Sentenza n.160 del 1975
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SENTENZA N. 160

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1490 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1973 dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Boscarelli Rosario ed altri e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974.

Visti gli atti di costituzione di Boscarelli Rosario ed altri e dell'opera per la valorizzazione della Sila;

udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Carlo Leone, per Boscarelli ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per l'Opera Sila.

Ritenuto in fatto

Con rogito notarile 18 ottobre 1949 Boscarelli Nicola donava ai figli Pasquale, Michele e Rosario, terreni siti nel comune di Bisignano (Cosenza) spiegando che ciò avveniva "in contemplazione di matrimonio" e cioé (aggiungeva) del matrimonio, già avvenuto del figlio Pasquale e di quelli dei figli Michele e Rosario "che quanto prima avverranno".

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1490 detti terreni venivano compresi nel piano particolareggiato di espropriazione, disposto dall'Opera per la valorizzazione della Sila, in relazione alla legge-delega 12 maggio 1950, n. 230 (cosiddetta legge Sila) e della successiva legge 21 ottobre 1950, n. 841 (cosiddetta legge stralcio).

Il Boscarelli Nicola impugnava davanti al tribunale di Cosenza il predetto decreto presidenziale, a motivo che trattandosi di terreni donati "in contemplazione di matrimonio" avrebbero dovuto essere eccettuati dall'esproprio, ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 841 del 1950.

Il Boscarelli Nicola moriva nel 1952 durante il giudizio, nel quale gli succedevano i figli Pasquale, Michele e Rosario.

L'impugnativa veniva respinta con sentenza del tribunale, confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro. I Boscarelli ricorrevano in Cassazione, la quale sollevava questione di legittimità del decreto presidenziale di esproprio in riferimento all'art. 76 della Costituzione: ciò in quanto detto decreto sarebbe stato viziato da eccesso di delega legislativa, per avere ecceduto i limiti di materia fissati dall'art.27 della legge delegante n.230 del 1950, in relazione alle donazioni valide ad evitare il provvedimento di esproprio, avendo ritenuto tali solo quelle prevedute dall'art. 785 del codice civile fatte in riguardo di un matrimonio "futuro e determinato", contrariamente al generico disposto del citato art. 27 relativo alla semplice "contemplazione di un futuro matrimonio".

Questa Corte, con sentenza n. 73 del 1958, dichiarava non fondata la questione, ritenendo che il legislatore della riforma fondiaria aveva ritenuto di riferirsi al contenuto tipico della donazione obnuziale, previsto dall'art. 785 cod. civ., per cui, difettando nella specie nell'atto di donazione la prova di tali requisiti specifici, i beni donati non potevano ritenersi eccettuati dalla espropriazione.

Di conseguenza, la Cassazione respingeva poi con sentenza 18 aprile 1962 il ricorso dei sopraddetti Boscarelli.

Da parte del Boscarelli Nicola e poi da parte dei suoi eredi, costituiti in persona dei suindicati fratelli maschi Pasquale, Michele e Rosario, nonché delle sorelle Giuseppina, Maria Antonietta e Francesca, si dava, poi, luogo ad altro giudizio, nel quale veniva riproposta la stessa questione di legittimità costituzionale, già come sopra respinta, sotto diverso profilo e cioé sotto il profilo della possibilità di rintracciare, anche al di fuori dell'atto di donazione, l'esistenza dei requisiti stabiliti formalmente dall'art. 785 cod. civ., dovendosi soprattutto avere riguardo alla effettiva volontà delle parti: ciò con riferimento a quanto ritenuto da questa Corte con una prima sentenza in proposito n. 78 del 1957.

Davanti alla Corte d'appello di Catanzaro veniva ammessa in proposito prova testimoniale, diretta a stabilire i precedenti dell'atto di donazione, i soggetti e le finalità che lo avevano inspirato ed a chiarire la dizione "matrimoni che quanto prima avverranno" in relazione al fatto che il matrimonio del figlio Michele era seguito effettivamente dopo pochi mesi, e che, per sopravvenute circostanze, non era avvenuto quello del Rosario, mentre quello di Pasquale era già stato celebrato al tempo della donazione.

Espletata la prova, la Corte di Catanzaro ha di nuovo sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del decreto Presidenziale di approvazione del piano particolareggiato di espropriazione.

La Corte di appello riconosce anzitutto, nell'ordinanza di rinvio, che la questione non é nuova in quanto Michele, Pasquale e Rosario Boscarelli l'avevano già sollevata nella precedente causa sopra richiamata, e la Corte costituzionale l'aveva dichiarata non fondata con la citata sentenza n. 73 del 1958. La Corte di appello, tuttavia, ritiene non vincolante tale sentenza perché emessa nei confronti di soggetti in parte diversi da quelli presenti nell'attuale giudizio, che sono tutti gli eredi di Nicola Boscarelli, oltre i predetti tre fratelli, e cioé anche Giuseppina, Maria Antonietta e Francesca Boscarelli. Nel merito osserva che, in base alla assunta prova testimoniale ammessa al fine di interpretare l'atto scritto di donazione circa il requisito della determinatezza dei futuri matrimoni, sarebbe chiaramente emerso che la liberalità effettuata dal Boscarelli Nicola era stata effettivamente riferita oltre che al già avvenuto matrimonio del figlio Pasquale, anche alle nozze ritenute prossime degli altri due con persone ben determinate e nominativamente indicate dai testi, anche se poi uno dei matrimoni non era stato effettivamente celebrato. Da ciò deriverebbe che la donazione in esame sarebbe da considerare compresa fra quelle cui si riferisce l'art. 27 della legge n. 230 del 1950, alla stregua di quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 78 del 1957, secondo cui la donazione in contemplazione di matrimonio rientra fra quelle esentate dall'esproprio "quando risulti in fatto esaurientemente dimostrato" che é stata posta in essere "proprio in riguardo ad un determinato futuro matrimonio" anche se l'atto formale non contenga una espressa menzione del matrimonio contemplato.

L'ordinanza debitamente notificata e comunicata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 27 marzo 1974.

Avanti a questa Corte si sono costituiti Boscarelli Rosario, Pasquale, Giuseppina e Maria Antonietta, (rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Carlo Leone, Italo La Pera e Giuseppe Guarino), nonché Boscarelli Michele in proprio e quale tutore dei minori Aiello Pietro e Maria Adelaide, aventi causa da Boscarelli Francesca (rappresentati e difesi dagli avv.ti Italo La Pera e Giuseppe Guarino).

La difesa osserva anzitutto che, se pure la questione di legittimità costituzionale del d.p. n. 1490 del 1951 é stata in effetti già esaminata dalla Corte e ritenuta infondata con la sentenza n. 73 del 1958, ciò non costituirebbe preclusione al riesame in questa sede perché le sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'infondatezza di questioni di legittimità costituzionale non formerebbero cosa giudicata e non impedirebbero, quindi, la riproposizione, da parte dello stesso o di altro giudice, delle medesime questioni.

Né osterebbe la menzionata sentenza 18 aprile 1962 con cui la Cassazione ha definitivamente respinto la domanda a suo tempo proposta dei Boscarelli Michele, Rosario e Pasquale, avendo tale sentenza preso semplicemente atto della pronunzia della Corte costituzionale n. 73 del 1958, non avente forza di giudicato, con cui, come si é detto, era stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità.

Comunque, il presente giudizio verterebbe fra soggetti diversi da quelli che avevano partecipato a quello precedente, conclusosi con la ripetuta pronunzia della Cassazione del 1962, giudizio che risulta promosso dai fratelli Boscarelli Michele, Rosario e Pasquale, quali donatari delle terre in questione, mentre il presente giudizio risulta promosso dal loro genitore Boscarelli Nicola, donante, la cui azione é stata riassunta da tutti gli eredi, fratelli e sorelle Boscarelli, a seguito della sua morte. Il presente giudizio, quindi, sarebbe nuovo rispetto a quello cui si riferisce la sentenza n. 73 del 1958 della Corte e sarebbe stato proposto da soggetti diversi da quelli originari, il che escluderebbe in ogni caso la preclusione della cosa giudicata, che può essere opposta solo alle parti originariamente in causa.

La novità della presente questione risiederebbe, altresì, nel merito, dal momento che sarebbe fondata su un nuovo elemento sopravvenuto, consistente nelle risultanze della prova testimoniale assunta nel giudizio di appello. Da tali risultanze, invero, emergerebbe, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in questa sede, che i beni in questione furono effettivamente donati da Boscarelli Nicola in contemplazione del matrimonio già avvenuto del figlio Pasquale, e dei futuri e determinati matrimoni degli altri due figli. E ciò renderebbe applicabile alla fattispecie l'ipotesi di esenzione dall'esproprio prevista dall'art. 27 della legge n. 230 del 1950, da cui conseguentemente deriverebbe l'illegittimità del decreto impugnato.

La difesa del Boscarelli illustra ampiamente questa tesi affermando che, sulla base della giurisprudenza di questa Corte e della Corte di cassazione in materia, dovrebbe accogliersi il principio secondo cui, ai fini della operatività dell'esenzione dall'esproprio per riforma fondiaria, sarebbe sufficiente l'avvenuta dimostrazione in punto di fatto della determinatezza del matrimonio, anche indipendentemente da una puntuale indicazione al riguardo nell'atto, la cui redazione potrebbe essere anche posteriore al matrimonio, ove risultasse aliunde che la liberalità era stata sostanzialmente predisposta già da data anteriore al matrimonio.

Ciò posto, la difesa dei Boscarelli ha ritenuto di esaminare anche partitamente la posizione dei germani Michele e Rosario quale risulterebbe dall'esito della prova testimoniale assunta, che avrebbe dimostrato, appunto, la specifica determinazione dei matrimoni cui era riferita la donazione effettuata in loro favore, e nega rilievo alla circostanza che il matrimonio del Rosario non fu poi celebrato, perché il diritto all'esenzione sorgerebbe con la mera indicazione del matrimonio futuro e determinato, indipendentemente dall'effettiva celebrazione, la quale, comunque, sarebbe, in ipotesi, tuttora possibile.

Per quanto riguarda la posizione del Boscarelli Pasquale, la difesa afferma che nei suoi confronti varrebbe l'esonero previsto dall'art. 27 della legge n. 230 del 1950, anche se il suo matrimonio é stato celebrato prima della donazione, essendo risultato dalla prova testimoniale che solo la stipulazione formale dell'atto aveva fatto seguito al matrimonio, mentre chiara ed univoca e manifestata era emersa in precedenza la intenzione del padre di effettuare la liberalità. Secondo la difesa si dovrebbe, infatti, anche in tal caso, ritenere operante l'art. 27 della legge suddetta, che non richiederebbe il requisito della anteriorità della donazione al matrimonio. Il detto requisito, invero, costituirebbe il presupposto necessario della donazione obnuziale prevista dall'art. 785 c.c. per favorire la conclusione dei matrimoni, ma non della-diversa disciplina degli espropri in materia di riforma fondiaria e delle relative esenzioni, che si fonderebbero invece sulla riconosciuta validità dell'intento sociale dell'atto di liberalità, intento che varrebbe a far presumere l'assenza di ogni intento fraudolento per sfuggire all'esproprio, indipendentemente dalla anteriorità o posteriorità al matrimonio.

L'Opera Sila si é costituita in giudizio rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni difensive.

L'Avvocatura osserva che l'attuale questione é già stata decisa con la sentenza n. 73 del 1958 di questa Corte, giacché l'oggetto del precedente giudizio di legittimità costituzionale e di quello presente sarebbe esattamente lo stesso.

Pertanto resterebbe valido anche presentemente quanto affermato allora da questa Corte, cioé il riferimento esclusivo dell'art. 27 della legge n. 230 del 1950 alle donazioni obnuziali previste dall'art. 785 c.c., con gli specifici requisiti del matrimonio determinato e futuro. D'altra parte, la situazione di fatto, allora presa in considerazione dalla Corte, al fine di trarne la conseguenza giuridica dell'infondatezza della questione, non risulterebbe per nulla modificata dalle risultanze testimoniali. Non sarebbe stato, invero, affatto dimostrato, come pretendono i Boscarelli, che i beni in contestazione siano stati oggetto di una donazione posta in essere in vista di un matrimonio determinato e futuro, e non potrebbe quindi ritenersi che nella specie ricorra un caso analogo a quello esaminato con la sentenza n.78 del 1957, e deciso nel senso che tali caratteri della donazione possano dimostrarsi aliunde anche se l'atto formale non contenga una espressa menzione del matrimonio contemplato.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi la manifesta infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di rimessione, concerne il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951 che ha approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, riguardante terreni siti in Bisignano (Cosenza) di proprietà di Boscarelli Nicola fu Luigi e costituenti azienda agricola, trasferendoli all'opera.

Si assume che risulterebbero violati i principi regolanti l'esercizio della funzione legislativa delegata, secondo gli articoli 76 e 77 della Costituzione, in quanto detti terreni, già donati dal Boscarelli Nicola, con rogito 18 ottobre 1949, ai figli Michele, Rosario e Pasquale in riguardo di loro rispettivi matrimoni, per espressa e non equivoca manifestazione di volontà del donante, desumibile anche da atti e fatti concludenti, al di fuori del rogito, avrebbero dovuto essere considerati eccettuati dalla determinazione dei limiti espropriativi in forza dell'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, che sottrae alla inefficacia dei trasferimenti dipendenti da atti a titolo gratuito le donazioni stipulate dopo il 1 gennaio 1948 "in contemplazione di matrimonio".

2. - L'Avvocatura di Stato, costituita nell'interesse dell'Opera Sila, pur non sollevando formalmente eccezione di cosa giudicata, osserva che l'oggetto del presente giudizio sarebbe identico a quello già svolto sullo stesso tema, nei riguardi dei suindicati tre fratelli Boscarelli, a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di cassazione e definito da questa Corte con pronunzia di non fondatezza n. 73 del 1958. Sicché, per uguaglianza di motivi, detta pronuncia dovrebbe senz'altro essere qui integralmente ripetuta.

L'assunto dell'Avvocatura non può essere accolto, perché la dedotta preclusione non sussiste. Trattasi, invero, di procedure diverse, instaurate davanti a giudici diversi, da soggetti solo in parte coincidenti, sia pure essendo identico, in entrambi i casi, il provvedimento impugnato.

Inoltre, la questione dichiarata non fondata con la sentenza di questa Corte n. 73 del 1958 aveva per oggetto soltanto il punto se la donazione obnuziale, tenuta presente dal legislatore della riforma agraria per eccettuarla dalla quota ricadente nella espropriazione dei terreni, fosse soltanto quella testuale dell'art. 785 del codice civile o comprendesse anche le altre forme di donazione previste nel nostro ordinamento giuridico, per le quali i requisiti del matrimonio determinato e futuro non sarebbero stabiliti.

La questione di legittimità, quale attualmente risulta sollevata, risponde invece ad una prospettazione particolare, nuova e diversa (come in seguito sarà esposto), che non prescinde dai caratteri tipici della donazione indicati nell'art. 785 c.c. ma ad essi si riconduce, solo allargandone l'area di operatività.

3. - L'assunto contenuto nell'ordinanza di rimessione si basa su due premesse: la prima, d'ordine giuridico, secondo cui la tipicità della donazione obnuziale e dei suoi caratteri distintivi, che restano fermi in relazione a quelli nell'art. 785 c.c., può desumersi anche da elementi probatori esteriori al corpus del rogito di donazione, ma ad esso riconducibili: la seconda; di accertamento in concreto, che dalla esperita prova testimoniale era risultata l'univoca volontà di Boscarelli Nicola di effettuare donazioni immobiliari rispettivamente al figlio Pasquale, in relazione al matrimonio con Stringo Rosaria, al figlio Michele, in relazione al matrimonio con Sprovieri Raffaella, nonché al figlio Rosario, in relazione al matrimonio con Rossi Anna.

La Corte osserva, quanto al punto riguardante la prima delle due cennate premesse, che va riconosciuto esatto il principio che la informa: cioé, che per l'accertamento che si tratti effettivamente di beni donati "in contemplazione di matrimonio" secondo l'art. 20 della legge n. 841 del 1950, valgono anche i sussidi probatori, utili a precisare, se occorra, ed a chiarire l'oggetto, la destinazione ed i fini della volontà del donante. Questa Corte, con sentenza n. 78 del 1957 specificamente decidendo sul punto qui in esame, ha riconosciuto che "l'ipotesi prevista dal citato art. 20 ricorre anche quando l'atto formale di donazione non contenga una espressa menzione del matrimonio contemplato ma risulti in fatto esaurientemente dimostrato che una donazione é stata posta in essere proprio in riguardo ad un determinato e futuro matrimonio".

A questo principio, richiamato nell'ordinanza di rinvio, fa riscontro, sempre in via di principio, la possibilità, esercitata, nel caso, dai giudici di merito, di ricorrere agli ordinari mezzi probatori onde accertare, ad integrazione di quanto espresso nel rogito, l'esistenza di tutti i cennati requisiti di una donazione obnuziale.

4. - Superato questo punto, rimane ora da considerare se, per effetto della interpretazione globale dell'atto di donazione, possa ritenersi viziato il decreto presidenziale di esproprio per difetto di coordinazione con i termini della delega legislativa.

La questione dà luogo a soluzioni diverse, a seconda dei soggetti destinatari della donazione.

5. - Particolare é la situazione nei confronti del donatario Pasquale Boscarelli, il cui matrimonio, alla data del rogito (18 ottobre 1949) era già avvenuto.

Dal semplice rilievo di questa situazione consegue che, dovendosi riportare, come si é detto, l'ipotesi di "terreni donati in contemplazione di matrimonio" di cui all'art. 20 della legge n. 841 del 1950, nell'ambito dell'art. 785 c.c. con i requisiti che lo condizionano, debba rimanere esclusa, nel caso, l'applicabilità dell'esonero da esproprio della corrispondente quota del donatario. Infatti, il requisito che il matrimonio debba essere futuro (oltre che determinato) é testuale ed ha la sua ragion d'essere nella tipicità della donazione obnuziale, atto unilaterale sui generis considerato con favore dal legislatore perché guidato dall'intento di agevolare la costituzione in futuro di una nuova famiglia. Il semplice accertamento, contenuto nell'ordinanza di rinvio e desunto da prova testimoniale, che il Boscarelli Nicola, in sede di rogito notarile "intese certamente riferirsi al già avvenuto matrimonio del figlio Pasquale", non basta a spostare i termini della questione, imperniata sul requisito di una donazione prenuziale.

Ben vero che questa Corte, con sentenza n. 31 del 1960 ebbe, in materia, a ritenere operante una donazione, il cui rogito era successivo al matrimonio. Ma trattavasi, in questo caso, di situazione peculiare, caratterizzata dalla preesistenza di scrittura privata e di altri elementi, dai quali era lecito desumere che la stipulazione non aveva fatto altro che sanzionare una situazione formatasi prima del matrimonio.

6. - Particolare é anche la situazione nei confronti della donazione a favore di Boscarelli Rosario, il cui matrimonio, pur indicato nel rogito, non ha poi avuto luogo, per essere stato "sconcluso" (secondo é stato dedotto a prova testimoniale ed é pacifico). Ne consegue che, per la corrispondente quota, la donazione non ha "prodotto effetto", come espresso nell'art. 785, prima parte, del codice civile, per cui, dovendo essa essere considerata tamquam non esset l'eccettuazione dall'esproprio é divenuta inoperante.

7. - Rimane da esaminare la situazione derivante dal matrimonio del donatario Michele Boscarelli con Sprovieri Raffaella, effettivamente poi avvenuto nel settembre 1950.

In proposito, ove in sede competente risulti definitivamente accertato trattarsi di donazione obnuziale, vengono a ricorrere tutte le condizioni di legge per dar luogo all'esenzione. Trattasi, poi, di donazione fatta in data 18 ottobre 1949, data utile di quest'atto perché anteriore a quella del 15 novembre 1949, ciò in forza del combinato disposto degli artt. 20 della legge n. 841 del 1950 e 4 della legge n. 333 del 1951 contenente norme interpretative e integrative dell'ora indicata legge del 1950.

L'illegittimità del decreto presidenziale di esproprio va, di conseguenza, dichiarata in parte qua per netto contrasto con i richiamati artt. 76 e 77 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1490, concernente il trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Boscarelli Nicola fu Luigi siti in Comune di Bisignano (Cosenza), in quanto, nei sensi di cui in motivazione, nel computo della quota di scorporo non abbia escluso i terreni oggetto della donazione a Michele Boscarelli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1975.