Sentenza n.87 del 1974
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SENTENZA N. 87

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI   

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1973 dal tribunale di Frosinone nel procedimento penale a carico di Spaziani Giuseppe ed altri, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 1 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza emessa il 25 gennaio 1973 nel corso del procedimento penale a carico di più persone, imputate di avere ostacolato la circolazione dei treni sulla strada ferrata in Agro di Sgurgola, collocandosi sulla massicciata ferrata, il tribunale di Frosinone ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:

a) del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (recante la disciplina per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), in riferimento all'art. 70 Cost. ed in relazione all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, in base all'assunto che esso non risulterebbe ratificato dal Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione;

b) dell'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, - sopra citato - relativo al delitto di blocco stradale, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la norma prevederebbe pari trattamento edittale per situazioni che sarebbero diverse e che avrebbero differente rilevanza sociale.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con la prima questione il tribunale di Frosinone prospetta il dubbio che il d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66 (recante la disciplina per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione) violi l'art. 70 della Costituzione, in quanto non ratificato entro il termine previsto dall'art. 6 d.lg.lgt. 16 marzo 1946, n. 98, ma solo successivamente con legge 5 gennaio 1953, n. 32.

Come questa Corte ha già affermato con le sentenze n. 46 del 1960, 95 del 1964 e 104 del 1969, relative a fattispecie analoghe, ai fini della osservanza del termine posto dall'art. 6 d.lg.lgt. 16 marzo 1946, n. 98, rileva soltanto la data di presentazione alle Camere per la ratifica. Detta norma, invero, si limita a porre a carico del Governo l'obbligo di sottoporre al Parlamento, per la ratifica, i decreti legislativi, da esso emanati in virtù dei poteri conferiti con il d.lg.lgt. 25 giugno 1944, n. 151, e con il successivo d.lg.lgt. 16 marzo 1946, n. 98, entro l'anno dall'entrata in funzione del nuovo Parlamento. Orbene, é noto che il Parlamento della Repubblica si insediò l'8 maggio 1948 e dagli atti parlamentari risulta che il d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66, fu presentato alle Camere il 4 maggio 1949 (prima quindi della scadenza del termine predetto) per essere ratificato.

Appare chiaro - pertanto - che la censura mossa dal giudice a quo non ha alcun fondamento.

2. - L'altra questione (avente ad oggetto un preteso contrasto tra l'art. 1 del suddetto decreto legislativo e l'art. 3 della Costituzione) é poi manifestamente infondata, essendo già stata esaminata e risolta da questa Corte nel senso della infondatezza con la sentenza n. 133 del 1973, in base al rilievo che la contestuale ed unitaria previsione di delitti dolosi caratterizzati dal fine di impedire o di ostacolare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione, non é priva di razionalità e che, comunque, la possibilità che in concreto possano incidere sulla misura della sanzione applicabile eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, attiene alla problematica propria dei giudizi di merito.

Nell'ordinanza del tribunale di Frosinone, anteriore alla sentenza sopra citata, la questione non viene prospettata sotto alcun profilo nuovo. Non sussistono pertanto motivi che inducano a modificare la precedente pronuncia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione relativa al d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66 (recante la disciplina per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), in riferimento all'art. 70 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del suddetto decreto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; questioni sollevate dal tribunale di Frosinone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1974.