SENTENZA
N. 95
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1952, n. 349, promosso con
ordinanza emessa il 6 novembre 1963 dalla Giunta provinciale amministrativa di
Roma su ricorso di d'Ayala Valva Giovanna contro il Comune di Roma, iscritta al
n. 15 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 54 del 29 febbraio 1964.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Comune di Roma;
udita nell'udienza
pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
udito l'avv. Renato
Zampini, per il Comune di Roma.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di un
giudizio davanti alla Giunta provinciale amministrativa di Roma, tra la signora
Giovanna d'Ayala Valva e il Comune di Roma, la ricorrente sollevò la questione
di legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1952, n. 349, intitolata:
"Ratifica del
decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente l'assetto della finanza
delle Provincie e dei Comuni", sostenendo che questa legge fosse in
contrasto con l'ultimo comma dell'art. 77 della Costituzione, secondo il quale
i provvedimenti adottati dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza
"perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione". La Giunta provinciale non
ritenne fondata questa tesi, ma affermò che, nel caso in esame, occorreva far
riferimento all'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, giusta il
quale i provvedimenti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della
Costituente devono essere sottoposti alla ratifica del nuovo Parlamento entro
un anno dall'entrata in funzione di questo. Così considerata, la questione di
legittimità costituzionale della legge impugnata non poteva essere ritenuta
manifestamente infondata, perché, si legge nell'ordinanza, "non si hanno
elementi per poter stabilire se il decreto legislativo in questione fu presentato
al Parlamento per la ratifica entro l'anno dalla sua convocazione", mentre
"é certo che la legge di ratifica fu adottata dal Parlamento dopo quattro
anni dalla sua convocazione, e cioè il 27 marzo 1952".
L'ordinanza, emessa
il 6 novembre 1963, é stata regolarmente notificata e comunicata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, n. 54 del 29 febbraio 1964.
2. - Nel presente
giudizio si é costituito il Comune di Roma, rappresentato e difeso dagli
avvocati Colamartino e Zampini, con deduzioni depositate il 16 marzo 1964. La
difesa del Comune sostiene che i termini stabiliti dal decreto legislativo 16
marzo 1946 furono osservati, in quanto il decreto legislativo 26 marzo 1948 fu
presentato per la ratifica alla Camera il 4 maggio 1949, vale a dire entro l'anno
dall'entrata in funzione del primo Parlamento della Repubblica (8 maggio 1948),
come risulta dagli atti parlamentari.
Aggiunge che la norma
contenuta nell'art. 6 del citato decreto legislativo 16 marzo 1946 non richiede
che i provvedimenti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della
Costituente siano ratificati entro l'anno dall'entrata in funzione del
Parlamento, ma soltanto che entro questo termine di un anno siano sottoposti al
Parlamento per la ratifica. Nulla quindi toglie alla legittimità della legge
impugnata la circostanza, alla quale la G.P.A. fa riferimento, che il
procedimento legislativo giunse a termine il 27 marzo 1952. Conclude perché la
questione sia dichiarata manifestamente infondata.
3. - In una memoria
depositata il 23 ottobre 1964, la difesa del Comune di Roma ha ribadito le tesi
ora esposte e ha richiamato una sentenza di questa Corte che, in un caso
analogo, avrebbe dichiarata non fondata la questione di costituzionalità.
4. - All'udienza del
5 novembre 1964 la difesa del Comune si é rimessa agli atti scritti e ha
insistito nelle conclusioni già prese.
Considerato
in diritto
Esattamente la G.P.A.
di Roma ha respinto l'eccezione sollevata dalla difesa della signora d'Ayala
Valva, giusta la quale la legge impugnata dovrebbe essere dichiarata
incostituzionale perché in contrasto con l'art. 77, ultimo comma, della
Costituzione. Tale contrasto, infatti, é del tutto insussistente, stante che il
decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, fu emanato dal Governo sulla base
dei poteri legislativi eccezionali e temporanei che, nella fase di passaggio
dal vecchio al nuovo regime costituzionale, gli erano stati conferiti dal
decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. E perciò, esattamente, la stessa
G.P.A. sottopone alla Corte soltanto il quesito se le modalità stabilite
dall'art. 6 del decreto ora richiamato - presentazione da parte del Governo per
la ratifica al nuovo Parlamento entro un anno dall'entrata in funzione di
questo - siano state rispettate. Ora, malgrado i dubbi che la G.P.A. manifesta
nell'ordinanza, codeste modalità sono state puntualmente osservate. Il precetto
contenuto in quell'art. 6 ha espressamente per destinatario il Governo, non già
il Parlamento; e, come ha dimostrato la difesa del Comune, il Governo osservò
quel precetto, presentando alle Camere per la "ratifica" il decreto
in questione il 4 maggio 1949, prima, perciò, della scadenza dell'anno
dall'entrata in funzione del Parlamento repubblicano, che s'insediò l'8 maggio
1948. Né può avere rilievo la circostanza che la legge di ratifica fosse
promulgata soltanto il 27 marzo 1952, perché, prescindendo dalla natura del
termine contenuto nell'art. 6 del decreto 16 marzo 1946, già citato, la
previsione della norma si é verificata con la presentazione del decreto al
Parlamento, e con questa presentazione si é esaurita, non avendo essa norma
posto alcun termine al legislatore. Tanto che questa Corte ha ritenuto
validamente ratificati anche quei decreti che, presentati al Parlamento nel
termine previsto, furono, sciolte le prime Camere repubblicane, ripresentati
alle seconde, e soltanto da queste finalmente ratificati con la legge 17 aprile
1956, n. 561 (sentenza n. 46 del 23 giugno 1960), affermando che "il ritardo delle
Camere nel procedere alla ratifica non ha rilevanza", stante che il
termine dell'art. 6 del decreto n. 98 del 1946 "non riguardava, né poteva
riguardare, l'attività del Parlamento" (cfr. anche la sentenza n. 103 del 25 giugno 1957).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione, sollevata con ordinanza 6 novembre 1963 dalla G.P.A. di Roma,
sulla legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1952, n. 349, intitolata
"Ratifica del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente
l'assetto della finanza delle Provincie e dei Comuni", in riferimento
all'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 novembre 1964.