SENTENZA
N. 13
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 414, 416, 418, 420, commi
primo e quinto, e 429, comma terzo, del codice di procedura civile, come
modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del
lavoro, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze
emesse l'8 marzo 1974 dal pretore di Arcidosso (causa di lavoro tra Balzani
Paola ed altri ed il Calzaturificio Kent), il 16 marzo 1974 dal pretore di Roma
(Gaetani Mario c/soc. Simon Rochas), il 20 marzo 1974 dal pretore di Catania
(Sambataro Antonio c/soc. SIRET), il 6 aprile 1974 ed il 1 aprile 1974 dal
pretore di Roma (Tudini Albertino c/Azienda Gerardi e Santellini Gino c/soc.
Aerea Mediterranea), ed il 26 giugno 1974 dal pretore di Rotondella (Vitale
Nicola c/Lunati Pasquale), rispettivamente iscritte ai nn. 165, 185, 226, 299,
300 e 372 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974, n. 153 del 12 giugno 1974, n. 167
del 26 giugno 1974, n. 250 del 25 settembre 1974 e n. 284 del 30 ottobre 1974;
2) ordinanze
emesse il 10 maggio 1974 dal pretore di San Severino Marche (Serloni Giorgio
c/soc. SIELPA), il 9 marzo 1974 dal pretore di Modena (Benetti Silvano c/soc.
CEOM), il 26 luglio 1974 dal pretore di Catania (Baccini Grazia ed altro
c/Caffarelli Giuseppe), il 25 luglio 1974 dal pretore di Alba (Ferro Vittorio
c/Monte dei Paschi di Siena ed altro), il 25 settembre 1974 dal tribunale di
Udine (Minisini Anna Maria c/soc. Centro Ricerche Arte Industria), ed il 18
ottobre 1974 dal pretore di Sanremo (De Rosa Persco c/soc. OTAT),
rispettivamente iscritte ai nn. 392, 406, 421, 490, 500 e 508 del registro
ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284
del 30 ottobre 1974, n. 296 del 13 novembre 1974, n. 309 del 27 novembre 1974,
n. 14 del 15 gennaio 1975 e n. 21 del 22 gennaio 1975.
Visti gli
atti di costituzione della Società Aerea Mediterranea e del Monte dei Paschi di
Siena, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
uditi l'avv.
Maurizio Marazza, per la soc. Aerea Mediterranea, l'avv. Valente Simi, per il
Monte dei Paschi di Siena, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. -
Disciplinando l'introduzione della lite e la successiva costituzione in
giudizio del convenuto, stabilisce la legge 1973, n. 533, sul nuovo rito del
lavoro (rispettivamente):
a) all'art.
414, n. 5, che la domanda (la quale va proposta con ricorso) "deve
contenere" (tra l'altro) "l'indicazione specifica dei mezzi di prova
di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si
offrono in comunicazione";
b) all'art.
416, commi secondo e terzo, che nella memoria (mediante il cui deposito in
cancelleria, almeno dieci giorni prima della udienza, si costituisce il
convenuto) "devono essere proposte a pena di decadenza le eventuali
domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito (che non
siano rilevabili di ufficio)" ed inoltre deve essere presa "posizione
in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti
affermati dall'attore a fondamento della sua domanda" e devono essere
proposte "tutte le difese in fatto ed in diritto ed indicati
specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali il convenuto
intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare".
Confrontando
tali due indicate norme (o meglio la disciplina, in queste contenuta, della
posizione processuale, rispettivamente, dell'attore e del convenuto), varie
ordinanze prospettano violazione dei precetti costituzionali dell'eguaglianza (art.
3) e della difesa (art. 24) in danno del convenuto.
In premessa,
tutti i provvedimenti muovono dalla constatazione che una (espressa) previsione
di decadenza si contiene nell'art. 416 (ove é ripetuta nei commi secondo e
terzo) e non anche nell'art. 414 citato.
Da ciò la
questione di costituzionalità (in riferimento ai parametri menzionati) che si
puntualizza, poi, nella denuncia dell'art. 414 o dell'art. 416: secondo che
l'accento sia, in particolare, posto sulla mancata previsione di decadenza anche
a carico dell'attore sul fatto, invece, della comminatoria di tali decadenze
"nei confronti del solo convenuto".
Nel primo
senso, l'ordinanza 9 marzo 1974 del pretore di Modena.
Nel secondo
senso, le ordinanze 1 aprile 1974 del pretore di Roma; 10 maggio 1974 del
pretore di San Severino Marche; 26 luglio 1974 del pretore di Catania; 18
ottobre 1974 del pretore di Sanremo; nonché 20 marzo 1974 del pretore di
Catania (limitatamente al solo comma secondo) e (limitatamente al comma terzo
della norma) 25 settembre 1974 del giudice del lavoro presso il tribunale di
Udine.
Nei giudizi
relativi a tutte le ordinanze indicate é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, escludendo la fondatezza delle sollevate questioni
(alla luce anche di una interpretazione delle norme impugnate, che si coordini
con il disposto del successivo art. 420, commi primo e quinto).
2. - La
disciplina della posizione dell'attore, nei cui riguardi sia stata proposta
domanda riconvenzionale, viene, poi, in considerazione nelle ordinanze 9 marzo
1974 del pretore di Modena, già citata, e in quella 25 luglio 1974 del pretore
di Alba.
I
provvedimenti indicati muovono dalla identica premessa della non equiparabilità
della posizione dell'attore in riconvenzione a quella del convenuto e -
desumendone, il primo, il corollario che l'attività defensionale dell'attore,
nei cui confronti sia stata proposta domanda riconvenzionale, si sottragga alle
preclusioni stabilite per il convenuto e, viceversa, il secondo, che la detta
attività resti, invece, subordinata, ex commi primo e quinto dell'art. 420
c.p.c. modificato, all'esistenza di "gravi motivi", quanto all'emendatio
libelli, e alla impossibilità di precedente indicazione, quanto alla
richiesta di prove - denunziano, in diversa (ed anzi antitetica) prospettiva,
rispettivamente, l'art. 418 c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione, in quanto "non prevede l'estensione all'attore in riconvenzione
degli obblighi e preclusioni stabiliti, per il convenuto, nei commi secondo e
terzo del precedente art. 416", e l'art. 420, commi primo e quinto,
citato, per violazione del diritto di difesa in danno (questa volta)
dell'attore.
In entrambi i
giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per contestare
la fondatezza delle sollevate questioni.
Nel giudizio
relativo all'ordinanza del pretore di Alba si é, altresì, costituito il
convenuto Monte dei Paschi di Siena, eccependo l'inammissibilità della
questione, in quanto la norma denunziata (art. 420) non si riferirebbe
all'ipotesi dell'attore chiamato a difendersi in riconvenzionale (disciplinata,
invece, dall'art. 418).
3. - Anche
l'art. 429, comma terzo, della legge sul nuovo rito del lavoro ha formato
oggetto di denunzia; in particolare nella parte in cui prevede a favore del
lavoratore l'obbligo del giudice di "determinare il maggior danno
eventualmente subito per la diminuzione di valore del credito".
La questione
é sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze 1
aprile (già citata), 16 marzo e 6 aprile 1974 del pretore di Roma, sotto il
profilo della (ingiustificata) disparità di trattamento che la norma de qua
determinerebbe rispetto alle altre obbligazioni pecuniarie, non derivanti da
rapporto di lavoro: sia per quanto concerne l'esonero (nella specie) dell'onus
probandi (rispetto al danno), sia per la decorrenza del diritto alla
rivalutazione (anche da data anteriore all'entrata in vigore della legge 1973,
n. 533), sia, infine, per la liquidabilità ex officio del danno da
svalutazione.
Sotto analogo
profilo, la questione é proposta anche dal pretore di Rotondella, con ordinanza
26 giugno 1974, la cui motivazione, in prevalenza, é accentrata sul punto
dell'ingiustificato esonero (del lavoratore) dalla prova del danno subito per
effetto della svalutazione.
Con
l'ordinanza 9 marzo 1974 (in precedenza menzionata) il pretore di Modena
denunzia, invece, la norma (sempre in riferimento all'art. 3 della
Costituzione) per la parte in cui non attribuisce analogo trattamento (anche)
al datore di lavoro, per crediti derivanti dallo stesso rapporto.
Infine, il
pretore di Arcidosso prospetta (con ordinanza 8 marzo 1974) violazione, sotto
vari profili, del precetto di eguaglianza.
Rileva,
infatti, che la trasformazione (a suo avviso attuata dall'art. 429 denunziato)
dei crediti di lavoro (aventi, ab origine, carattere pecuniario) in
"crediti di valore" costituisce una non giustificata "scelta
preferenziale per il lavoratore", risolventesi in una "situazione di
privilegio per il credito di lavoro non ancorata ad una effettiva
diseguaglianza sociale - economica fra le categorie di lavoratori e dei
prestatori di lavoro".
Ed aggiunge
che la norma "avrebbe dovuto caso mai distinguere fra categorie di
lavoratori e categorie di imprenditori" (il rapporto fra grande
imprenditore ed operaio non essendo certo eguale a quello fra piccolo
imprenditore dipendente; e così, nell'ambito della categoria dei prestatori
d'opera, non essendo, evidentemente, assimilabile la posizione sociale ed
economica del dirigente a quella del più umile dei lavoratori).
Considerato in diritto
1. - In
quanto tra loro connesse - nelle premesse da cui muovono o in alcuni profili di
svolgimento - le questioni sollevate con le varie ordinanze in epigrafe,
possono esaminarsi congiuntamente, al fine di decisione con unica sentenza.
2. - Con le
varie ordinanze in narrativa indicate - che formalmente investono l'art. 414 o
l''art. 416 od entrambe dette norme del codice di procedura civile (come
modificate dall'art. 1 della legge 1973, n. 533) - questa Corte é investita,
innanzi tutto, della questione se sia costituzionalmente legittima la
disciplina della posizione processuale delle parti (risultante dal coordinamento
delle norme predette), dubitandosi che essa consacri una situazione di
disparità e (conseguentemente) vulneri il diritto di difesa del convenuto: in
quanto - mentre si troverebbe colpita da decadenza la non tempestiva
indicazione, nella memoria di costituzione, delle difese eccezioni e prove ed
il non contestuale deposito di documenti, da parte del convenuto - analoga
sanzione non sarebbe, invece, prevista per quanto attiene al ricorso
introduttivo del giudizio, nel caso in cui manchi la specificazione delle
domande, o la indicazione dei mezzi di prova e in particolare dei documenti, da
parte dell'attore.
La questione
- che fa esclusivamente perno sulla comparazione della lettera degli artt. 414
e 416 citati, dando rilievo alla presenza, soltanto nella seconda norma, della
espressione "a pena di decadenza" - é priva di fondamento.
La premessa
esegetica comune a tutte le ordinanze - che, cioè, debba desumersi, dalla detta
mancanza (nell'art. 414) di una espressa statuizione di decadenza, la effettiva
inesistenza di preclusione per l'attività defensionale dell'attore (a fronte
della diversa disciplina stabilita, dall'art. 416, per il convenuto) - é,
infatti, palesemente erronea.
La retta
interpretazione delle norme consente, invero, di pervenire alla conclusione che
si realizza, invece, nella concreta dialettica del nuovo processo del lavoro,
una perfetta simmetria di posizione tra le parti.
Tale
simmetria - già sottolineata nella Relazione alle Commissioni riunite della
Camera nel corso della V legislatura (ove, con suggestione di immagine, si
contrappone all'obbligo del convenuto di "vuotare il sacco" fin dal
principio, quello analogo dell'attore di "dire, senza riserva alcuna, fin
dall'atto introduttivo tutto ciò che attiene alla sua difesa e fornire il
materiale su cui si basa la pretesa") - é ancora, tra l'altro, ribadita
nella Relazione alla Commissione Giustizia e Lavoro del Senato nella VI
legislatura, venendo additata come una componente essenziale di quella
reciproca collaborazione che, nello spirito della buona fede processuale
informativo del codice del 1942 (alla cui formulazione originaria si é inteso
riportarsi), condiziona, in pratica, lo svolgimento del nuovo rito, nei suoi
caratteri di concentrazione, immediatezza ed oralità.
La lettura
sistematica del dato normativo conferma, del resto, senza margine alcuno di
dubbio, il carattere paritario della disciplina dell'attività defensionale
delle parti.
La stessa
sanzione che per il convenuto si trova espressamente sancita nell'art. 416
deve, invero, ritenersi prevista per l'attore, sia pure in modo implicito, ma
non per questo meno chiaro, in base al disposto dell'art. 414 n. 5 e dell'art.
420.
Infatti,
poiché il comma quinto di questa ultima norma consente al giudice di ammettere
all'udienza di discussione, oltre i mezzi di prova già proposti, quelli che la
parte - e, quindi, anche l'attore - non poteva proporre prima, ne consegue che,
successivamente alla presentazione del ricorso, non potranno essere ammesse le
prove che lo stesso atto poteva e doveva indicare ai sensi dell'art. 414 ultimo
comma.
Valgono
analoghe considerazioni per quanto concerne la modificabilità delle domande,
eccezioni e conclusioni, che il comma primo dell'art. 420 cit. subordina, allo
stesso modo per l'attore e per il convenuto, alla ricorrenza di "gravi
motivi" da accertarsi dal giudice.
Le preclusioni
sono dunque nel sistema (nel contesto del quale adempiono alle cennate esigenze
di accelerazione e semplificazione della procedura): e si rivolgono senza
discriminazione così all'attore come al convenuto, con riguardo rispettivamente
al ricorso introduttivo e alla comparsa di risposta, che sono gli unici atti di
parte antecedenti all'udienza di discussione.
Il
riferimento espresso alla decadenza nell'art. 416 potrebbe, quindi, a questo
punto, ritenersi superfluo: se non adempisse all'esigenza (non sfuggita ai
primi commentatori della legge) di ribadire, con la massima incisività, che il
contrattacco al ricorso introduttivo deve essere concentrato ed esaurito nella
memoria di costituzione; sicché il magistrato, conoscendo per tempo e nella
loro integralità le contrapposte linee difensive, possa speditamente procedere
verso l'auspicato obiettivo di un rapido esaurimento del processo,
possibilmente in un'unica udienza di discussione.
Pertanto,
dovendo escludersi (contrariamente all'assunto di partenza delle ordinanze di
rinvio) che siano mantenute al solo attore facoltà processuali precluse al
convenuto o che, comunque, sussista alcuna sostanziale discriminazione nella
disciplina delle attività processuali delle parti, risulta confermata
l'infondatezza delle sollevate questioni di legittimità degli artt. 414 e 416
citati.
3. -
Parimenti non consistenti sono, poi, i dubbi prospettati, con le ordinanze dei
pretori di Modena e di Alba, rispettivamente, sulla legittimità dell'art. 418
del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, e per la parte in cui non prevede che si estendano, all'attore
nei cui confronti sia stata spiegata domanda riconvenzionale, gli obblighi e le
preclusioni stabiliti per il convenuto dal precedente art. 416; e sulla
legittimità dei commi primo e quinto dell'art. 420 cit., per contrasto con il
diritto di difesa (questa volta) dell'attore, nella parte in cui, relativamente
alla riconvenzionale contro di lui proposta, subordinano la sua attività defensionale
alle condizioni stabilite per l'emendatio e la richiesta di nuove prove
in udienza.
Entrambe le
questioni muovono - come in narrativa detto - dal presupposto (da cui, poi,
traggono opposti corollari) della non equiparabilità, quanto alla disciplina
delle rispettive attività difensive, della posizione dell'attore in
riconvenzione e di quella del convenuto.
Tale
presupposto non é, però, esatto. Come dalla dottrina riconosciuto già con
riguardo al processo ordinario (anche nell'ambito del quale manca, come nel
nuovo rito del lavoro, una specifica completa regolamentazione della
fattispecie conseguente alla proposizione di domanda riconvenzionale) si
verifica, con riferimento appunto alla riconvenzionale, un rovesciamento
simmetrico della posizione delle parti, in quanto l'attore assume la veste di
convenuto e, viceversa, il convenuto quella di attore.
Discende da
ciò che la disciplina dell'attività difensiva dell'attore nei riguardi della
riconvenzionale, si ricava, per via di analogia (e nei limiti, ovviamente,
delle specifiche modalità che la fattispecie impone), dalla disciplina relativa
all'attività processuale del convenuto rispetto alla domanda principale.
Con specifico
riguardo al rito del lavoro, ciò equivale a dire che l'attore nei cui confronti
sia proposta domanda riconvenzionale ha in sostanza gli stessi poteri, e
correlativamente incorre (quanto al loro esercizio) nelle stesse preclusioni,
che l'art. 416 prevede per il convenuto.
Con l'unica
differenza, sul piano formale, che il termine di riferimento é, per il
convenuto in riconvenzione, non già l'udienza fissata ex art. 415, bensì la
nuova udienza, la cui fissazione deve essere richiesta contestualmente alla
proposizione della riconvenzionale, in base al peculiare meccanismo apprestato
dall'art. 418.
Anche in
questo caso, pertanto, la dimostrata erroneità della premessa (travolgendo le
conclusioni che da essa si traggono) conferma la non fondatezza delle questioni
di illegittimità costituzionale formulate.
4. - La Corte
é, infine, chiamata a decidere della legittimità costituzionale dell'art. 429,
comma terzo, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge del
1973, per la parte in cui prevede, a favore del lavoratore, l'obbligo del
giudice di "determinare il maggior danno eventualmente subito per la
diminuzione di valore del credito".
Di tale norma
varie ordinanze prospettano - come detto - il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione; e ciò sotto vari profili, attinenti, da un lato, alla
ingiustificata disparità di trattamento dei crediti del lavoratore rispetto in
genere agli altri crediti di carattere pecuniario e in particolare ai crediti
del datore di lavoro nascenti dallo stesso rapporto; dall'altro lato, alla
ingiustificata identità di trattamento (quanto al rilievo dato alla
svalutazione) di tutti i crediti di lavoro senza distinguere la diversa
posizione sociale - economica delle varie categorie di lavoratori (che vanno
dal modesto dipendente all'alto dirigente) e delle varie categorie dei datori
di lavoro (che analogamente vanno dal piccolo artigiano al grande
imprenditore). Osserva innanzi tutto, la Corte che non occorre prendere
posizione sul problema (allo stato ancora dibattuto e di cui é cenno, in
particolare, nell'ordinanza del pretore di Arcidosso), se la disciplina
introdotta dall'art. 429 impugnato abbia "operato una trasformazione dei
crediti del lavoratore aventi (ab origine) carattere pecuniario in
crediti di valore" ovvero si sia limitata ad apportare delle deroghe in
ordine ai presupposti del risarcimento del danno per inadempimento delle
obbligazioni pecuniarie.
Una volta,
infatti, che della norma in esame (cui si collega, in via di integrazione,
l'art. 150 disp. attuaz. cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 9 della
legge n. 533 del 1973) é chiaro il contenuto pratico voluto dal legislatore -
assicurare cioè al lavoratore (con riferimento al mancato o ritardato pagamento
delle prestazioni in suo favore alla scadenza e a decorrere da tale momento)
l'adeguamento delle somme dovutegli, in funzione delle variazioni in aumento
degli indici dei prezzi calcolati per la scala mobile - non assumono,
evidentemente, rilievo, sul piano del giudizio di costituzionalità, le
implicazioni dommatiche (quanto all'attuale inquadramento ed alla astratta
classificazione dei crediti del lavoratore) che l'introdotta disciplina
prospetta: di questa interessando unicamente valutare il contenuto, sotto il
profilo della razionalità o meno della diversificazione dei crediti di lavoro
rispetto agli altri crediti pecuniari.
Ora, proprio
tale razionalità, con riferimento alla scelta legislativa nella specie operata,
non può, ad avviso della Corte, revocarsi in dubbio.
La prima (e,
di per sé, già decisiva) giustificazione del trattamento privilegiato
attribuito ai crediti di lavoro sta, infatti, nella qualità stessa del credito
che trova, nello sfondo, il presidio e la garanzia (per così dire rafforzata)
di più precetti costituzionali, quali quelli contenuti negli artt. 1, 3 cpv.,
4, 34 e 36.
Nel contesto
di tale peculiare tutela razionalmente si colloca la normativa denunziata,
apprestando un meccanismo di conservazione del valore in senso economico delle
prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare (o, comunque,
ripristinare) quel "potere di acquisto di beni reali" che si connette
alla retribuzione ed alle indennità di fine rapporto (costituenti la parte
indiscutibilmente prevalente dei crediti del lavoratore) e nel contempo ad
eliminare il vantaggio che (in precedenza) conseguiva il datore di lavoro col
ritardato adempimento, il quale lo poneva, a fronte del solo rischio del
pagamento degli interessi legali, in condizioni di lucrare gli effetti della
svalutazione monetaria e di disporre delle somme di spettanza del lavoratore.
Il che, in altre parole, equivale a dire che il meccanismo esaminato non si
risolve (ex altero latere) in un depauperamento del patrimonio del
datore di lavoro (soccombente): dal quale viene recuperato, con manovra
sostanzialmente riequilibratrice, quel tanto di arricchimento conseguito dal
datore di lavoro che non ha compensato la forza di lavoro, il cui frutto ha
investito nella propria struttura organizzativa.
Non va, poi,
trascurato l'elemento funzionale concorrente (che si combina con gli altri sin
qui esaminati con carattere di maggiore o minore prevalenza, a seconda del tipo
di rapporto di lavoro considerato) rappresentato dalla "remora" che
la disciplina denunciata ingenera rispetto - più che a manovre dilatorie nel
processo (cui la stessa attuale strutturazione del rito, improntata a criteri
di accelerazione, contribuisce a porre rimedio) - al fatto stesso del non
puntuale adempimento alla scadenza delle prestazioni destinate ad assolvere
esigenze primarie del lavoratore.
Tale remora
basterebbe, di per sé, a giustificare la norma in esame, ove si consideri che
il pagamento tempestivo delle spettanze dei lavoratori, oltreché all'interesse
individuale dei medesimi, risponde ad un interesse generale della intera
collettività e che - proprio con riguardo alle prestazioni retributive - é
stata già sottolineata (v. sentenza di questa
Corte n. 54 del 1967) la legittimità di norme di tutela risolventisi nella
previsione, addirittura, di sanzioni penali per il caso del mancato o ritardato
adempimento.
La ratio
stessa della disciplina impugnata ne giustifica la mancata estensione ai
crediti del datore di lavoro, nei riguardi dei quali, evidentemente, non
ricorrono la sottolineata esigenza di garanzia di bisogni primari e la predetta
funzione di riequilibrio economico: dimodoché, anche sotto tale aspetto, il dubbio
di costituzionalità si rivela non fondato.
Lo stesso é a
dire per quanto attiene al profilo (su cui si sofferma il pretore di Arcidosso)
di mancata diversificazione della disciplina sul punto della svalutazione in
rapporto alla posizione - "non certo di debolezza" - di alcune
categorie di prestatori d'opera, quali, ad esempio, i dirigenti e,
correlativamente, alla posizione "non preminente", in cui si trovano
categorie di datori di lavoro, come i piccoli imprenditori, gli artigiani, etc.
A parte, infatti,
che a tale rilievo sarebbe sufficiente opporre l'esigenza, propria della
legislazione per norme generali, di modellarsi sull'id quod plerumque
accidit (onde l'impossibilità di tener conto delle situazioni limite o,
comunque, estreme), gli é che, in realtà, anche rispetto ai rapporti peculiari
sopra cennati non difettano le ragioni che giustificano l'applicazione del
meccanismo ex art. 429; anche se, nel concreto, queste, poi, si combinano in
diversa misura e intensità : assumendo, ad esempio, nei rispetti di un
dirigente, la funzione di riequilibrio economico, carattere certamente
prevalente rispetto a quella di sostentamento.
Considerazione
a parte richiede, infine, il rilievo, contenuto nelle ordinanze del pretore di
Roma, di violazione dell'art. 3 della Costituzione, per il trattamento
ingiustificatamente più favorevole riservato ai crediti di lavoro (rispetto
agli altri crediti pecuniari), quanto alla possibilità di decorrenza del
diritto alla rivalutazione da data anteriore all'entrata in vigore della legge
n. 533 del 1973.
Il problema
di applicabilità della disciplina dettata dagli artt. 1 (come modificativo
dell'art. 429 cod. proc. civ.) e 9 (come sostitutivo dell'art. 150 disp.
attuaz. cod. proc. civ.) della legge n. 533 del 1973 ai crediti sorti
anteriormente alla entrata in vigore della detta legge non può dirsi
univocamente risolto in dottrina e in giurisprudenza: giacché alla tesi che -
pur riconoscendo l'applicabilità di tale disciplina ai crediti di lavoro
maturati anteriormente alla entrata in vigore della legge (sempreché
l'inadempimento si sia protratto oltre la data predetta) - ritiene che
l'adeguamento debba farsi con riguardo e limitatamente alla svalutazione
successiva, si contrappone la tesi secondo cui l'adeguamento deve operarsi
tenendo conto anche della svalutazione intervenuta prima della entrata in
vigore della legge.
A giudizio
della Corte va condivisa la prima delle due esposte soluzioni, la quale
risponde al principio della irretroattività della legge che (ancorché non
sempre costituzionalmente garantito) costituisce espressione di civiltà
giuridica e non risulta, nella specie, derogato né esplicitamente, né
implicitamente.
Deve,
infatti, anzitutto escludersi che la retroattività nel senso sopraindicato
discenda dalla disposizione transitoria dell'art. 20, comma primo, della legge
del 1973 citata (che dispone l'applicabilità delle norme della legge stessa
anche "ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore"):
se non altro perché, - come ha di recente riconosciuto la stessa Corte di
Cassazione, che pur ha aderito alla prima tesi - la detta disposizione si
riferisce alle norme di natura processuale e non anche alle norme di carattere
sostanziale come quella del comma terzo dell'art. 429.
Né possono
condividersi le altre argomentazioni che desumono la efficacia retroattiva
della norma dalla dizione dello stesso art. 429, là dove questo indica come
decorrenza il giorno della "maturazione del diritto"; dal fatto che
la norma, essendo diretta ad ovviare alle conseguenze del fenomeno della
svalutazione (il quale presuppone il decorso di un non breve periodo di tempo),
resterebbe svuotata della sua ragione d'essere qualora non prendesse in
considerazione gli effetti della svalutazione anteriore alla sua entrata in
vigore, una volta che, ad impedire l'incidenza della svalutazione successiva,
sarebbe bastato il meccanismo complessivo che assicura la rapidità del processo
del lavoro; ed inoltre dalle enunciazioni che sarebbero contenute nei lavori
preparatori.
Infatti,
l'espressione "con decorrenza dal giorno della maturazione del
diritto", che si riferisce, non solo alla somma corrispondente alla
diminuzione di valore del credito, ma anche agli interessi legali, é dettata al
fine di determinare il dies a quo indipendentemente da atti di costituzione in mora
(analogamente a quanto prescritto dall'art. 1282 cod. civ. per il decorso degli
interessi corrispettivi).
E, nel
contesto di tale espressione, il riferimento al giorno della maturazione del
diritto fa parte del contenuto precettivo innovativo della norma e non
rappresenta una disposizione collaterale avente carattere intertemporale.
Il secondo
degli argomenti sopra indicati trascura poi di considerare che l'intervallo
temporale entro cui può verificarsi la svalutazione del credito non é soltanto
costituito dalla durata del processo ma anche e soprattutto dal periodo di
tempo (normalmente) intercorrente tra la maturazione del diritto e l'inizio del
processo.
Infine, per
quanto attiene ai lavori preparatori, é da osservare che - se pure alcuni
parlamentari, nei loro interventi (soprattutto nel corso della legislatura
precedente a quella in cui il testo della disposizione fu approvato)
consideravano la norma come retroattiva -, quando il problema fu discusso
ex-professo, un emendamento diretto ad escludere l'efficacia retroattiva nel
senso sopra precisato non venne accolto proprio in base alla considerazione,
espressa dal relatore Martinazzoli (Senato, VI Legislatura - Commissioni
riunite - 29 marzo 1973), che esso era superfluo in quanto la irretroattività
già discendeva dai principi generali.
Dovendosi
quindi escludere, per quanto fin qui detto, che risulti, nella specie,
espressamente od implicitamente voluta una deroga al principio di
irretroattività consacrato nell'art. 11 delle preleggi, resta confermato che,
secondo la corretta interpretazione della norma denunziata, nell'ipotesi di
crediti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, deve
tenersi conto soltanto della svalutazione posteriore alla data predetta.
Ciò, del
resto, risponde pienamente alla applicazione che del suddetto principio di
irretroattività fa l'art. 161 delle disposizioni di attuazione del codice
civile rispetto al decorso degli interessi corrispettivi, di cui all'art. 1282
cod. civ., sui crediti di somme di denaro divenuti esigibili prima dell'entrata
in vigore dello stesso codice; nonché la giurisprudenza, ormai da tempo
consolidata, della Corte di Cassazione sui limiti di applicazione della
disposizione innovativa di cui all'art. 1224 cod. civ. concernente la
risarcibilità del maggior danno dipendente dalla mora, nella ipotesi di
inadempimento verificatosi prima della entrata in vigore dello stesso codice.
Pertanto,
anche sotto il profilo della prospettata decorrenza del diritto alla
rivalutazione "anche da data anteriore alla entrata in vigore della legge
1973, n. 533", la questione di costituzionalità dell'art. 429, comma
terzo, non é fondata, poiché muove da una non esatta interpretazione della
norma denunziata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondate, nei sensi di cui in motivazione:
a) le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 416 del codice di
procedura civile come modificati dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, sul
nuovo rito del lavoro, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate dei pretori di Modena,
Roma, San Severino Marche, Catania, San Remo e del giudice del lavoro presso il
tribunale di Udine;
b) le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 418 e 420, commi primo e
quinto, del codice di procedura civile come modificati dall'art. 1 legge 1973
citata sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le
ordinanze dei pretori di Modena ed Alba, di cui in epigrafe;
c) le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice
di procedura civile come modificato dall'art. 1 della legge 1973 citata,
sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in
epigrafe dei pretori di Roma, Arcidosso e Rotondella.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 14 gennaio 1977.