SENTENZA
N. 31
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4250,
promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1958 dalla Corte d'appello di
Napoli nel procedimento civile vertente tra De Gennaro Adelchi e la Sezione
speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della
irrigazione e la trasformazione agraria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 18
del Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 101 del 26 aprile 1958.
Udita nell'udienza
pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del Giudice Giuseppe Cappi;
uditi gli avvocati
Raffaele Resta e Giuseppe De Gennaro, per De Gennaro Adelchi, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per l'Ente di riforma.
Ritenuto
in fatto
Con scrittura privata
15 settembre 1942, redatta dal notaio Macchiagodena che la sottoscriveva come
teste, premesso che il 15 aprile precedente il maggiore pilota della
aeronautica Raffaele Pepe e la sig.na Antonietta De Gennaro si erano scambiati
solenne e formale promessa di matrimonio, il sig. Adelchi De Gennaro, padre
della fidanzata, "donava" alla medesima quattro terreni di varia
estensione, concedendone immediatamente il pieno possesso e il godimento. Nella
stessa scrittura il sig. De Gennaro si impegnava a trasformare la suddetta
donazione, dichiarata "in riguardo al prossimo futuro matrimonio, in
rogito notarile, o al termine della guerra in corso, o, quanto meno, a miglior
occasione, costituendo detti beni immobiliari in dote o in patrimonio della
nascente famiglia".
Il successivo 12
dicembre 1942, la De Gennaro e il Pepe celebravano il matrimonio.
Il 17 novembre 1948,
con rogito Macchiagodena, il sig. De Gennaro donava i suddetti appezzamenti di
terreno alla figlia Antonietta, irrevocabilmente e senza riserva alcuna, a
titolo di costituzione in patrimonio familiare, col possesso legale "da
oggi, avendone di già la donataria il possesso materiale".
Successivamente, in
applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la Sezione speciale per la
riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo e l'irrigazione delle Puglie,
Lucania e Molise pubblicava contro il sig. Adelchi De Gennaro un piano di
espropriazione nel quale la parte della proprietà De Gennaro soggetta
all'esproprio stesso veniva calcolata in base ad una estensione terriera
comprensiva anche dei circa 45 ha trasferiti alla figlia.
In seguito ad
opposizione del De Gennaro, la Sezione specializzata per la riforma fondiaria
pubblicava, il 29 settembre 1952, un secondo piano di esproprio, nel quale, in
parziale accoglimento del reclamo proposto, la quota da espropriare veniva
ridotta per la natura boschiva di una parte dei terreni, ma non si
riconoscevano efficaci i due suddetti atti di trasferimento di beni alla figlia
e con decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4250, pubblicato nel
supplemento ord. della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953, i terreni
oggetto del piano passavano in proprietà all'Ente riforma, che per mezzo di
suoi agenti ne prendeva possesso, per una estensione di Ha 11.07.76.
Con citazione 4
aprile 1955, il De Gennaro conveniva davanti al Tribunale di Larino la Sezione
speciale dell'Ente di riforma chiedendo che fosse dichiarato illegittimo il
decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4250, perché emesso in violazione
della delega legislativa, in quanto non erano stati calcolati in decurtazione i
beni precedentemente donati. Di conseguenza si chiedeva che l'Ente venisse
condannato a restituire al sig. De Gennaro i terreni espropriati, oltre al
risarcimento dei danni.
Chiedeva inoltre il
De Gennaro che, nella ipotesi che i terreni non fossero rilasciati, l'Ente
fosse condannato al risarcimento dei danni.
Secondo l'attore, il
decreto presidenziale impugnato avrebbe dovuto essere dichiarato illegittimo in
toto, giacché, se si fossero esclusi dalla sua proprietà i terreni donati
alla figlia, la proprietà stessa non avrebbe superato il limite minimo
richiesto per l'esproprio.
La Sezione convenuta,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, si costituiva in giudizio,
opponendosi alla domanda, pur non contestando, senza tuttavia ammetterla
espressamente, la circostanza che la De Gennaro era entrata in possesso e
godimento dei terreni attribuitile con i due atti suddetti subito dopo la
stipulazione del primo.
Con sentenza 30
dicembre 1955, il Tribunale di Larino respingeva la domanda del De Gennaro
condannandolo alle spese. Riteneva il Tribunale che la scrittura privata 15
settembre 1942 doveva considerarsi radicalmente nulla come donazione; e quanto
all'atto pubblico 17 novembre 1948, esso non poteva dare efficacia alla
scrittura precedente, mentre, considerato a sé, non poteva ritenersi
"donazione in contemplazione di matrimonio" agli effetti della
esenzione dall'esproprio.
Con atto 4 marzo
1956, il De Gennaro proponeva appello alla Corte di Napoli, insistendo nei
motivi già dedotti e nelle conclusioni formulate davanti al Tribunale,
chiedendo inoltre che la questione di legittimità del decreto presidenziale
impugnato fosse rimessa al giudizio della Corte costituzionale.
Con ordinanza 22
gennaio 1958, la Corte di appello di Napoli provvedeva in conformità a tale
richiesta.
Secondo la Corte
d'appello, nessun dubbio poteva aversi, anzitutto, sulla rilevanza della
questione sollevata, mentre, a prescindere da altri argomenti dedotti dal De
Gennaro, la questione non poteva ritenersi manifestamente infondata, dopo che
la Corte costituzionale , con la sentenza n. 78 del 1957,
aveva riscontrato una differenza tra la "donazione in contemplazione di
matrimonio" prevista dalle leggi di riforma fondiaria e la fattispecie
disciplinata nel Codice civile (art. 785). Riconosceva la ordinanza che nel
caso deciso con tale sentenza l'atto formale di donazione, sebbene non vi
facesse espresso riferimento, era stato stipulato prima delle nozze, mentre,
nella fattispecie in esame, l'atto pubblico era stato posto in essere dopo il
matrimonio. Si doveva tuttavia considerare che la documentazione offerta
dall'appellante - pure se priva di autonoma rilevanza per difetto di forma
(scrittura privata 15 settembre 1942) - dimostrava tuttavia che l'atto pubblico
non aveva fatto "che sanzionare una situazione sorta prima del matrimonio
ed in considerazione di questo".
Notificata e
pubblicata l'ordinanza nelle forme di rito, la Sezione speciale dell'Ente di riforma
e il De Gennaro si costituivano davanti a questa Corte, presentando brevi
deduzioni e successivamente più estese memorie.
La Sezione speciale
di riforma nelle sue argomentazioni difensive, svolte dall'Avvocatura generale
dello Stato, fa anzitutto richiamo alle sentenze della Corte costituzionale 16
maggio 1957, n. 78 (causa
Cuttano), e 25 novembre 1958, n. 73 (causa
Boscarelli). In queste sentenze si era esaminata la questione della portata
della espressione "donazioni in contemplazione di matrimonio",
contenuta nell'art. 20 della legge stralcio. Nel primo caso (Cuttano) si
trattava di una donazione che in fatto si dimostrava essere stata posta in
essere riguardo ad un determinato futuro matrimonio, per quanto l'atto formale
non contenesse menzione del matrimonio contemplato.
Nel secondo caso
(Boscarelli) il padre donava congiuntamente ai tre figli che
"espressamente accettavano" alcuni immobili e si aggiungeva che la
donazione aveva "carattere definitivo e irrevocabile e che era fatta in
contemplazione del matrimonio già avvenuto del figlio Pasquale e dei matrimoni
dei figli Michele e Rosario che quanto prima avverranno" (era poi accaduto
che dei due ultimi solo il Boscarelli Michele in prosieguo si era sposato).
Nel primo caso la
donazione fu ritenuta opponibile, nel secondo no.
Secondo l'Avvocatura generale
dello Stato, sia nell'una che nell'altra sentenza risulta affermato e ribadito
il principio che l'art. 20 della legge stralcio é conforme all'art. 785 Cod.
civ. nel richiedere che le donazioni siano fatte in riguardo di un matrimonio
determinato e futuro, secondo l'intento del legislatore di salvare la efficacia
delle donazioni compiute per facilitare la formazione di nuove famiglie e non
già di quelle compiute a favore di famiglie già costituite.
Nella specie, osserva
l'Avvocatura, l'atto di donazione era stato fatto dopo il matrimonio, mentre
nessun valore poteva attribuirsi, al riguardo, alla scrittura privata 15
settembre 1942.
L'atto di
costituzione di patrimonio familiare, poi, secondo l'Avvocatura, é del tutto
diverso, per contenuto, per natura, per effetti, dall'atto di donazione in
contemplazione di matrimonio. Si tratta di un istituto a sé, ben configurato
nel Codice, con finalità sue proprie, che il legislatore della riforma agraria
ben avrebbe potuto - se lo avesse voluto - espressamente richiamare.
L'Avvocatura
concludeva quindi nelle deduzioni per l'infondatezza delle questioni di
costituzionalità.
La difesa del De
Gennaro chiede invece che il decreto presidenziale impugnato sia dichiarato
costituzionalmente illegittimo, con ogni legale conseguenza.
Già nel giudizio
davanti al Tribunale e alla Corte di appello la difesa del De Gennaro aveva
discusso a lungo le questioni controverse, contestando la tesi che "le
donazioni in contemplazione di matrimonio", ai sensi delle leggi di riforma,
siano solo quelle "riguardo ad un determinato futuro matrimonio"
previste nell'art. 785 Cod. civile. Al riguardo - accompagnando i suoi richiami
con numerose citazioni di dottrina - esaminò diverse disposizioni di legge
(art. 805 Cod. civ.; art. 61 legge registro; art. 3 T.U. sulla imposta
straordinaria sul patrimonio; ecc.) nelle quali si parla di donazioni
obnuziali, ma in senso che non coinciderebbe con quello dell'art. 785 Codice
civile.
In questa sede la
difesa del De Gennaro, senza ripetere le deduzioni precedenti, sottolinea
tuttavia particolarmente il fatto che, mentre l'art. 785 Cod. civ. parla di
"donazioni riguardo ad un determinato futuro matrimonio", gli
aggettivi "determinato" e "futuro" non vengono ripetuti nell'art.
20 della legge stralcio.
Una importanza
decisiva dovrebbe poi annettersi alla scrittura privata 15 settembre 1942 e al
parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 5 della legge Sila. La
scrittura privata 15 settembre 1942, invero, benché nulla per difetto di forma,
costituirebbe pur sempre un atto di liberalità, un donativo - tanto più
importante se considerato nelle circostanze del momento (guerra e promesso
sposo ufficiale d'aviazione combattente) - mentre il generale sconvolgimento
degli anni seguenti sarebbe stato più che sufficiente a spiegare come mai solo
nel 1948 si addivenne alla stipulazione dell'atto pubblico con il quale i beni
donati furono costituiti in patrimonio familiare.
Quanto, infine, alle
due sentenze della Corte costituzionale sopra menzionate, esse, secondo la
difesa del De Gennaro, si integrerebbero a vicenda, confermando la fondatezza
della sua tesi.
Considerato
in diritto
1. - L'Avvocatura
dello Stato ha sollevato un'eccezione di improponibilità e inammissibilità; ma
ciò ha fatto per la prima volta soltanto in memoria e senza la menoma
motivazione. La Corte non può quindi occuparsi che della questione di
legittimità costituzionale, che formò oggetto del giudizio di merito e
dell'ordinanza di rinvio: se, cioè, gli atti di liberalità compiuti dal sig.
Adelchi De Gennaro a favore della figlia Antonietta possano valere ad escludere
dall'esproprio i beni che ne formarono oggetto, e ciò in base all'art. 20 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841.
2. - La Corte ritiene
che la questione di legittimità costituzionale sia fondata.
La donazione
obnuziale, che risale al diritto romano, fu considerata anche dalle successive
legislazioni e da ultimo dalla nostra, la quale - nell'art. 785 del vigente
Codice civile così la definisce: "Donazione fatta in riguardo di un
determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore
di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi; si perfeziona
senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il
matrimonio".
La materia acquistò
un carattere di maggiore attualità con le recenti leggi di riforma agraria che,
in determinati casi, esentarono dall'esproprio le donazioni obnuziali. Per il
caso di specie va ricordato l'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che
é del seguente tenore: "... ai fini della presente legge sono inefficaci
di diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge
medesima, tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, posteriori al 10 gennaio
1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle
a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione".
Non manca in dottrina
qualche opinione la quale, basandosi sulla differenza fra la formulazione
dell'art. 785 del Codice civile e quella del su trascritto art. 20 della legge
n. 841, sostiene che le donazioni obnuziali previste da detta legge si
riferiscono anche a quelle fatte dopo la celebrazione del matrimonio. Si citano
al riguardo gli artt. 167, 437 e 805 Cod. civ. dai quali si dedurrebbe la
possibilità di donazioni obnuziali senza distinguere fra anteriori e posteriori
al matrimonio.
La Corte ritiene che
nella specie non occorra risolvere il punto suindicato, se, cioè, la donazione,
agli effetti della legge stralcio, possa essere anche posteriore al matrimonio,
giacché la questione può venire decisa con altre considerazioni, le quali
portano a concludere che la donazione in esame si riferiva a un matrimonio
futuro e determinato, come previsto dall'art. 785 Cod. civile.
Dai lavori preparatori
si ricava che, nel disciplinare la materia, la legge 21 ottobre 1950, n. 841,
si era ispirata sia al criterio del favor familiae, sia a quello di
opporre un freno ai tentativi di eludere le disposizioni delle leggi agrarie.
Nella specie é
indubbio lo scopo del donante di favorire la nuova famiglia, e d'altro canto
sussistono elementi per dimostrare che nessun pericolo di elusione esiste e che
il matrimonio, in considerazione del quale la donazione fu fatta, era futuro e
determinato. Al riguardo valgono le osservazioni contenute in questo brano
dell'ordinanza della Corte di Napoli: "La donazione é bensì posteriore al
matrimonio; viene però offerta una documentazione che, se é priva di una
autonoma rilevanza per difetto di forma, vale tuttavia, in concorso con altri
elementi, a dimostrare che la stipulazione notarile non fece che sanzionare una
situazione di fatto sorta storicamente prima del matrimonio ed in
considerazione di questo".
A dir vero, l'atto
pubblico di donazione del 17 novembre 1948 fu preceduto da una privata
scrittura del 15 settembre 1942, anteriore al matrimonio, che fu celebrato il
giorno 12 dicembre successivo. É indubbio che questa scrittura del 1942, sulla
cui data e regolarità quale scrittura privata l'Avvocatura non ha sollevato
eccezioni di sorta, contiene una chiara manifestazione di volontà di donazione
obnuziale. É del pari certo e non contestato ex adverso che la donazione
ebbe immediato effetto, con la trasmissione del pieno possesso e godimento dei
beni alla donataria, l'apposizione di termini lapidei nei confini, ecc. Infine,
la stessa scrittura é espressamente richiamata nell'atto pubblico del 1948, che
riguarda esattamente gli stessi beni. Sussiste pertanto quel legame ideale e
formale fra i due atti, che la Corte di Napoli ha posto in luce, traendone la
convinzione, con l'accertamento dei dati di fatto suindicati, che la donazione,
oltre ad essere sicuramente fatta in contemplazione di un matrimonio
determinato, si riferiva altresì ad un matrimonio futuro.
Ove poi si consideri
che nella scrittura del 1942 era già prevista la costituzione dei beni donati
in patrimonio familiare, appare sempre più evidente l'indissolubile legame
esistente fra i due atti e la loro unità sostanziale. Del tutto gratuita é la
ipotesi, affacciata dall'Avvocatura, che con l'atto pubblico del 1948 il De
Gennaro non abbia inteso attuare l'impegno assunto con la scrittura privata;
come pure é frutto di evidente errore l'affermazione della stessa Avvocatura
che il matrimonio, anziché due mesi dopo la scrittura privata, come risulta
dall'atto dello stato civile, sia stato celebrato addirittura sei anni dopo.
3. - Le suesposte
considerazioni sono confortate da altri argomenti non privi di un certo valore.
Il primo é costituito dal parere unanime, a favore dell'esclusione
dall'esproprio dei beni donati dal De Gennaro, espresso dalla Commissione
interparlamentare istituita con l'art. 5 legge 12 maggio 1950, n. 230. La
difesa si diffuse a lungo su questo punto, sostenendo anzi l'efficacia
vincolante di detto parere, sulla cui esistenza l'Avvocatura non sollevò
eccezione. Ben vero che tale parere é obbligatorio ma non vincolante; tuttavia
anche questa Corte (sentenza n. 78 del 1957) ebbe a riconoscere che il parere della
Commissione interparlamentare può essere "particolarmente rilevante anche
per la conoscenza degli elementi di fatto".
4. - Nelle sue
deduzioni la difesa del De Gennaro addusse anche alcuni argomenti sussidiari,
fondati, a suo avviso, sull'articolo 805 Cod. civ., sull'art. 61 della vigente
legge di registro e sul T.U. 9 maggio 1950 relativo all'imposta straordinaria
sul patrimonio. La Corte ritiene di non doversi soffermare su tali argomenti,
in quanto le altre considerazioni, fondate principalmente sull'interpretazione
razionale delle disposizioni di legge in materia, convincono che nella specie
la donazione che formò oggetto della causa deve ritenersi esclusa
dall'esproprio.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n.
4250 in data 28 dicembre 1952, in riferimento alle norme contenute negli artt.
76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 20, primo
comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto ha disposto la
espropriazione di un fondo donato in contemplazione di matrimonio.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 18 maggio 1960.