SENTENZA
N. 46
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale del decreto del C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25,
concernente il termine di notificazione dell'avviso di accertamento di valore nei
trasferimenti di ricchezza, promossi con due ordinanze emesse il 3 e 10 luglio
1958 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette sugli
affari di Ragusa sui ricorsi proposti, rispettivamente, da Monaco Lorenzo
contro l'Ufficio del registro di Ragusa e da Piccione Ignazio Luigi contro
l'Ufficio del registro di Scicli, iscritte ai nn. 74 e 75 del Registro
ordinanze 1959 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164
dell'11 luglio 1959.
Viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica dell'8 giugno 1960 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per l'Amministrazione delle
finanze dello Stato e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
La questione che
forma oggetto dei due giudizi, congiuntamente discussi, riguarda la legittimità
costituzionale del D.L. C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25, col quale venne
fissato in un anno, ai fini dell'applicazione della legge sul registro, il
termine per la notificazione, da parte degli uffici finanziari, dell'avviso di
accertamento di maggior valore dei beni trasferiti; termine che l'art. 21 del
R. D. 7 agosto 1936, n. 1639, aveva fissato in 180 giorni.
La questione é stata
rimessa alla Corte con due ordinanze della Commissione provinciale delle
imposte dirette e indirette sugli affari di Ragusa, emesse, rispettivamente, il
3 e 10 luglio 1958.
Chiamata a
pronunciarsi su due ricorsi contro accertamenti di valore agli effetti
dell'imposta sul registro, notificati oltre il 180 giorno dalla data dei
rispettivi atti di trasferimento di immobili, la Commissione ha ritenuto
necessario l'esame della Corte costituzionale, "diretto a stabilire se, per
effetto dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, e
particolarmente degli artt. 76 e 77, la mancata presentazione al Parlamento
abbia comportato o meno l'inefficacia del D.L. C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25,
ed abbia quindi, automaticamente, ripreso vigore il R. D. 7 agosto 1936, n.
1639, che limita a 180 giorni il termine per la notifica dell'accertamento di
valore da parte dell'Ufficio del registro".
Le due ordinanze,
debitamente notificate alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e
comunicate ai Presidenti delle due Camere, sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 164 dell'11 luglio 1959.
In entrambi i giudizi
così proposti dinanzi a questa Corte si é costituita l'Amministrazione delle
finanze dello Stato ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Nell'interesse di
entrambi questi organi, l'Avvocatura dello Stato chiede che la Corte dichiari
infondata la questione di legittimità costituzionale rimessa al suo esame, per
i seguenti motivi.
Il D.L. C. P. S. 21
gennaio 1947, n. 25, rientra fra i provvedimenti legislativi emanati in base
all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con il
quale fu disposto che fino a quando non sarà entrato in funzione il nuovo
Parlamento i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio
dei Ministri, e in base all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 98, con il quale tali poteri del Governo furono confermati per
tutta la durata dell'Assemblea costituente e fino alla convocazione del
Parlamento a norma della nuova Costituzione, salvo per le materie
costituzionali e per le leggi elettorali e quelle di approvazione dei trattati,
le quali sarebbero state deliberate dall'Assemblea costituente. Con la XV
disposizione transitoria della Costituzione il decreto-legge luogotenenziale 25
giugno 1944, n. 151, fu convertito in legge e la XVII disposizione transitoria
richiamò espressamente il decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98. Perciò
tutti i provvedimenti legislativi emanati in base a questi due decreti restano
fuori dell'ambito di applicazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, coi
quali non possono venire in contrasto.
Con l'art. 6 del
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, fu stabilito che i
provvedimenti legislativi deliberati dal Governo in base all'art. 3 dello
stesso decreto dovevano essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro
un anno dalla sua entrata in funzione. Fra i provvedimenti da sottoporre a
ratifica rientrava, quindi, anche il D.L. C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25.
Senonché, contrariamente a quanto si afferma nelle due ordinanze della
Commissione delle imposte di Ragusa, che parlano di "mancata
presentazione", il decreto impugnato fu presentato per la ratifica al
Parlamento entro l'anno dalla prima riunione, e precisamente nella data del 4
maggio 1949. Il decreto impugnato non fu, peraltro, ratificato del Parlamento
nella prima legislatura. Fu quindi ripresentato alla Camera nella seconda
legislatura, il 19 novembre 1953, e fu ratificato con la legge 17 aprile 1956,
n. 561.
Senonché il termine
fissato nell'art. 6 del decreto luogotenenziale del 1946, rileva l'Avvocatura
dello Stato, non riguardava - né poteva riguardare - l'attività del Parlamento.
Riguardava soltanto una attività del Governo (presentazione di atti legislativi
alle Camere) e, benché non fosse un termine perentorio, fu tuttavia rispettato.
Il ritardo delle Camere nel procedere alla ratifica non ha rilevanza e, quindi,
l'invalidità o l'inefficacia dell'atto impugnato non può essere sostenuta sotto
nessun profilo.
A prova di quanto
dedotto circa le date di presentazione e ripresentazione al Parlamento, per la
ratifica, del provvedimento legislativo impugnato, l'Avvocatura dello Stato
esibisce una comunicazione del Segretario generale della Camera, dr. Piermani,
in data 29 aprile 1959.
L'Avvocatura generale
dello Stato, in una memoria per il Presidente del Consiglio e per
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, depositata il 26 maggio 1960, ha
svolto le precedenti conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause,
promosse dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette sugli
affari di Ragusa con le ordinanze indicate in epigrafe e discusse
congiuntamente, avendo per oggetto la stessa questione di legittimità
costituzionale del decreto del C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25, vengono riunite
per essere decise con unica sentenza.
2. - Il termine per
la notificazione dell'avviso di accertamento d'ufficio dei valori venali di
beni trasferiti agli effetti dell'imposta di registro, che era stato fissato in
180 giorni dal decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 (convertito in legge 7
giugno 1937, n. 1016), ed elevato temporaneamente ad un anno dalla legge 19
febbraio 1942, n. 133, venne stabilito dal decreto legislativo del C. P. S. 21
gennaio 1947, n. 25, in un anno dal pagamento dell'imposta e, nel caso di
dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione.
Il decreto del C. P. S.
21 gennaio 1947, n. 25, é stato emanato in virtù dei poteri legislativi
attribuiti al Governo dall'art. 4 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, e
dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98.
Secondo l'art. 6 di quest'ultimo decreto, i provvedimenti legislativi
deliberati dal Consiglio dei Ministri nel periodo della Costituente e fino alla
convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione dovevano
"essere sottoposti alla ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla
sua entrata in funzione".
La Commissione
provinciale delle imposte dirette ed indirette sugli affari di Ragusa, con le
due ordinanze 3 e 10 luglio 1958, ha proposto alla Corte la questione di
legittimità costituzionale del decreto del C. P.S. 21 gennaio 1947, n. 25,
prospettando il dubbio se "la mancata presentazione al Parlamento per
l'approvazione abbia comportato o meno l'inefficacia" del detto decreto
"ed abbia, quindi, automaticamente ripreso vigore il decreto-legge 7
agosto 1936, n. 1639, che limita a 180 giorni il termine per la notifica
dell'accertamento di valore da parte dell'Ufficio del registro".
La questione della
legittimità costituzionale del decreto 21 gennaio 1947, n. 25, é stata
sottoposta al giudizio di questa Corte con riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione adducendosi, come unico motivo dell'impugnazione, l'allegata
"mancata presentazione" al Parlamento del detto decreto in relazione
alla disposizione dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98,
secondo la quale quel decreto legislativo doveva essere sottoposto a ratifica
del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.
Per decidere la
questione di legittimità costituzionale così proposta dalla Commissione
provinciale di Ragusa é preliminarmente necessario di accertare se si é
verificata in fatto la circostanza della mancata presentazione del decreto
impugnato al Parlamento, addotta come unico motivo di pretesa illegittimità
costituzionale di esso.
Ora il decreto del
C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25, come é attestato da una comunicazione del
Segretario generale della Camera dei deputati in data 29 aprile 1959, esibita
in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato, e come risulta dagli atti
parlamentari, venne presentato insieme con molti altri decreti legislativi alla
Camera dei deputati per la ratifica il 4 maggio 1949 (stampato Camera n. 620),
e cioè entro l'anno dalla sua entrata in funzione, che ebbe luogo l'8 maggio
1948. Non essendo stato ratificato nel corso della prima legislatura a causa
del sopraggiunto scioglimento della Camera, quel decreto venne ripresentato
alla nuova Camera il 19 novembre 1953 (stampato Camera n. 377) e ratificato con
la legge 17 aprile 1956, n. 561 (Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1956, n. 156),
essendo compreso nella tabella annessa a detta legge nella quale sono indicati
i decreti legislativi ratificati con la medesima a norma dell'art. 6 del
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98. Ma la circostanza che
la ratifica del decreto impugnato, presentato alla Camera dei deputati il 4
maggio 1949, siasi perfezionata solo nel 1956 con la legge 17 aprile 1956, n.
561, non é rilevante agli effetti dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 98, in quanto questa norma si é limitata a prescrivere l'obbligo
per il Governo di presentare al Parlamento per la ratifica i decreti
legislativi, da esso emanati, entro l'anno dall'entrata in funzione delle nuove
Camere.
In queste condizioni,
- a prescindere dalla considerazione che la questione di legittimità
costituzionale del decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25, non può porsi in
riferimento agli artt. 76 e 77 della sopravvenuta Costituzione, non essendo
stato il detto decreto esercizio di funzione legislativa delegata ai sensi
dell'art. 76 della Costituzione, ma dei poteri legislativi attribuiti al
Governo dal decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, e dal decreto legislativo 16
marzo 1946, n. 98 -, la Corte non può che dichiarare non fondata la questione,
proposta dalle ordinanze della Commissione provinciale delle imposte di Ragusa,
sulla legittimità costituzionale del decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con
unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:
dichiara non fondata
la questione, proposta dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e
indirette sugli affari di Ragusa con le ordinanze 3 e 10 luglio 1958, sulla
legittimità costituzionale del decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25,
concernente il termine di notificazione dell'avviso di accertamento di valore
nei trasferimenti di ricchezza, in relazione all'art. 6 del decreto legislativo
16 marzo 1946, n. 98, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 30 giugno 1960.