio". Infatti, pur essendo l'intera formula letta dal
giudice, le parole "lo giuro" si riferiscono a tutto il contenuto
dell'art. 449. Il che si evince dal necessario collegamento tra l'ammonimento
del vincolo religioso e la lettura della formula del giuramento, fatte entrambe
dal giudice, senza intervallo, e seguite immediatamente dal solenne atto
confermativo del giurante. Ove si aderisse alla tesi della scindibilità della
formula, da un lato si disconoscerebbe la natura del giuramento, come atto
formale e solenne da prestarsi con le modalità legislativamente stabilite, che
non possono essere mutate né dal giudice che lo riceve, né dal giurante;
dall'altro si verrebbe ad apportare una modificazione alla fattispecie del
reato preveduto dal terzo comma dell'art. 366 del Cod. pen., modificazione che potrebbe
farsi soltanto con provvedimento legislativo (art. 1 Cod. pen.).
La libertà di
pensiero non potrebbe, inoltre, essere garantita con una riserva mentale del
giurante, nel senso che la invocazione della Divinità abbia efficacia soltanto
per il credente: la riserva importerebbe un atto interiore imposto, che
verrebbe a violare, per altro verso, la libertà del pensiero del soggetto della
prova.
Ad avviso della
Corte, il contenuto della formula del giuramento non viola, nei confronti
dell'ateo, la norma del primo comma dell'art. 21 della Costituzione, che
garantisce la libera manifestazione del pensiero. A questa conclusione si
perviene in base alla interpretazione della norma impugnata per precisarne il
contenuto ai fini della legittimità costituzionale.
La su trascritta
formula risponde alla coscienza del popolo italiano, costituito nella quasi
totalità di credenti e, quindi, presupponendo nel giurante la credenza in Dio,
é adeguata a qualsiasi confessione, anche acattolica. La situazione del non
credere é fuori della previsione dell'art. 449, perché la libertà religiosa,
pur costituendo l'aspetto principale della più estesa libertà di coscienza, non
esaurisce tutte le manifestazioni della libertà di pensiero: l'ateismo comincia
dove finisce la vita religiosa.
A bene considerare le
finalità della formula, il soggetto della prova é sostanzialmente invitato ad
assumere, mediante il giuramento, l'impegno di dire "la verità". Ciò
discende oltre che dalla ratio della norma, anche dal fatto che il rifiuto di prestare
il giuramento, punito come rifiuto di un ufficio legalmente dovuto (art. 366,
terzo comma, Cod. pen.), é classificato tra i delitti contro l'amministrazione
della giustizia - e precisamente nel capo primo dei "delitti contro
l'attività giudiziaria" -, la quale potrebbe essere ostacolata dalla
mancanza di una fonte di prova. In tale modo il legislatore ha inteso
assicurare il contributo del cittadino all'amministrazione della giustizia e,
nel contempo, precisare il prevalente interesse penalmente protetto.
L'impegno, poi,
relativo alla veridicità dei fatti, oggetto della prova, é reso solenne da un
triplice ammonimento religioso morale - giuridico; cioè da un insieme di valori
atti a vincolare la coscienza del testimone.
Ma a differenza del
credente, che é consapevole della responsabilità che col giuramento assume
davanti a Dio, l'ateo non viene ad assumere eguale responsabilità verso un Ente
Supremo, la cui esistenza egli nega.
II giuramento non
impone all'ateo una confessione religiosa. Le parole "consapevole della
responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio" nei confronti di
chi faccia professione di ateismo vanno intese nel senso di un richiamo alla
responsabilità che il credente, e soltanto lui, assume col giuramento davanti a
Dio. II vincolo, nei riguardi dell'ateo, di dire la verità é perciò rafforzato
esclusivamente dalla consapevole responsabilità che assume con l'atto del
giuramento davanti agli uomini, responsabilità puramente morale, e dalla
minaccia di una sanzione penale; ma non dal senso della Divinità che per lui é
irrilevante.
Giova, a tale punto,
ricordare che la formula del giuramento appare ispirata ai sentimenti della
coscienza comune quale espressione dei valori morali e religiosi, che possono
agire sul testimone per spronarne il senso del dovere; mentre la varietà delle
formule, nel succedersi delle legislazioni, sta a significare che la scelta
degli elementi che la compongono (morali - religiosi ecc.) é fatta dal
legislatore, in base alla influenza che i vari elementi, in un dato momento
storico, possono esercitare sulla collettività per assicurare la veridicità
della prova.
Così alcune
legislazioni prescindono dal richiamo ad un Essere soprannaturale, fondando il
giuramento sul senso dell'onore; altre stabiliscono che quando la legge
richiede un giuramento, possa essere prestato con una semplice "affirmation";
altre, infine, hanno voluto imporre ai fatti esposti dal testimone una solenne
garanzia di veridicità con la invocatio nonzinis divini in testem
veritatis (Corpus iuris canonici, can. 1316).
Inoltre, l'art. 299
del Cod. proc. pen. del 1865, che pur stabiliva che il giuramento doveva
prestarsi secondo i riti della credenza del giurante, fu modificato dalla legge
30 giugno 1876, n. 3184, che limitò l'ammonimento del vincolo religioso ai
"credenti". II Codice di procedura penale del 1913, sciogliendo la
formula del giuramento da ogni ritualità religiosa, ne limitò il contenuto
all'"obbligo di dire la verità, null'altro che, la verità" (artt. 87,
88, per il testimonio, 90, per il perito, 91, per l'interprete), e rimise al
criterio del magistrato la facoltà di adeguare l'ammonimento della importanza
religiosa dell'atto alla "qualità della persona". (Rel. ministeriale
al primo progetto del Cod. proc. pen., pagg. 140-144).
Lo stesso Codice di
procedura civile del 1942, nella formula del giuramento del consulente tecnico
(art. 193) e dell'interprete (art. 122, terzo comma), prescinde da ogni accenno
alla Divinità.
Va, infine, rilevato
che la Costituzione del 1948 ha accolto l'istituto del giuramento (artt. 54,
91, 93), ma ne ha rimesso la regolamentazione al legislatore ordinario,
indicandone peraltro le direttive, nel senso di fare consistere il vincolo
dell'atto solenne "nella fedeltà alla Repubblica e nella osservanza della
Costituzione e delle leggi". Queste direttive sono state tradotte nella
legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 5; nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 11,
ecc.
Dai precedenti
storici ora ricordati é dato desumere che, nel sistema adottato dal legislatore
italiano, il giuramento non ha quel carattere prevalente di religiosità, che si
vorrebbe ad esso attribuire. Se, pertanto, la disposizione dell'art. 449 del
Cod. proc. pen. ora impugnato si consideri, come é necessario, in relazione al
sistema anzidetto, non si può fondatamente disconoscere che la disposizione
stessa non incide né sulla libertà di pensiero, né sulla libertà di coscienza,
perché il monito della responsabilità davanti a Dio non può essere inteso,
ripetesi, se non nel senso che esso impegna soltanto la coscienza del credente,
non già quella dell'ateo.
Pertanto, la
disposizione dell'art. 449 del Cod. proc. pen. non é in contrasto con la norma
dell'art. 21, primo comma, della Costituzione. Comunque spetta al legislatore
ordinario vedere se e come la formula del giuramento possa essere modificata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata,
nel senso indicato nella motivazione, la questione proposta con l'ordinanza del
Pretore di Vicenza del 27 novembre 1959 sulla legittimità costituzionale
dell'art. 449 Cod. proc. pen., riguardante la formula del giuramento del
testimone, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio
1960.
Tomaso PERASSI -
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 13 luglio 1960.