ORDINANZA N.
15
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha deliberato in camera di consiglio la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 449 Cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1960
dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Raimondi Carlo,
iscritta al n. 71 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 216 del 3 settembre 1960.
Ritenuto che il Pretore di Genova, con
sentenza 5 dicembre 1959, dichiarava Raimondi Carlo responsabile del delitto di
cui all'art. 366, terzo comma, Cod. pen. e lo condannava alla pena della
reclusione per mesi sei, perché, invitato a prestare giuramento, come
testimone, nel procedimento penale a carico di Barbaro Vincenzo, si era
rifiutato di giurare ai sensi dell'art. 449 Cod. proc. pen. in quanto
"nella sua qualità di ateo non credeva a nessun Dio";
che la eccezione di incostituzionalità
della norma contenuta nell'art. 449 Cod. proc. pen., disattesa in prima
istanza, fu riprodotta dalla difesa del Raimondi in sede di appello;
che il Tribunale di Genova, con ordinanza
del 1 giugno 1960, riteneva non manifestamente infondata la sollevata questione
d'incostituzionalità. Rilevava in proposito che la prestazione del giuramento
sulla formula prescritta dall'art. 449 Cod. proc. pen. potrebbe importare una
coartata adesione alle premesse di carattere religioso in essa richiamate e
che, perciò, il rifiuto dell'ateo a prestare giuramento potrebbe essere
giustificato alla stregua del principio costituzionale della libertà di
coscienza, sostanzialmente affermato dagli artt. 8 e 19 della Costituzione.
Disponeva in conseguenza la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale per decidere sulla questione riguardante
la legittimità costituzionale dell'art. 449 Cod. proc. pen. in relazione al
solo inciso "... consapevole della responsabilità che col giuramento
assumete davanti a Dio.,.".
L'ordinanza, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 3 settembre 1960, n. 216, veniva ritualmente comunicata ai
Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Davanti alla Corte costituzionale si
costituiva soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento depositato in
cancelleria il 15 luglio 1960. La difesa, nelle deduzioni a stampa, pur richiamando
i precedenti di questa Corte, sostiene che, nella specie, il problema va posto
non in relazione all'art. 21 della Costituzione, che riconosce il diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero, ma agli artt. 8 e 19 della
Costituzione stessa, che riconosce il diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa; e conclude che sia dichiarata infondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova;
Considerato che anzitutto é da rilevare,
come inesattamente sia stato richiamato l'art. 8 della Costituzione, poiché
questo in nessun modo può essere messo in relazione con la pretesa del singolo
rivolta al riconoscimento del diritto della propria libertà di coscienza e di
fede;
Considerato che questa Corte, con sentenza
n. 58 del 6 luglio 1960, ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 449
Cod. proc. pen., riguardante la formula del giuramento, in riferimento all'art.
21, primo comma, della Costituzione; ritenendo che detta formula, nei confronti
del testimone ateo, non impone una confessione religiosa e non incide né sulla
libertà di pensiero, né sulla libertà di coscienza;
che, ciò posto, come risulta dalla sentenza,
l'art. 449 Cod. proc. pen., in quanto non richiede alcuna manifestazione
concreta di fede religiosa, non contrasta neppure con l'art. 19 della
Costituzione. Invero, soggiunge la sentenza, le parole "consapevole della
responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio" nei confronti di
chi faccia professione di ateismo, vanno intese nel senso di un richiamo alla
responsabilità che il credente, e soltanto lui, assume col giuramento davanti a
Dio;
Considerato che i principi enunciati nella
richiamata sentenza della Corte costituzionale vanno riaffermati, non essendo
stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione sollevata con l'ordinanza del 1 giugno 1960 del Tribunale di Genova
riguardante la illegittimità costituzionale della formula del giuramento
contenuto nell'art. 449 Cod, proc. pen. e ordina la restituzione degli atti
alla competente Autorità giudiziaria.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17
marzo 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1961.