SENTENZA N. 161
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del
codice di procedura civile, modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973,
n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria), promossi
con le ordinanze emesse il 14 aprile 1977 dalla Corte di cassazione - sezioni
unite civili - nei procedimenti civili vertenti tra Cirillo Antonietta e Fusco
Clotilde e tra Mancini Vittoria e Condominio di Via Imperia n. 6, iscritte ai nn. 345 e 395 del registro ordinanze 1977 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 24 agosto 1977 e n. 244
del 7 settembre 1977.
Visto
l'atto di costituzione di Mancini Vittoria, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore Oronzo Reale;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.
- Con due distinte ordinanze - aventi medesimo contenuto - emesse in data 14
aprile 1977, ed iscritte rispettivamente ai nn. 345 e
395 del registro ordinanze 1977, le sezioni unite della Corte di cassazione
hanno prospettato il dubbio che l'art. 429, terzo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973,
n. 533 "violi l'art. 3 della Costituzione, per il trattamento
ingiustificatamente più favorevole riservato ai crediti di lavoro, rispetto
agli altri crediti pecuniari, quanto alla possibilità di decorrenza del diritto
alla rivalutazione anche da data anteriore a quella di entrata in vigore della
indicata legge".
Secondo
Ciò
premesso,
Così
inquadrata la questione,
2.
- Le ordinanze venivano ritualmente
notificate, comunicate e pubblicate. Davanti a questa Corte si costituiva
Vittoria Mancini - parte nel giudizio di cui alla ordinanza n. 395 del 1977 - e
spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3.
- Vittoria Mancini conclude per la infondatezza della
questione, aderendo alla tesi della retroattività dell'art. 429, comma terzo, c.p.c. e rilevando che tale retroattività trova razionale
giustificazione in considerazione della particolare natura dei crediti per
prestazioni di lavoro e della tutela agli stessi accordata in aderenza alla
Costituzione.
4.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'atto di intervento, chiede che
la questione sia dichiarata infondata.
Dopo
aver ampiamente richiamato le indicazioni contenute nella più
volte citata sentenza n. 13 del
1977 di questa Corte, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che
nelle ordinanze di rinvio non é contenuta alcuna autonoma valutazione in ordine
alla non manifesta infondatezza della questione. Sottolinea, anzi, che
In
realtà deve ritenersi che la questione é stata sollevata non già perché
Considerato in diritto
1.
- Le due ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione di cui in epigrafe
hanno contenuto identico e propongono giudizi che, pertanto, possono essere
riuniti e decisi con unica sentenza. Esse sono state pronunziate in cause che
avevano per oggetto la rivalutazione dalla data di loro maturazione, precedente
all'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, di crediti di
lavoratori verso i loro datori di lavoro.
Di
questo tema del diritto alla rivalutazione, e della sua decorrenza, si era, tra
l'altro, occupata questa Corte nella sentenza n. 13 del
1977, essendo stata chiamata da alcune ordinanze a decidere se l'art. 429,
comma terzo, del codice di procedura civile, nel nuovo testo, stabilendo che
"il giudice, quando pronuncia sentenze di condanna al pagamento di somme
di denaro per crediti di lavoro, deve determinare oltre gli interessi, nella
misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la
diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa
con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto", non fosse in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per il
diverso trattamento accordato ai crediti di lavoro rispetto agli altri crediti
pecuniari.
E
Ora
le Sezioni Unite della Cassazione nelle due ricordate ordinanze di rimessione hanno, con larga motivazione, accolto e fatto
propria una diversa interpretazione della normativa entrata in vigore con la
legge n. 533 dell'11 agosto 1973, nel senso cioé che
il giudice deve determinare il maggior danno per la diminuzione di valore del
credito del lavoratore con decorrenza dalla data di maturazione del credito,
anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della citata legge. E
hanno, in conseguenza, risollevato la questione di legittimità costituzionale
della legge.
2.
-
3.
- Si deve peraltro rilevare che l'Avvocatura dello Stato ha sollevato riserve
sul modo in cui la questione di costituzionalità é stata proposta dalle Sezioni
Unite della Cassazione. Nelle ordinanze di rinvio - afferma
l'Avvocatura -"non é contenuta alcuna autonoma valutazione, da parte del
giudice a quo, della non manifesta infondatezza della questione medesima";
la questione "é stata sollevata non già perché (il giudice) l'ha ritenuta
non manifestamente infondata; bensì perché dalla sentenza n. 13 del
1977 le Sezioni Unite hanno desunto che nel pensiero dei giudici
costituzionali non era esclusa la possibilità di ipotizzare una dichiarazione
di incostituzionalità della norma, se interpretata in senso retroattivo".
Se
questa riserva fosse fondata, essa porterebbe alla declaratoria di
inammissibilità della questione e non alla dichiarazione della sua
infondatezza, come invece chiede l'Avvocatura.
Senonché l'eccezione, ove si considerino nel loro
complesso e nella loro correlazione le motivazioni delle ordinanze di rinvio,
non appare fondata.
É
vero che le Sezioni Unite hanno, in materia, ragionato partendo dalla loro
lettura della citata sentenza n. 13
della Corte; e tuttavia, sia pure derivandolo da essa,
hanno constatato ed affermato che tale dubbio esiste; che il giudice "non
possa fare a meno di considerare senz'altro non manifestamente infondata la
questione di costituzionalità sopra riferita, anche se in passato non avesse
avuto dubbi in proposito": le quali ultime parole confermano che al
presente i dubbi li ha.
Che
a tale dubbio le Sezioni Unite siano pervenute
partendo dalla sentenza della Corte nulla rileva, non essendo, appunto,
rilevante la fonte del dubbio quando questo esiste.
Pertanto
la eccezione dell'Avvocatura non é fondata, e si deve
considerare ritualmente proposta la questione di
legittimità costituzionale.
4.
- Ma la questione non é fondata.
Ma
allora é evidente che, una volta riconosciuta la legittimità costituzionale
della norma che esclude la rivalutazione dei crediti pecuniari non di lavoro -
e la esclude da ogni e qualsiasi data -, non può sorgere una questione di
costituzionalità per la mancata retroattività di una rivalutazione (che non
esiste), sempre relativamente a tali crediti non di lavoro.
In
altri termini, per porre un dubbio di costituzionalità ex art. 3 della
Costituzione bisognerebbe che i crediti di lavoro e non di lavoro, fossero
entrambi rivalutabili in virtù dell'art. 429, comma terzo, del codice di
procedura civile ma, sempre in virtù della detta
norma, fossero gli uni (quelli di lavoro) rivalutabili dall'origine, gli altri
(quelli non di lavoro) rivalutabili solo dall'entrata in vigore della legge n.
533 del 1973.
Ma
poiché invece (sempre ragionando sul piano della legittimità costituzionale), i
crediti non di lavoro sono legittimamente esclusi dalla rivalutazione, ne
consegue l'impossibilità di ipotizzare una incostituzionalità
dipendente dal fatto che gli stessi crediti non godono di una rivalutazione
retroattiva.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma
terzo, del codice di procedura civile, proposta con le ordinanze di cui in
epigrafe in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 22
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI
- Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN
- Arnaldo MACCARONE.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 29 dicembre 1977.